Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 8/2017

Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017

Pubblicato: 16/01/2017 In vigore dal: 16/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono stati gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni e gli indici di rivalutazione applicati per il 2016 e il 2017?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 8/2017 comunica i valori definitivi per il 2016 e provvisori per il 2017 relativi ai trattamenti pensionistici minimi. Per il 2016, il decreto ministeriale del 17 novembre 2016 ha fissato un indice di perequazione automatica dello 0,0%, confermando che non vi sarebbe stato alcun aumento rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, il trattamento minimo mensile per i pensionati lavoratori dipendenti è rimasto di 501,89 euro (6.524,57 euro annui), mentre per gli assegni vitalizi autonomi è stato di 286,09 euro mensili (3.719,17 euro annui). Lo stesso indice dello 0,0% è stato applicato anche per il 2017 in via provvisoria, mantenendo identici gli importi del 2016, salvo conguaglio successivo. Questa mancanza di rivalutazione ha interessato anche le prestazioni assistenziali, come le pensioni sociali (369,26 euro mensili) e gli assegni sociali (448,07 euro mensili), che hanno conservato i medesimi importi. L'assenza di aumenti è stata dovuta alla variazione negativa dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, che ha registrato una diminuzione dello 0,1% tra il 2015 e il 2016.

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Riferimento normativo

Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 17/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 8 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.3 OGGETTO: Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017 SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti per l’anno 2017. Sommario Premessa. 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 Indice definitivo per il 2016. 1.2 Indice provvisorio per il 2017. 2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 2.1 Pensioni sociali e assegni sociali 2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV). 2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. 3. Tabelle. 4. Date di pagamento per il 2017. 5. Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015. 6. Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013. 7. Gestione fiscale. 7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a euro 8.000,00 è pari a euro 713,00. Errore. Il segnalibro non è definito. 7.2 Tassazione ad aliquota fissa. 7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017). 7.4 Addizionali all’IRPEF. 8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali 9. Pensioni delle gestioni private. 9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014). 9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2017. 9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia. 9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria. 9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari 9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana. 10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti 11. Prestazioni assistenziali 11.1 Indennità di frequenza. 11.2 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. 11.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie. 11.4 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 11.5 Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028- VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92) 12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza. Premessa L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2017. Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate. 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 Indice definitivo per il 2016 Il decreto 17 novembre 2016 (allegato 1) emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016. A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2016. Si riportano di seguito i valori definitivi del 2016 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni autonomi vitalizi 1° gennaio 501,89 286,09 2016 IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17 1.2 Indice provvisorio per il 2017 L’art. 2 del citato decreto ministeriale di cui al paragrafo 1 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016 riportati al precedente paragrafo 1.1. Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016. Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni autonomi vitalizi 1° gennaio 501,89 286,09 2017 IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17 2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio 2.1 Pensioni sociali e assegni sociali Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Si riportano di seguito gli importi: definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali, al di sopra dei quali le prestazioni in discorso non spettano. Per maggiori dettagli in ordine agli importi erogabili in base ai redditi dei beneficiari si rimanda alle tabelle all. 3 Pensione sociale Assegno sociale Decorrenza Importi mensile annuo mensile annuo 1° gennaio 2016 369,26 4.800,38 448,07 5.824,91 1° gennaio 2017 369,26 4.800,38 448,07 5.824,91 Limiti reddituali personale coniugale personale coniugale 1° gennaio 2016 4.800,38 16.539,86 5.824,91 11.649,82 1° gennaio 2017 4.800,38 16.539,86 5.824,91 11.649,82 2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV) La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2016 e previsionale per l’anno 2017, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pertanto l’importo mensile, pari a euro 279,47, rimane identico per entrambi gli anni. Anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991). Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi di età. Decorrenza Limite di reddito annuo personale importo mensile Invalidi totali, ciechi civili, Invalidi parziali, sordomuti minori 1.1.2016 16.532,10 4.800,38 279,47 1.1.2017 16.532,10 4.800,38 279,47 2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2015 - luglio 2016 e il periodo precedente agosto 2014 – luglio 2015 è risultata del + 1,35 (allegato 2) Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 1,35 per cento, corrispondente. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni. L’indice del 1,35 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 3. Tabelle In allegato 3 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito. 4. Date di pagamento per il 2017 Il D.L. 244 del 30.12.2016 (“Millepropoghe”) all’art. 3 comma 3 (a modifica art. 1 comma 302 legge 190/2014, già sostituito dall’art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ) ha previsto che nell’anno 2017 che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile. Per la rata di gennaio 2017 il pagamento è rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese. Di seguito si riportano le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l’anno 2107 per Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche, così come risultano dal calendario 2017 pubblicato da ABI. mese giorno pagamenti poste banche gennaio 3 3 febbraio 1 1 marzo 1 1 aprile 1 3 maggio 2 2 giugno 1 1 luglio 1 3 agosto 1 1 settembre 1 1 ottobre 2 2 novembre 2 2 dicembre 1 1 5. Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015 Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%. Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1. L’art 1, comma 288 della legge 208/2015 (legge di stabilità) ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento e conseguentemente l’INPS ha provveduto a sospendere il recupero del differenziale, che era stato impostato per le mensilità di gennaio e febbraio 2016. Poiché la disposizione citata era riferita esclusivamente al debito di perequazione e non anche ad altre maggiori somme eventualmente corrisposte al pensionato a diverso titolo nel corso del medesimo anno 2015, a gennaio 2016, è stata effettuata una lavorazione dedicata, a livello centrale, per scorporare su ogni posizione i debiti relativi alla perequazione dagli eventuali altri debiti accertati in occasione del rinnovo per l’anno 2016 e legati da altre motivazioni. Le maggiori somme diverse da perequazione corrisposte nel 2015 sono state, quindi recuperate, per la generalità dei pensionati, sulle mensilità di maggio e giugno 2016. Il recupero del differenziale negativo pari allo 0,1 per cento, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015, viene effettuato in massimo 4 rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata. Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in unica soluzione. Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto, così come quelli già recuperati per le diverse motivazioni sopra accennate, sono consultabili nella applicazione dedicata disponibile nella intranet con il seguente percorso: Assicurato pensionato – Servizi al pensionato – Procedure di gestione delle pensioni – Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi. 6. Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013 Si rammenta che dal 2017 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147. Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per i trattamenti complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo tempo per tempo vigente. Ai fini del prelievo del contributo viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Nel caso di più pensioni, il contributo annuo viene ripartito proporzionalmente sui trattamenti erogati. TRATTAMENTO MINIMO 2016: mensile 501, 89 – annuo 6.524,57 Anno SCAGLIONI Da Fino a CONTRIBUTO 2016 fino a 14 volte il TM annuo 0 91.343,98 0% da 14 a 20 volte il TM annuo 91.343,99 130.491,40 6% da 20 a 30 volte il TM annuo 130.491,41 195.737,10 12% oltre 30 volte il TM annuo 195.737,10 18% Con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o credito ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell’anno. 7. Gestione fiscale 7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili L’art. 1, comma 210, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, un innalzamento dei limiti previsti per l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione. Le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione sono state pertanto applicate dal 1° gennaio 2017 alle pensioni in essere, con le modalità di seguito indicate: DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE Scaglioni reddito Importo detrazioni fino a 8.000,00 da un minimo garantito di 713 fino a 1.880 da 8.000,01 a 15.000,00 1.297 + 583 x ((15.000 - reddito) / 7.000) da 15.001,00 a 55.000,00 1.297 x ((55.000 - reddito) / 40.000) oltre 55.000,00 zero 7.2 Tassazione ad aliquota fissa Si rammenta che la richiesta di applicazione di maggiore aliquota e di non restituzione del credito fiscale, deve essere presentata annualmente. Pertanto la tassazione ad aliquota fissa viene applicata solo se inserita dalla sede con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Sulle pensioni sulle quali la tassazione a maggiore aliquota fissa era applicata fino a dicembre 2016, in assenza del rinnovo della richiesta è stato ripristinato il diritto alle detrazioni fiscali personali. 7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017) Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2017, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito. Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2017 (art. 38, c. 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2017. 7.4 Addizionali all’IRPEF Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito: addizionale regionale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017; addizionale comunale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017; addizionale comunale in acconto 2017: da marzo a novembre 2017; L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2017. 8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali Prima di procedere alla impostazione dei pagamenti per l’anno 2017 sono state eliminate le pensioni: le pensioni il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2015 ad uno dei seguenti uffici pagatori: 99999 - 3300009 (ELI PENSIONE DA ELIMINARE); 99999 - 3300010 (Z4E PENSIONE DA ELIMINARE IN PAGAMENTO ALL’ESTERO); 99999 - 3300015 (99V-MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN VITA). con importo mensile e cedole pari a zero: da data antecedente il 31 dicembre 2015, per i residenti in Italia; da data antecedente il 31 dicembre 2014, per i residenti all’estero; Sono state inoltre eliminate le prestazioni assistenziali: il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2014 ad uno dei seguenti uffici pagatori: 99999 - 3300018 (ICA-SOSPENSIONE SANITARIE PENSIONI INVCIV); 99999 – 3300019 (ICB-SOSPENSIONE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV) 99999 - 3300020 (ICC-SOSPENSIONE PER REDDITO INVCIV); 99999 - 3300021 (ICD-SOSPENSIONE PER RICOVERO INVCIV); 99999 - 3300022 (ICE-SOSPENSIONE PER OPZIONE INVCIV); 99999 - 3300023 (ICZ-SOSPENSIONE VARIE INVCIV). con importo mensile e cedole pari a zero: da data antecedente il 31 dicembre 2014, se pensioni sociali o assegni sociali; da data antecedente il 31 dicembre 2012, se invalidità civile. 9. Pensioni delle gestioni private Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private. 9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario Stante l’indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici: M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite M5 Assegno alimentare per figli M6 Assegno alimentare per ex coniuge. Analogamente, non è perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero. Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003. 9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014) Con il messaggio n. 3446 del 30 agosto 2016, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata proiettata anche per gli anni successivi. Le sedi erano state pertanto invitate a provvedere alla verifica dei redditi relativi agli anni successivi a quello non dichiarato, e all’inserimento a sistema delle notizie mancanti. Per evitare di porre in pagamento da gennaio 2017 importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2016. 9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2017 Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere. Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN. E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso. Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2017 e ancora non ricostituite dalle sedi con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN. 9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2017 (GP3CK02Z < 201702): per le pensioni dell’AGO l’importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998. Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996. 9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’art.35 comma 12 della legge 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2012, il pagamento viene sospeso da gennaio 2017. Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2016 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con i seguenti codici: 900 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2014-2015-2016 con il valore 6 al quarto byte 901 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2015-2016 con il valore 6 al quarto byte. 902 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2016 con il valore 6 al quarto byte. 9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2017 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata. 9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari Le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale. In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2016, l’imponibile annuo del 2016 è stato azzerato. Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede CAB Descrizione 3300012 MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità 3300013 RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983 3300014 INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma 3300015 99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita 3300016 INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles 3300017 EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero 9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2017 sono state poste in pagamento per l’anno 2017 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Una volta effettuata, l’elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione. Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2016 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio. Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2016 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia. L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo. 9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2017 con importo pari a “zero” è ricavabile dal seguente percorso: INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI AL PENSIONATO – REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB. Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione. 9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana. Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare 84 del 12.04.1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2017 Pertanto, in seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n.2429 pubblicato sulla “Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela” n. 40.965 del 12.08.2016, gli importi del pro-rata venezuelano al 01 2017 corrispondono a Bolivares 22.576,73. Inoltre si fa presente che gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet- Direzione Pensioni-Area procedure - Utilità. 10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti In sede di rinnovo si è provveduto a ricostituire l’importo di pensione di ulteriori residuali posizioni, sia singole sia abbinate ad altra prestazione registrata nel Casellario dei pensionati, in applicazione dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, regolamentati dal D.L. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015. La procedura di rinnovo delle pensioni ha determinato conguagli a credito e a debito relativi agli anni 2012/2016 che sono stati memorizzati in archivio denominato “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - con il codice debito DC05 e con il codice credito CS05. I crediti sono stati posti in pagamento con la rata di gennaio 2017, i debiti sono stati impostati a livello centrale e rateizzati con le consuete modalità, sempre a partire dalla medesima rata di gennaio 2017. Dalle suddette somme è stato escluso il recupero del differenziale negativo relativo al conguaglio di perequazione dell’anno 2015. 11. Prestazioni assistenziali 11.1 Indennità di frequenza Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall’art 25, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114. Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole: se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi; se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene impostato per l’intero anno; se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata con importo pari a zero; se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l’intero anno. 11.2 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. 11.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73 sono state rinnovate per l’anno 2016 adeguandone l’importo al trattamento minimo. 11.4 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale L’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010. L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni sociali per l’anno 2017, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti, che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2017 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 Lire) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 Lire). Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge. 11.5 Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale Com’è noto, dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista per l’assegno sociale le prestazioni di categoria 044-INVCIV corrisposte agli invalidi civili e ai sordomuti vengono automaticamente rideterminate per adeguare l’importo in pagamento a quello dell’assegno sociale, senza che venga modificata la categoria della prestazione. Con il messaggio n. 5036 del 12 dicembre 2016 è stata comunicata l’implementazione della procedura di prima liquidazione LIPE, dalla competenza 2017 per registrare la data di decorrenza dell’assegno sociale, pari al mese successivo a quello di compimento del requisito anagrafico tempo per tempo previsto per l’assegno sociale. In occasione delle operazioni di rinnovo l’informazione è stata memorizzata nel campo GP1AF01Z, per le prestazioni vigenti corrisposte a soggetti che compiono l’età entro l’anno 2021. 12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028- VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92) Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi dell’art. 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199- VESO92 conservano per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza. Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti. 12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza Le prestazioni con scadenza nel 2017 sono stati azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06). Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 novembre 2016 Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo anno 2015. (16A08212) (G.U. n. 274 del 23-11-2016) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 19 novembre 2015 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2015) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2015 e valore definitivo per l'anno 2014»; Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 2 novembre 2016, prot. n. 19848/16, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio - dicembre 2015 e' risultata pari a - 0,1; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre 2016 e' risultata pari a -0,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, +0,0 e +0,2; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2016; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016. Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti ALLEGATO 3 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2017 - Tabelle Perequazione provvisoria Pensioni e limiti di reddito 0,0% Limiti di reddito INVCIV totali 0,0% Indennità INVCIV 1,35% Valori definitivi 2016 allo 0,0% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2 INDICE Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A.1 l’anno 2016 sociali Valori definitivi Aumenti per costo vita A.2 pag. 5 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis Importo aggiuntivo A4 Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B.1 l’anno 2017 sociali Valori previsionali Aumenti per costo vita B.2 Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3 pag. 6 Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis Importo aggiuntivo B.4 Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.5 pag. 7 Importi dei trattamenti Fondo Clero C.1 minimi delle pensioni di Fondo Addetti Imposte di consumo C.2 Fondi speciali Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3 pag. 9 (Per l’anno 2016 – Valori Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4 previsionali per il 2017) Fondo Esattoriali C.5 Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6 Fondo Telefonici C.7 pag. Fondo per il Personale di Volo C.8 10 Limiti di reddito per Fondo lavoratori dipendenti D.1 pag. l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 11 delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3 Legge 385 del dicembre 2000 D.4 pag. 12 Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo per il diritto all’integrazione E.1 pag. di invalidità 13 Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2 Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1 pag. superstiti con i redditi del Importi dei limiti F.2 14 beneficiario Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1 pag. invalidità con i redditi del Importi dei limiti G.2 15 beneficiario Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione H.1 pag. trattamenti minimi sociale. 16 Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag. 17 Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1 pag. sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 18 L.488/1999 Aumento della pensione sociale. L.3 pag. 19 Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag. 20 Assegni sociali L.5 pag. Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 21 L.488/1999 Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 22 Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 23 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di pag. L.9 categoria INVCIV /PS 24 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3 Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di L.10 categoria INVCIV /AS Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di L.11 categoria INVCIV /PS (ciechi civili) pag. Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di 25 L.12 categoria INVCIV /AS (ciechi civili) Pensioni ed indennità Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1 degli invalidi civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2 pag. Ciechi civili di fascia 9 M.1.3 26 Ciechi civili di fascia 10 M.1.4 Ciechi civili di fascia 11 M.1.5 Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6 pag. Ciechi civili di fascia 14 M.1.7 27 Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8 Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1 pag. Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 28 Sordomuti di fascia 26 M.2.3 Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1 pag. Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46 M.3.2 29 Invalidi civili di fascia 33 M.3.3 Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4 pag. Invalidi civili di fascia 47 M.3.5 30 Invalidi civili di fascia 46 M.3.6 Talassemici M.3.7 pag. 31 Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 32 Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i M.5.1 pag. sessantacinque 33 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2 pag. sessantacinque 34 Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni M.5.3 pag. e ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17) 35 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4 pag. con regole PS 36 Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5 pag. con regole AS 37 Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1 pag. persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A 38 Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 39 Detrazione per il coniuge N.2A pag. 40 Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 41 Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag. 42 Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. N.4A pag. Complementare) 43 Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag. 44 Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 pag. reddito pensionabili Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2 45 Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R pag. Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S 46 Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di U pag. vecchiaia 47 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4 Tabella A IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2016 Valori definitivi 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori Assegni Pensioni Decorrenza Assegni sociali dipendenti e vitalizi sociali autonomi 1° gennaio 2016 501,89 286,09 369,26 448,07 IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17 4.800,38 5.824,91 2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo) Dal 1° gennaio Percentuale spettante 0,0 % 2016: 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento -limite d’importo- 154,94 6.686,01 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite limite di € di € 9.796,60 19.593,21 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5 Tabella B IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2017 Valori provvisori 1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori Assegni Pensioni Decorrenza Assegni sociali dipendenti e vitalizi sociali autonomi 1° gennaio 2017 501,89 286,09 369,26 448,07 IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17 4.800,38 5.824,91 2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo) Dal 1° gennaio Percentuale spettante 0,0 % 2017: 3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 444,52 2001: IMPORTI ANNUI 5.778,76 3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002) Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili Dal 1° gennaio 472,36 2003: IMPORTI ANNUI 6.140,68 4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001) Importo complessivo annuo Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento -limite d’importo- 154,94 6.686,01 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite limite di € di € 9.796,60 19.593,21 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6 5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”. - La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. - Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”. - Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. - Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7 5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che: “Per il triennio 2014-2017 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8 Tabella C PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA IMPORTO DEI MINIMI PER L’ANNO 2016 Valori provvisori per il 2017 1 – Fondo Clero Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di Fondo Clero contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di Decorrenza 20 anni Importo 1.1.2016 501,89 5,79 1.1.2017 501,89 5,79 2 – Fondo Addetti Imposte di consumo 1.1.2016 445,77 1.1.2017 445,77 3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas Decorrenza Importo 1.1.2016 501,89 1.1.2017 501,89 4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi Importo 1.1.2016 552,05 501,89 1.1.2017 552,05 501,89 5 – Fondo Esattoriali Decorrenza Importo 1.1.2016 349,64 1.1.2017 349,64 6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto Decorrenza Importo 1.1.2016 501,89 1.1.2017 501,89 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9 Segue Tabella C 7 – Fondo Telefonici Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio Decorrenza decorrenza anteriore al poi utile 1° febbraio 1997 Importo 1.1.2016 715,03 501,89 500,55 1.1.2017 715,03 501,89 500,55 8 – Fondo per il Personale di Volo 1.1.2016 501,89 1.1.2017 501,89 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10 Tabella D LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che personale che personale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2016 Oltre € 13.049,14 Fino a € 6.524,57 Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14 2017 Oltre € 13.049,14 Fino a € 6.524,57 Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14 2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale o parziale a l’integrazione al l’integrazione al seconda dell’importo a calcolo minimo minimo intero della pensione 2016 Oltre € 32.622,85 Fino a € 26.098,28 D a € 26.098,28 fino a 32.622,85 2017 Oltre € 32.622,85 Fino a € 26.098,28 D a € 26.098,28 fino a 32.622,85 Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della minimo minimo intero pensione 2016 Oltre € 26.098,28 Fino a € 19.573,71 Da € 19.573,71 fino a 26.098,28 2017 Oltre € 26.098,28 Fino a € 19.573,71 Da € 19.573,71 fino a 26.098,28 Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11 Segue Tabella D 4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993 Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec. Dipendenti Integrazione Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre 1939 1934 1 gennaio 2000 Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre 1934 1929 Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935 al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935 1 gennaio 2001 Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930 Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al 31 dicembre 1940 30 dicembre 1935 1 gennaio 2002 Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30 dicembre 1935 30 dicembre 1930 FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE Percentuale di Fasce di reddito cumulato con il coniuge integrazione Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 70% lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40% lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano. Percentuale di Anno Fasce di reddito coniugale integrazione Da € 26.098,28 a € 32.622,85 70% 2016 Da € 32.622,85 a € 39.147,42 40% Da € 26.098,28 a € 32.622,85 70% 2017 Da € 32.622,85 a € 39.147,42 40% A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12 Tabella E INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’ Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2016 Oltre € 11.649,82 Oltre € 17.474,73 2017 Oltre € 11.649,82 Oltre € 17.474,73 ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 Decorrenza Importo mensile 1.8.1984 285.000 1.7.1985 315.000 1.7.1987 372.000 1.7.1989 421.000 1.7.1991 496.000 1.1.1994 580.000 1.1.1996 639.000 1.1.1999 704.000 1.7.2000 715.000 1.7.2001 734.000 Euro 1.1.2002 379,08 1.7.2002 389,32 1.7.2003 398,66 1.1.2004 406,99 1.7.2005 415,13 1.7.2006 422,19 1.7.2007 430,63 1.1.2008 457,67 1.7.2009 472,45 1.7.2010 475,99 1.7.2011 483,37 1.1.2012 510,83 1.7.2013 526,26 1.7.2014 532,21 1.7.2016 533,22 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13 Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Percentuale di Anno Ammontare dei redditi riduzione Fino a € 19.573,71 Nessuna Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28 25 per cento 2016 Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 40 per cento Oltre € 32.622,85 50 per cento Fino a € 19.573,71 Nessuna Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28 25 per cento 2017 Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 40 per cento Oltre € 32.622,85 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14 Tabella G CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a € 26.098,28 Nessuna 2016 Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 25 per cento Oltre € 32.622,85 50 per cento Fino a € 26.098,28 Nessuna 2017 Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 25 per cento Oltre € 32.622,85 50 per cento A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15 Tabella H MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 IMPORTI 2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001 Da Mensile 50.000 Mensile 25,83 60 anni Annuo 650.000 Annuo 335,79 Da Mensile 160.000 Mensile 82,64 65 anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32 Da Mensile 160.000 70 anni Annuo 2.080.000 Da Mensile 180.000 75 anni Annuo 2.340.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE  A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua  B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 60 anni di età 65 anni di età TM AS personale coniugale personale coniugale 2016 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80 2017 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE  La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  P: importo della pensione spettante nell’anno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16 Segue Tabella H INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 IMPORTI La maggiorazione rimane invariata La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre dal 1 gennaio 2008 2007 Da mensile 123,77 mensile 136,44 60 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da mensile 123,77 mensile 136,44 65 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 Da mensile 123,77 mensile 136,44 70 anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE  A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua  B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). TM AS Limite personale Limite coniugale 2016 6.524,57 5.824,91 8.298,29 14.123,20 2017 6.524,57 5.824,91 8.298,29 14.123,20 IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE  La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + P)] : 13 [B – (RF + RP + P)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.  P: importo della pensione spettante nell’anno. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili. Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. Età dalla quale spetta settimane di contribuzione anni di riduzione età l’aumento fino a 129 0 70 da 130 fino a 389 1 69 da 390 fino a 649 2 68 da 650 fino a 909 3 67 da 910 fino a 1169 4 66 da 1170 in poi 5 65 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17 Tabella L PENSIONI SOCIALI 1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti) Importo Reddito Reddito annuo del Importo mensile da mensile annuo del Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension pensionato reddito del coniuge (RT) sociale e (RP) sociale ZERO < 11.739,48 Zero 369,26 > 4.800,38 qualunque 369,26 zero < 4.800,38 > 16.539,86 369,26 zero 2016 < 4.800,38 < 11.739,48 RP/13 < 4.800,38 > 11.739,48 e < RP / 13 (*) oppure 16.539,86 (RT - 11.739,48) / 13 (*) ZERO < 11.739,48 Zero 369,26 > 4.800,38 qualunque 369,26 zero < 4.800,38 > 16.539,86 369,26 zero 2017 < 4.800,38 < 11.739,48 RP/13 < 4.800,38 > 11.739,48 e < RP / 13 (*) oppure 16.539,86 (RT - 11.739,48) / 13 (*) 2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Importo Reddito Reddito annuo del Importo mensile da mensile annuo del Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension pensionato reddito del coniuge (RT) sociale e (RP) sociale ZERO < 11.739,48 Zero 286,09 > 3.719,17 qualunque 286,09 zero < 3.719,17 > 15.458,65 286,09 zero 2016 < 3.719,17 < 11.739,48 RP/13 < 3.719,17 11.739,48 e < 15.458,65 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*) ZERO < 11.739,48 Zero 286,09 > 3.719,17 qualunque 286,09 zero < 3.719,17 > 15.458,65 286,09 zero 2017 < 3.719,17 < 11.739,48 RP/13 < 3.719,17 11.739,48 e < 15.458,65 RP / 13 (*) oppure (RT - 11.739,48) / 13 (*) (*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18 Segue Tabella L AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001 Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE 2016 2017 Da mensile 269,07 mensile 269,07 65 annuo 3.497,91 annuo 3.497,91 anni Da mensile 269,07 mensile 269,07 70 annuo 3.497,91 annuo 3.497,91 anni Da mensile 269,07 mensile 269,07 75 annuo 3.497,91 annuo 3.497,91 anni LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE  A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo  B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) PS AS Limite personale Limite coniugale 2016 4.800,38 5.824,91 8.298,29 14.123,20 2017 4.800,38 5.824,91 8.298,29 14.123,20 IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE  L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + PS)] : 13 [B – (RF + RP + PS)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.  PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket” di 5,17 € (lire 10.000). A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19 Segue Tabella L AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI Pensionato coniugato Importo mensile aumento Anno Pensionato solo (A) (B) spettante 352,24 2016 8.298,29 14.123,20 A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13 352,24 2017 8.298,29 14.123,20 A - (RP + PSO) / 13 B – (RF + RP + PSO) / 13 NOTE  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.  PSO: Importo annuo della prestazione PSO. € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della PSO, pari a € 3.719,17 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della PSO, pari a € 3.719,17 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20 Segue Tabella L ASSEGNO SOCIALE 5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile (RP) assegno sociale (RC) assegno sociale Zero 448,07 Zero 448,07 2016 > 5.824,91 Zero > 11.649,82 Zero < 5.824,91 (5.824,91 – RP) / 13 < 11.649,82 (11.649,82 - RC) / 13 Zero 448,07 Zero 448,07 2017 > 5.824,91 Zero > 11.649,82 Zero < 5.824,91 (5.824,91 – RP) / 13 < 11.649,82 (11.649,82 - RC) / 13 6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 Zero 364,90 Zero 364,90 2016 > 4.743,70 Zero > 10.568,61 Zero < 4.743,70 (4.743,70 – RP) / 13 < 10.568,61 (10.568,61 - RC) / 13 Zero 364,90 Zero 364,90 2017 > 4.743,70 Zero > 10.568,61 Zero < 4.743,70 (4.743,70 – RP) / 13 < 10.568,61 (10.568,61 - RC) / 13 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21 Segue Tabella L AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001 7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE 2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001 Da mensile 25.000 mensile 12,92 65 anni annuo 325.000 annuo 167,96 Da mensile 25.000 70 anni annuo 325.000 Da mensile 40.000 75 anni annuo 520.000 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE  A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo  B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) AS TM Limite personale Limite coniugale 2016 5.824,91 6.524,57 5.992,87 12.517,44 2017 5.824,91 6.524,57 5.992,87 12.517,44 IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22 Segue Tabella L MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE 2016 2017 Da mensile 190,26 mensile 190,26 65 anni annuo 2.473,38 annuo 2.473,38 Da mensile 190,26 mensile 190,26 70 anni annuo 2.473,38 annuo 2.473,38 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE  A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo  B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) AS Limite personale Limite coniugale 2016 5.824,91 8.298,29 14.123,20 2017 5.824,91 8.298,29 14.123,20 IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. [A – (RP + AS)] : 13 [B – (RF + RP + AS)] : 13  RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.  AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. Nota bene Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23 Segue Tabella L CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999 9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 3.719,17 < 15.458,65 83,17 > 3.719,17 > 15.458,65 (4.800,38 – A) / 13 2016 e e oppure < 4.800,38 < 16.539,86 (16.539,86 – B) / 13 > 4.800,38 Qualunque 0 < 3.719,17 < 15.458,65 83,17 > 3.719,17 > 15.458,65 (4.800,38 – A) / 13 2017 e e oppure < 4.800,38 < 16.539,86 (16.539,86 – B) / 13 > 4.800,38 Qualunque 0 10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili) Reddito annuo del Reddito annuo pensionato Importo mensile Anno pensionato + coniuge dell’aumento (A) (B) < 4.743,70 < 10.568,61 83,17 > 4.743,70 > 10.568,61 (5.824,91 – A) / 13 2016 e e oppure < 5.824,91 < 11.649,82 (11.649,82 – B) / 13 > 5.824,91 Qualunque 0 < 4.743,70 < 10.568,61 83,17 > 4.743,70 > 10.568,61 (5.824,91 – A) / 13 2017 e e oppure < 5.824,91 < 11.649,82 (11.649,82 – B) / 13 > 5.824,91 Qualunque 0 In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24 Segue Tabella L CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931) Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile Anno pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento Fasce 6, 8, 11, 12, 13, Fasce 7 e 10 16 e 17 < 3.719,17 < 15.458,65 70,72 54,57 > 3.719,17 e < 15.458,65 (4.638,53 – A) / 13 < 4.638,53 2016 > 3.719,17 > 15.458,65 (4.638,53 – A) / 13 (*) e e (16.378,01 – B) / 13 (*) < 4.638,53 < 16.378,01 > 4.638,53 > 16.378,01 0 < 3.719,17 < 15.458,65 70,72 54,57 > 3.719,17 e < 15.458,65 (4.638,53 – A) / 13 < 4.638,53 2017 > 3.719,17 > 15.458,65 (4.638,53 – A) / 13 (*) e e (16.378,01 – B) / 13 (*) < 4.638,53 < 16.378,01 > 4.638,53 > 16.378,01 0 (*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati dopo il 31 dicembre 1930) Solo Pensionato Pensionato + Coniuge Anno Importo mensile Importo mensile Reddito annuo (A) Reddito annuo (B) dell’aumento dell’aumento 4.743,70 70,72 < 10.568,61 70,72 > 4.743,70 e > 10.568,61 e (11.487,97 – B) / 2016 (5.663,06 - A) / 13 < 5.663,06 < 11.487,97 13 > 5.663,06 0 > 11.487,97 0 4.743,70 70,72 < 10.568,61 70,72 > 4.743,70 e > 10.568,61 e (11.487,97 – B) / 2017 (5.663,06 - A) / 13 < 5.663,06 < 11.487,97 13 > 5.663,06 0 > 11.487,97 0 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25 Tabella M PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI Tabella M.1 1 – CIECHI CIVILI 1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2016 16.532,10 279,47 1.1.2017 16.532,10 279,47 2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2016 16.532,10 302,23 1.1.2017 16.532,10 302,23 3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2016 206,59 a titolo della minorazione 1.1.2017 208,83 4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità limite di reddito indennità di decorrenza importo mensile annuo personale accompagnamento (*) 1.1.2016 16.532,10 302,23 899,38 1.1.2017 16.532,10 302,23 911,53 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26 Segue Tabella M 1 5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità decorrenza limite di reddito indennità di importo mensile annuo personale accompagnamento(*) 1.1.2016 16.532,10 279,47 899,38 1.1.2017 16.532,10 279,47 911,53 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi 6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE Fascia Tipologia 12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale 16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale 17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13 decorrenza limite di reddito importo mensile indennità speciale annuo personale 1.1.2016 16.532,10 279,47 206,59 1.1.2017 16.532,10 279,47 208,83 (*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi 7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA Fascia Tipologia 14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2016 7.948,19 207,41 1.1.2017 7.948,19 207,41 8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento 18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento 19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15 erogata indipendentemente dalle decorrenza importo mensile condizioni economiche, ma 1.1.2016 solamente 899,38 1.1.2017 a titolo della minorazione 911,53 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27 Tabella M.2 2 - SORDOMUTI 1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione limite di reddito indennità di decorrenza importo mensile annuo personale comunicazione(*) 1.1.2016 16.532,10 279,47 254,39 1.1.2017 16.532,10 279,47 255,79 (*)Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi 2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE Fascia Tipologia 23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25 25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile condizioni economiche, ma solamente 1.1.2016 254,39 a titolo della minorazione 1.1.2017 255,79 3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2016 16.532,10 279,47 1.1.2017 16.532,10 279,47 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28 Tabella M.3 3 – INVALIDI CIVILI 1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE Fascia Tipologia 30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2016 16.532,10 279,47 1.1.2017 16.532,10 279,47 2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA Fascia Tipologia 34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2016 4.800,38 279,47 1.1.2017 4.800,38 279,47 3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di 33 accompagnamento limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile personale accompagnamento(*) 1.1.2016 16.532,10 279,47 512,34 1.1.2017 16.532,10 279,47 515,43 (*)Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29 Segue Tabella M.3 4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con 38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41) invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite 41 previsto, con sola indennità di accompagnamento invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con 42 sola indennità di accompagnamento invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di 44 accompagnamento invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della 45 concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89) indennità di decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni accompagnamento economiche, ma solamente a titolo della 1.1.2016 512,34 minorazione 1.1.2017 515,43 5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA Fascia Tipologia 47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289) decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile 1.1.2016 4.800,38 279,47 1.1.2017 4.800,38 279,47 6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO Fascia Tipologia 46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età limite di reddito annuo indennità di decorrenza importo mensile (**) personale accompagnamento(*) 1.1.2016 4.800,38 286,09 364,90 512,34 1.1.2017 4.800,38 286,09 364,90 515,43 (*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi (**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 30 7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età legge 28 dicembre 2001 n.448 Fascia Tipologia 70 Talassemia major (morbo di Cooley) 71 Drepanocitosi (anemia falciforme) decorrenza importo mensile(*) 1.1.2016 501,89 1.1.2017 501,89 (*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31 Tabella M 4 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47) CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17) e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,) Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001 1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato coniugato spettante 2016 5.959,20 12.483,77 10,33 2017 5.959,20 12.483,77 10,33 L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito € 5.959,20 somma dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29. € 12.483,77 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 del trattamento minimo pari a € 6.524,57. € 5.959,20 somma dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29. € 12.483,77 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017 del trattamento minimo pari a € 6.524,57. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32 Tabella M 5 INCREMENTO AL MILIONE Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI ▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 43) ▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 358,86 2016 279,47 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 358,86 2017 279,47 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33 Segue Tabella M 5 2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 336,10 A - (RP + INVCIV) / 13 2016 302,23 8.298,29 14.123,20 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 336,10 A - (RP + INVCIV) / 13 2017 302,23 8.298,29 14.123,20 B – (RF + RP + INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34 Segue Tabella M 5 3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11) E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17) Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 288,14 2016 350,19 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13 288,14 2017 350,19 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13 B – (RF+RP+INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35 Segue Tabella M 5 4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931 Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 281,53 A - (RP + INVCIV) / 13 2016 356,80 8.298,29 14.123,20 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 281,53 A - (RP + INVCIV) / 13 2017 356,80 8.298,29 14.123,20 B – (RF + RP + INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36 Segue Tabella M 5 5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930 Limiti di reddito Importo Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato pensione spettante (A) coniugato (B) 265,38 A - (RP + INVCIV) / 13 2016 372,95 8.298,29 14.123,20 B – (RF + RP + INVCIV) / 13 265,38 A - (RP + INVCIV) / 13 2017 372,95 8.298,29 14.123,20 B – (RF + RP + INVCIV) / 13  L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.  RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.  INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV. € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 € 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94. € 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 37 Tabella N IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 15.000,00 23% 0,00 Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 27% 600,00 Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 38% 3.680,00 Oltre 55.000,00 Fino a 75.000,00 41% 5.330,00 Oltre 75.000,00 43% 6.830,00 1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA Aliquota Correttivo da Reddito percentuale detrarre Fino a 1.250,00 23% 0,00 Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00 Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67 Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17 Oltre 6.250,00 43% 569,17 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 38 Segue Tabella N DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA 2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 950,00 Nota 1 affidati o affiliati Per ciascun figlio di età inferiore a tre 1220,00 Nota 1 anni Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 Importo base + 400,00 € Nota 1 febbraio 1992, n. 104 Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio Nota 1 a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli Per ogni altra persona indicata 750,00 Nota 2 nell’articolo 433 del codice civile Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a) La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 € 95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1)) Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 € Calcolo del coefficiente (C ): C: (80.000 - reddito) / 80.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 39 Segue Tabella N 2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato Detrazione Reddito note annua Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1 Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00 Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00 Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00 Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00 Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00 Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00 Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00 Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C = reddito / 15.000 Calcolo della diminuzione della detrazione (A ): A = 110 * C Calcolo della detrazione: 800 - A Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 € Calcolo del coefficiente (C ): C: (80.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 690,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 40 Segue Tabella N 3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR) Detrazione Reddito note annua Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1 Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.297,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €. La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 583 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C = (15.000 - reddito) / 7.000 Calcolo dell’aumento della detrazione (A ): A = 583 * C Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 41 Segue Tabella N 4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR) Detrazione Reddito note annua Fino a 8.000,00 1.840,00 Nota 1 Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.338,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.338,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 502 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C = (15.000 - reddito) / 7.000 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 502 * C Calcolo della detrazione: 1.338,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C): C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.338,00 * C A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 42 Segue Tabella N 4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR) Detrazione Reddito annua Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00 Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00 Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00 Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00 Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00 Nota: L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4. A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 43 Segue Tabella N 5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI (da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite) Detrazione Reddito annua note Fino a 7.500,00 1.725,00 Nota 1 Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00 Nota 2 Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00 Nota 3 Oltre 55.000,00 0 La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €. Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C = (15.000 - reddito) / 7.500 Calcolo dell’aumento della detrazione (A ): A = 470 * C Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €. Calcolo del coefficiente (C ): C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al centesimo di € più vicino A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 44 Tabella O FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2017 1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 46.123,00 886,98 80 0,00153846 36.898,42 2.838,34 Oltre € 46.123,00 886,98 Fino a € 61.343,59 1.179,68 (fascia di € 15.220,59) 292,70 60 0,0011538 9.132,11 702,47 Oltre € 61.343,59 1.179,68 Fino a € 76.564,18 1.472,39 (fascia di € 15.220,59) 292,70 50 0,000961538 7.610,33 585,41 Oltre € 76.564,18 1.472,39 40 0,00076923 2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 46.123,00 886,98 80 0,00153846 36.898,42 2.838,34 Oltre € 46.123,00 886,98 Fino a € 61.343,59 1.179,68 (fascia di € 15.220,59) 292,70 64 0,001230769 9.741,29 749,33 Oltre € 61.343,59 1.179,68 Fino a € 76.564,18 1.472,39 (fascia di € 15.220,59) 292,70 54 0,001038461 8.219,12 632,24 Oltre € 76.564,18 1.472,39 Fino a € 87.633,70 1.685,26 (fascia di € 11.069,52) 212,88 44 0,000846153 4.870,71 374,67 Oltre € 87.633,70 1.685,26 36 0,000692307 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 45 Tabella R MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995) Anno Massimale di retribuzione pensionabile 2016 100.324,00 2017 100.324,00 Tabella S MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 Importo mensile del Percentuale di Minimale Minimale Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo retributivo annuo pensione pensione settimanale 2016 501,89 40 200,76 10.439,52 2017 501,89 40 200,76 10.439,52 Tabella T MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI articolo 6 della Legge 967/1953 articolo 2, comma 18, della Legge 335/95; articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97; Massimale Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile 2016 10.439,52 182.874,00 46.123,00 2017 10.439,52 182.874,00 46.123,00 A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 46 Tabella U IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Importo mensile Percentuale Percentuale Anno Importo soglia Importo soglia Assegno Sociale (1) (2) 2016 448,07 1,20 537,60 1,50 672,11 2017 448,07 1,20 537,60 1,50 672,11 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni. (legge 8 agosto 1995, n. 335) (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni. (legge 22 dicembre 2011, n. 214) A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 47

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