Quali sono stati gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni e gli indici di rivalutazione applicati per il 2016 e il 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 8/2017 comunica i valori definitivi per il 2016 e provvisori per il 2017 relativi ai trattamenti pensionistici minimi. Per il 2016, il decreto ministeriale del 17 novembre 2016 ha fissato un indice di perequazione automatica dello 0,0%, confermando che non vi sarebbe stato alcun aumento rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, il trattamento minimo mensile per i pensionati lavoratori dipendenti è rimasto di 501,89 euro (6.524,57 euro annui), mentre per gli assegni vitalizi autonomi è stato di 286,09 euro mensili (3.719,17 euro annui). Lo stesso indice dello 0,0% è stato applicato anche per il 2017 in via provvisoria, mantenendo identici gli importi del 2016, salvo conguaglio successivo. Questa mancanza di rivalutazione ha interessato anche le prestazioni assistenziali, come le pensioni sociali (369,26 euro mensili) e gli assegni sociali (448,07 euro mensili), che hanno conservato i medesimi importi. L'assenza di aumenti è stata dovuta alla variazione negativa dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, che ha registrato una diminuzione dello 0,1% tra il 2015 e il 2016.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 17/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 8
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno
2017
SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle
pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi
pagamenti per l’anno 2017.
Sommario
Premessa.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice definitivo per il 2016.
1.2 Indice provvisorio per il 2017.
2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio.
2.1 Pensioni sociali e assegni sociali
2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti (categoria 044-INVCIV).
2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle Amministrazioni Pubbliche.
3. Tabelle.
4. Date di pagamento per il 2017.
5. Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015.
6. Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della
legge 147/2013.
7. Gestione fiscale.
7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili
L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a euro 8.000,00
è pari a euro 713,00. Errore. Il segnalibro non è definito.
7.2 Tassazione ad aliquota fissa.
7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017).
7.4 Addizionali all’IRPEF.
8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali
9. Pensioni delle gestioni private.
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario.
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al
reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014).
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già
scaduti
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2017.
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia.
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per
revisione sanitaria.
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio.
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle
pensioni in convenzione italo-venezuelana.
10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
11. Prestazioni assistenziali
11.1 Indennità di frequenza.
11.2 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria.
11.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie.
11.4 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale.
11.5 Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno
sociale.
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-
VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92)
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza.
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali
propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2017.
Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice definitivo per il 2016
Il decreto 17 novembre 2016 (allegato 1) emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 23 novembre 2016, fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione
automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016.
A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione
attribuita in via previsionale per il 2016.
Si riportano di seguito i valori definitivi del 2016 e si rammenta che l’importo del trattamento
minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle
prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 501,89 286,09
2016
IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17
1.2 Indice provvisorio per il 2017
L’art. 2 del citato decreto ministeriale di cui al paragrafo 1 stabilisce che la percentuale di
variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in
misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione
per l'anno successivo.
Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016
riportati al precedente paragrafo 1.1.
Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in
pagamento nello stesso importo di dicembre 2016.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 501,89 286,09
2017
IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17
2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
2.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 riportati al precedente
paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito gli importi: definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017, e i relativi
limiti di reddito personali e coniugali, al di sopra dei quali le prestazioni in discorso non
spettano.
Per maggiori dettagli in ordine agli importi erogabili in base ai redditi dei beneficiari si rimanda
alle tabelle all. 3
Pensione sociale Assegno sociale
Decorrenza Importi
mensile annuo mensile annuo
1° gennaio 2016 369,26 4.800,38 448,07 5.824,91
1° gennaio 2017 369,26 4.800,38 448,07 5.824,91
Limiti reddituali
personale coniugale personale coniugale
1° gennaio 2016 4.800,38 16.539,86 5.824,91 11.649,82
1° gennaio 2017 4.800,38 16.539,86 5.824,91 11.649,82
2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2016 e previsionale per l’anno
2017, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti. Pertanto l’importo mensile, pari a euro 279,47, rimane identico per
entrambi gli anni.
Anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi
civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile
degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale
(art. 12 legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta dopo
il compimento di 65 anni e 7 mesi di età.
Decorrenza Limite di reddito annuo personale importo
mensile
Invalidi totali, ciechi civili, Invalidi parziali,
sordomuti minori
1.1.2016 16.532,10 4.800,38 279,47
1.1.2017 16.532,10 4.800,38 279,47
2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle
pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e
militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria,
esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come
disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2015 - luglio 2016 e il periodo precedente
agosto 2014 – luglio 2015 è risultata del + 1,35 (allegato 2)
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti è stata aumentata del 1,35 per cento, corrispondente. Si rammenta che la
rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1
della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice del 1,35 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni
privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni
Pubbliche.
Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
3. Tabelle
In allegato 3 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni
assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.
4. Date di pagamento per il 2017
Il D.L. 244 del 30.12.2016 (“Millepropoghe”) all’art. 3 comma 3 (a modifica art. 1 comma 302
legge 190/2014, già sostituito dall’art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ) ha previsto
che nell’anno 2017 che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono
effettuati il primo giorno bancabile.
Per la rata di gennaio 2017 il pagamento è rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del
mese.
Di seguito si riportano le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l’anno 2107
per Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche, così come
risultano dal calendario 2017 pubblicato da ABI.
mese giorno pagamenti
poste banche
gennaio 3 3
febbraio 1 1
marzo 1 1
aprile 1 3
maggio 2 2
giugno 1 1
luglio 1 3
agosto 1 1
settembre 1 1
ottobre 2 2
novembre 2 2
dicembre 1 1
5. Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015
Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni
previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella
misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il
differenziale è risultato pari a -0,1.
L’art 1, comma 288 della legge 208/2015 (legge di stabilità) ha differito al 2017 il recupero del
conguaglio in argomento e conseguentemente l’INPS ha provveduto a sospendere il recupero
del differenziale, che era stato impostato per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.
Poiché la disposizione citata era riferita esclusivamente al debito di perequazione e non anche
ad altre maggiori somme eventualmente corrisposte al pensionato a diverso titolo nel corso
del medesimo anno 2015, a gennaio 2016, è stata effettuata una lavorazione dedicata, a
livello centrale, per scorporare su ogni posizione i debiti relativi alla perequazione dagli
eventuali altri debiti accertati in occasione del rinnovo per l’anno 2016 e legati da altre
motivazioni.
Le maggiori somme diverse da perequazione corrisposte nel 2015 sono state, quindi
recuperate, per la generalità dei pensionati, sulle mensilità di maggio e giugno 2016.
Il recupero del differenziale negativo pari allo 0,1 per cento, relativamente ai ratei corrisposti
nel 2015, viene effettuato in massimo 4 rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite
minimo di 1 euro per ciascuna rata.
Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in unica soluzione.
Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto, così come quelli già recuperati per le diverse
motivazioni sopra accennate, sono consultabili nella applicazione dedicata disponibile nella
intranet con il seguente percorso:
Assicurato pensionato – Servizi al pensionato – Procedure di gestione delle pensioni –
Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi.
6. Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della
legge 147/2013
Si rammenta che dal 2017 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1,
commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147.
Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, sui trattamenti
pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per i
trattamenti complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo tempo per
tempo vigente.
Ai fini del prelievo del contributo viene preso a riferimento il trattamento pensionistico
complessivo lordo per l'anno considerato. Nel caso di più pensioni, il contributo annuo viene
ripartito proporzionalmente sui trattamenti erogati.
TRATTAMENTO MINIMO 2016: mensile 501, 89 – annuo 6.524,57
Anno SCAGLIONI Da Fino a CONTRIBUTO
2016
fino a 14 volte il TM annuo 0 91.343,98 0%
da 14 a 20 volte il TM annuo 91.343,99 130.491,40 6%
da 20 a 30 volte il TM annuo 130.491,41 195.737,10 12%
oltre 30 volte il TM annuo 195.737,10 18%
Con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o credito ove
le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente
corrisposte nell’anno.
7. Gestione fiscale
7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili
L’art. 1, comma 210, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) ha
previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, un innalzamento dei limiti previsti per
l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione.
Le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione sono state pertanto applicate dal 1°
gennaio 2017 alle pensioni in essere, con le modalità di seguito indicate:
DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE
Scaglioni reddito Importo detrazioni
fino a 8.000,00 da un minimo garantito di 713 fino a 1.880
da 8.000,01 a 15.000,00 1.297 + 583 x ((15.000 - reddito) / 7.000)
da 15.001,00 a 55.000,00 1.297 x ((55.000 - reddito) / 40.000)
oltre 55.000,00 zero
7.2 Tassazione ad aliquota fissa
Si rammenta che la richiesta di applicazione di maggiore aliquota e di non restituzione del
credito fiscale, deve essere presentata annualmente.
Pertanto la tassazione ad aliquota fissa viene applicata solo se inserita dalla sede con
decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Sulle pensioni sulle quali la tassazione a maggiore aliquota fissa era applicata fino a dicembre
2016, in assenza del rinnovo della richiesta è stato ripristinato il diritto alle detrazioni fiscali
personali.
7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017)
Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state
effettuate mese per mese in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte,
sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2017, come di consueto, saranno recuperate le
differenze a debito.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli
a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a
novembre 2017 (art. 38, c. 7, legge 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2017.
7.4 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete
modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
addizionale comunale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
addizionale comunale in acconto 2017: da marzo a novembre 2017;
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni
e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino
modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal
mese di marzo 2017.
8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali
Prima di procedere alla impostazione dei pagamenti per l’anno 2017 sono state eliminate le
pensioni:
le pensioni il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31
dicembre 2015 ad uno dei seguenti uffici pagatori:
99999 - 3300009 (ELI PENSIONE DA ELIMINARE);
99999 - 3300010 (Z4E PENSIONE DA ELIMINARE IN PAGAMENTO ALL’ESTERO);
99999 - 3300015 (99V-MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN
VITA).
con importo mensile e cedole pari a zero:
da data antecedente il 31 dicembre 2015, per i residenti in Italia;
da data antecedente il 31 dicembre 2014, per i residenti all’estero;
Sono state inoltre eliminate le prestazioni assistenziali:
il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2014 ad
uno dei seguenti uffici pagatori:
99999 - 3300018 (ICA-SOSPENSIONE SANITARIE PENSIONI INVCIV);
99999 – 3300019 (ICB-SOSPENSIONE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV)
99999 - 3300020 (ICC-SOSPENSIONE PER REDDITO INVCIV);
99999 - 3300021 (ICD-SOSPENSIONE PER RICOVERO INVCIV);
99999 - 3300022 (ICE-SOSPENSIONE PER OPZIONE INVCIV);
99999 - 3300023 (ICZ-SOSPENSIONE VARIE INVCIV).
con importo mensile e cedole pari a zero:
da data antecedente il 31 dicembre 2014, se pensioni sociali o assegni sociali;
da data antecedente il 31 dicembre 2012, se invalidità civile.
9. Pensioni delle gestioni private
Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni
private.
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
Stante l’indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita
alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di
“Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, non è perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani
di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al
reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014)
Con il messaggio n. 3446 del 30 agosto 2016, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni
collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014), era stato fra
l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse
presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per
l’anno effettivamente non dichiarato, è stata proiettata anche per gli anni successivi.
Le sedi erano state pertanto invitate a provvedere alla verifica dei redditi relativi agli anni
successivi a quello non dichiarato, e all’inserimento a sistema delle notizie mancanti.
Per evitare di porre in pagamento da gennaio 2017 importi ridotti in funzione del
trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state
sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento
provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2016.
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già
scaduti
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2017
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota
del contitolare in essere.
Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione
dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.
E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2017 e ancora non ricostituite dalle sedi
con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN.
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2017
(GP3CK02Z < 201702):
per le pensioni dell’AGO l’importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il
campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.
Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il
campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’art.35 comma 12 della
legge 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate.
Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano
assenti redditi successivi al 2012, il pagamento viene sospeso da gennaio 2017.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2016 è stato registrato con il valore 6 al
quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con i seguenti codici:
900 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2014-2015-2016 con il valore 6 al quarto
byte
901 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2015-2016 con il valore 6 al quarto byte.
902 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2016 con il valore 6 al quarto byte.
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per
revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2017 sono stati
azzerati dal mese successivo alla data indicata.
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari
Le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile,
con elaborazione centrale.
In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999)
sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2016, l’imponibile annuo del 2016 è stato
azzerato.
Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede
CAB Descrizione
3300012 MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013 RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014 INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
3300015 99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016 INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017 EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato
variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2017 sono state poste in pagamento per
l’anno 2017 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da
ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo
GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n.
870 del 14 gennaio 2011. Una volta effettuata, l’elaborazione sarà illustrata con apposita
comunicazione.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2016 sono state
contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di
pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2016 le pensioni contraddistinte con il
codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in
particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il
calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo
CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2017 con importo pari a “zero” è ricavabile dal
seguente percorso: INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI AL PENSIONATO –
REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB.
Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla
ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi
delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.
Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare 84 del 12.04.1996 si comunica che in fase
di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a
gennaio 2017
Pertanto, in seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n.2429 pubblicato
sulla “Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela” n. 40.965 del 12.08.2016, gli
importi del pro-rata venezuelano al 01 2017 corrispondono a Bolivares 22.576,73.
Inoltre si fa presente che gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre
1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-
Direzione Pensioni-Area procedure - Utilità.
10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi
professionisti
In sede di rinnovo si è provveduto a ricostituire l’importo di pensione di ulteriori residuali
posizioni, sia singole sia abbinate ad altra prestazione registrata nel Casellario dei pensionati,
in applicazione dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza n. 70/2015 della Corte
Costituzionale, regolamentati dal D.L. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015.
La procedura di rinnovo delle pensioni ha determinato conguagli a credito e a debito relativi
agli anni 2012/2016 che sono stati memorizzati in archivio denominato “crediti e debiti” –
maschera PNCTA1 - con il codice debito DC05 e con il codice credito CS05.
I crediti sono stati posti in pagamento con la rata di gennaio 2017, i debiti sono stati impostati
a livello centrale e rateizzati con le consuete modalità, sempre a partire dalla medesima rata
di gennaio 2017.
Dalle suddette somme è stato escluso il recupero del differenziale negativo relativo al
conguaglio di perequazione dell’anno 2015.
11. Prestazioni assistenziali
11.1 Indennità di frequenza
Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia
memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall’art 25,
comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014,
n.114.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto
per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e
nuovamente disposta da ottobre in poi;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene
impostato per l’intero anno;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata con importo
pari a zero;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l’intero
anno.
11.2 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11
agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di
verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici,
prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti
memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato
anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile
che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi
titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
11.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo
3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da
talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70,
71, 72 e 73 sono state rinnovate per l’anno 2016 adeguandone l’importo al trattamento
minimo.
11.4 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo
per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione
di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non
reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione
dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.
L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a
65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2018.
Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni
sociali per l’anno 2017, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti, che compiono
sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2017 e per i quali risultano
memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura
all’assegno sociale, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a
decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di
sessantacinque anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli
aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 Lire) e
all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 Lire).
Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non
sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i
soggetti coniugati, anche del coniuge.
11.5 Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno
sociale
Com’è noto, dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista per l’assegno sociale
le prestazioni di categoria 044-INVCIV corrisposte agli invalidi civili e ai sordomuti vengono
automaticamente rideterminate per adeguare l’importo in pagamento a quello dell’assegno
sociale, senza che venga modificata la categoria della prestazione. Con il messaggio n. 5036
del 12 dicembre 2016 è stata comunicata l’implementazione della procedura di prima
liquidazione LIPE, dalla competenza 2017 per registrare la data di decorrenza dell’assegno
sociale, pari al mese successivo a quello di compimento del requisito anagrafico tempo per
tempo previsto per l’assegno sociale.
In occasione delle operazioni di rinnovo l’informazione è stata memorizzata nel campo
GP1AF01Z, per le prestazioni vigenti corrisposte a soggetti che compiono l’età entro l’anno
2021.
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-
VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92)
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi dell’art.
3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33,
199- VESO92 conservano per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche
nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la
quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza
Le prestazioni con scadenza nel 2017 sono stati azzerate al mese indicato nel campo dedicato
(GP1AF06).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima
mensilità.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 novembre 2016
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore
definitivo anno 2015. (16A08212)
(G.U. n. 274 del 23-11-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 19 novembre 2015 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 280 del 1° dicembre 2015) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2015 e valore definitivo per
l'anno 2014»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 2 novembre 2016, prot. n. 19848/16, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio - dicembre
2015 e' risultata pari a - 0,1;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre
2016 e' risultata pari a -0,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a +0,0, +0,0 e +0,2;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2016;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2017, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2015 e' determinata in misura pari a +0,0
dal 1° gennaio 2016.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0
dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2016
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
ALLEGATO 3
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2017 - Tabelle
Perequazione provvisoria
Pensioni e limiti di reddito 0,0%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,0%
Indennità INVCIV 1,35%
Valori definitivi 2016 allo 0,0%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 1
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 2
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A.1
l’anno 2016 sociali
Valori definitivi Aumenti per costo vita A.2
pag. 5
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B.1
l’anno 2017 sociali
Valori previsionali Aumenti per costo vita B.2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B.3 pag. 6
Trattamenti minimi LSU articolo 50, legge 289/2002 B.3bis
Importo aggiuntivo B.4
Disposizioni legislative per aumenti costo vita B.5 pag. 7
Importi dei trattamenti Fondo Clero C.1
minimi delle pensioni di Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Fondi speciali Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 9
(Per l’anno 2016 – Valori Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
previsionali per il 2017) Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7 pag.
Fondo per il Personale di Volo C.8 10
Limiti di reddito per Fondo lavoratori dipendenti D.1
pag.
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2
11
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del dicembre 2000 D.4 pag.
12
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo per il diritto all’integrazione E.1
pag.
di invalidità
13
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art.5 legge 222/84) E.2
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1
pag.
superstiti con i redditi del
Importi dei limiti F.2 14
beneficiario
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1
pag.
invalidità con i redditi del
Importi dei limiti G.2 15
beneficiario
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione H.1 pag.
trattamenti minimi sociale. 16
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2 pag.
17
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
pag.
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2
18
L.488/1999
Aumento della pensione sociale. L.3 pag.
19
Aumento degli assegni vitalizi. L.4 pag.
20
Assegni sociali L.5
pag.
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6
21
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag.
22
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag.
23
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di pag.
L.9
categoria INVCIV /PS 24
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 3
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.10
categoria INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di
L.11
categoria INVCIV /PS (ciechi civili) pag.
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di 25
L.12
categoria INVCIV /AS (ciechi civili)
Pensioni ed indennità Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
degli invalidi civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2 pag.
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3 26
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6 pag.
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7 27
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
pag.
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2
28
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
pag.
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40, 46 M.3.2
29
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
pag.
Invalidi civili di fascia 47 M.3.5
30
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag.
31
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag.
32
Aumento INVCIV invalidi totali tra i sessanta e i M.5.1 pag.
sessantacinque 33
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2 pag.
sessantacinque 34
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni M.5.3 pag.
e ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 14, 16 e 17) 35
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4 pag.
con regole PS 36
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5 pag.
con regole AS 37
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1 pag.
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A 38
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag.
39
Detrazione per il coniuge N.2A pag.
40
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag.
41
Detrazione per redditi di lavoro (previdenza complementare) N.4 pag.
42
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro (prev. N.4A pag.
Complementare) 43
Detrazione per redditi diversi (quote scisse) N.5 pag.
44
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 pag.
reddito pensionabili Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2 45
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
pag.
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S
46
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di U pag.
vecchiaia 47
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2016
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2016 501,89 286,09 369,26 448,07
IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17 4.800,38 5.824,91
2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo)
Dal 1° gennaio
Percentuale spettante 0,0 %
2016:
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
154,94 6.686,01 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € di €
9.796,60 19.593,21
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 5
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2017
Valori provvisori
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
pensioni lavoratori Assegni Pensioni
Decorrenza Assegni sociali
dipendenti e vitalizi sociali
autonomi
1° gennaio 2017 501,89 286,09 369,26 448,07
IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17 4.800,38 5.824,91
2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo)
Dal 1° gennaio
Percentuale spettante 0,0 %
2017:
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
Aumento massimo delle pensioni Calcolo dell’aumento
-limite d’importo-
154,94 6.686,01 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € di €
9.796,60 19.593,21
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 6
5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con
effetto dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per
ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori
autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente
comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare
del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007
dispone che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e
cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo
Inps, nella misura del 100 per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e
integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento
minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 7
5 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che:
“Per il triennio 2014-2017 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento,
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno
2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei
volte il trattamento minimo INPS.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 8
Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI PER L’ANNO 2016
Valori provvisori per il 2017
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di
Fondo Clero contribuzione eccedente il requisito contributivo minimo di
Decorrenza
20 anni
Importo
1.1.2016 501,89 5,79
1.1.2017 501,89 5,79
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
1.1.2016 445,77
1.1.2017 445,77
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2016 501,89
1.1.2017 501,89
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal
Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 1° dicembre 1996 in poi
Importo
1.1.2016 552,05 501,89
1.1.2017 552,05 501,89
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2016 349,64
1.1.2017 349,64
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2016 501,89
1.1.2017 501,89
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 9
Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità
liquidate con dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio
Decorrenza
decorrenza anteriore al poi utile
1° febbraio 1997
Importo
1.1.2016 715,03 501,89 500,55
1.1.2017 715,03 501,89 500,55
8 – Fondo per il Personale di Volo
1.1.2016 501,89
1.1.2017 501,89
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 10
Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale che
personale che personale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale e parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2016 Oltre € 13.049,14 Fino a € 6.524,57 Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14
2017 Oltre € 13.049,14 Fino a € 6.524,57 Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a
l’integrazione al l’integrazione al seconda dell’importo a calcolo
minimo minimo intero della pensione
2016 Oltre € 32.622,85 Fino a € 26.098,28 D a € 26.098,28 fino a 32.622,85
2017 Oltre € 32.622,85 Fino a € 26.098,28 D a € 26.098,28 fino a 32.622,85
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare
annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5
volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che consentono l’integrazione al
Anno escludono consentono minimo totale o parziale a seconda
l’integrazione al l’integrazione al dell’importo a calcolo della
minimo minimo intero pensione
2016 Oltre € 26.098,28 Fino a € 19.573,71 Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
2017 Oltre € 26.098,28 Fino a € 19.573,71 Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non
legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il
pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare
annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1°
gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4
volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n.
335).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 11
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto
legislativo 503 del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Dec.
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 Donne nate dal 1 gennaio 1935
al 30 giugno 1940 al 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 Uomini nati dal 1 gennaio 1930
al 30 giugno 1935 al 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al Donne nate dal 1 luglio 1935 al
31 dicembre 1940 30 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al Uomini nati dal 1 luglio 1930 al
30 dicembre 1935 30 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
70%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni 40%
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
in vigore al 1° gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite
massimo di reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Percentuale di
Anno Fasce di reddito coniugale
integrazione
Da € 26.098,28 a € 32.622,85 70%
2016
Da € 32.622,85 a € 39.147,42 40%
Da € 26.098,28 a € 32.622,85 70%
2017
Da € 32.622,85 a € 39.147,42 40%
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 12
Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2016 Oltre € 11.649,82 Oltre € 17.474,73
2017 Oltre € 11.649,82 Oltre € 17.474,73
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2016 533,22
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 13
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 19.573,71 Nessuna
Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28 25 per cento
2016
Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 40 per cento
Oltre € 32.622,85 50 per cento
Fino a € 19.573,71 Nessuna
Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28 25 per cento
2017
Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 40 per cento
Oltre € 32.622,85 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 14
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Fino a € 26.098,28 Nessuna
2016 Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 25 per cento
Oltre € 32.622,85 50 per cento
Fino a € 26.098,28 Nessuna
2017 Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85 25 per cento
Oltre € 32.622,85 50 per cento
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 15
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da Mensile 50.000 Mensile 25,83
60
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da Mensile 160.000 Mensile 82,64
65
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da Mensile 160.000
70
anni Annuo 2.080.000
Da Mensile 180.000
75
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2016 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80
2017 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 16
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane invariata
La maggiorazione rimane invariata
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre
dal 1 gennaio 2008
2007
Da mensile 123,77 mensile 136,44
60
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
65
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
70
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2016 6.524,57 5.824,91 8.298,29 14.123,20
2017 6.524,57 5.824,91 8.298,29 14.123,20
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 17
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o
sordomuti)
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 11.739,48 Zero 369,26
> 4.800,38 qualunque 369,26 zero
< 4.800,38 > 16.539,86 369,26 zero
2016
< 4.800,38 < 11.739,48 RP/13
< 4.800,38 > 11.739,48 e < RP / 13 (*) oppure
16.539,86 (RT - 11.739,48) / 13 (*)
ZERO < 11.739,48 Zero 369,26
> 4.800,38 qualunque 369,26 zero
< 4.800,38 > 16.539,86 369,26 zero
2017
< 4.800,38 < 11.739,48 RP/13
< 4.800,38 > 11.739,48 e < RP / 13 (*) oppure
16.539,86 (RT - 11.739,48) / 13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Importo
Reddito
Reddito annuo del Importo mensile da mensile
annuo del
Anno pensionato cumulato con il detrarre dalla pensione pension
pensionato
reddito del coniuge (RT) sociale e
(RP)
sociale
ZERO < 11.739,48 Zero 286,09
> 3.719,17 qualunque 286,09 zero
< 3.719,17 > 15.458,65 286,09 zero
2016
< 3.719,17 < 11.739,48 RP/13
< 3.719,17 11.739,48 e < 15.458,65 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.739,48) / 13 (*)
ZERO < 11.739,48 Zero 286,09
> 3.719,17 qualunque 286,09 zero
< 3.719,17 > 15.458,65 286,09 zero
2017
< 3.719,17 < 11.739,48 RP/13
< 3.719,17 11.739,48 e < 15.458,65 RP / 13 (*) oppure
(RT - 11.739,48) / 13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 18
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2016 2017
Da
mensile 269,07 mensile 269,07
65
annuo 3.497,91 annuo 3.497,91
anni
Da
mensile 269,07 mensile 269,07
70
annuo 3.497,91 annuo 3.497,91
anni
Da
mensile 269,07 mensile 269,07
75
annuo 3.497,91 annuo 3.497,91
anni
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE
SOCIALE
A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione
sociale annuo
B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
PS AS Limite personale Limite coniugale
2016 4.800,38 5.824,91 8.298,29 14.123,20
2017 4.800,38 5.824,91 8.298,29 14.123,20
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo
dell’aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito
personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione
sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
pensione sociale.
PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 19
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Pensionato coniugato Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo (A)
(B) spettante
352,24
2016 8.298,29 14.123,20 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
352,24
2017 8.298,29 14.123,20 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
NOTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della
PSO.
PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della PSO, pari a € 3.719,17 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della PSO, pari a € 3.719,17 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.579,12.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 20
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 448,07 Zero 448,07
2016 > 5.824,91 Zero > 11.649,82 Zero
< 5.824,91 (5.824,91 – RP) / 13 < 11.649,82 (11.649,82 - RC) / 13
Zero 448,07 Zero 448,07
2017 > 5.824,91 Zero > 11.649,82 Zero
< 5.824,91 (5.824,91 – RP) / 13 < 11.649,82 (11.649,82 - RC) / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 364,90 Zero 364,90
2016 > 4.743,70 Zero > 10.568,61 Zero
< 4.743,70 (4.743,70 – RP) / 13 < 10.568,61 (10.568,61 - RC) / 13
Zero 364,90 Zero 364,90
2017 > 4.743,70 Zero > 10.568,61 Zero
< 4.743,70 (4.743,70 – RP) / 13 < 10.568,61 (10.568,61 - RC) / 13
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 21
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da mensile 25.000 mensile 12,92
65
anni annuo 325.000 annuo 167,96
Da mensile 25.000
70
anni annuo 325.000
Da mensile 40.000
75
anni annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
AS TM Limite personale Limite coniugale
2016 5.824,91 6.524,57 5.992,87 12.517,44
2017 5.824,91 6.524,57 5.992,87 12.517,44
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 22
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2016 2017
Da mensile 190,26 mensile 190,26
65
anni annuo 2.473,38 annuo 2.473,38
Da mensile 190,26 mensile 190,26
70
anni annuo 2.473,38 annuo 2.473,38
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO
SOCIALE
A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS Limite personale Limite coniugale
2016 5.824,91 8.298,29 14.123,20
2017 5.824,91 8.298,29 14.123,20
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
SPETTANTE
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento
e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della
sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno
sociale.
AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal
compimento del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono
usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 23
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N.
448 DEL 1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 3.719,17 < 15.458,65 83,17
> 3.719,17 > 15.458,65 (4.800,38 – A) / 13
2016 e e oppure
< 4.800,38 < 16.539,86 (16.539,86 – B) / 13
> 4.800,38 Qualunque 0
< 3.719,17 < 15.458,65 83,17
> 3.719,17 > 15.458,65 (4.800,38 – A) / 13
2017 e e oppure
< 4.800,38 < 16.539,86 (16.539,86 – B) / 13
> 4.800,38 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI
DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Importo mensile
Anno pensionato + coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.743,70 < 10.568,61 83,17
> 4.743,70 > 10.568,61 (5.824,91 – A) / 13
2016 e e oppure
< 5.824,91 < 11.649,82 (11.649,82 – B) / 13
> 5.824,91 Qualunque 0
< 4.743,70 < 10.568,61 83,17
> 4.743,70 > 10.568,61 (5.824,91 – A) / 13
2017 e e oppure
< 5.824,91 < 11.649,82 (11.649,82 – B) / 13
> 5.824,91 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato
risultante dai due calcoli.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 24
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo Importo mensile
Anno
pensionato (A) pensionato + coniuge (B) dell’aumento
Fasce 6, 8,
11, 12, 13, Fasce 7 e 10
16 e 17
< 3.719,17 < 15.458,65 70,72 54,57
> 3.719,17
e < 15.458,65 (4.638,53 – A) / 13
< 4.638,53
2016
> 3.719,17 > 15.458,65
(4.638,53 – A) / 13 (*)
e e
(16.378,01 – B) / 13 (*)
< 4.638,53 < 16.378,01
> 4.638,53 > 16.378,01 0
< 3.719,17 < 15.458,65 70,72 54,57
> 3.719,17
e < 15.458,65 (4.638,53 – A) / 13
< 4.638,53
2017
> 3.719,17 > 15.458,65
(4.638,53 – A) / 13 (*)
e e
(16.378,01 – B) / 13 (*)
< 4.638,53 < 16.378,01
> 4.638,53 > 16.378,01 0
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo Pensionato Pensionato + Coniuge
Anno Importo mensile Importo mensile
Reddito annuo (A) Reddito annuo (B)
dell’aumento dell’aumento
4.743,70 70,72 < 10.568,61 70,72
> 4.743,70 e > 10.568,61 e (11.487,97 – B) /
2016 (5.663,06 - A) / 13
< 5.663,06 < 11.487,97 13
> 5.663,06 0 > 11.487,97 0
4.743,70 70,72 < 10.568,61 70,72
> 4.743,70 e > 10.568,61 e (11.487,97 – B) /
2017 (5.663,06 - A) / 13
< 5.663,06 < 11.487,97 13
> 5.663,06 0 > 11.487,97 0
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 25
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2016 16.532,10 279,47
1.1.2017 16.532,10 279,47
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2016 16.532,10 302,23
1.1.2017 16.532,10 302,23
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2016 206,59
a titolo della minorazione
1.1.2017 208,83
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale accompagnamento (*)
1.1.2016 16.532,10 302,23 899,38
1.1.2017 16.532,10 302,23 911,53
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 26
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza limite di reddito indennità di
importo mensile
annuo personale accompagnamento(*)
1.1.2016 16.532,10 279,47 899,38
1.1.2017 16.532,10 279,47 911,53
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed
indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nella fascia 12 – 13
decorrenza limite di reddito
importo mensile indennità speciale
annuo personale
1.1.2016 16.532,10 279,47 206,59
1.1.2017 16.532,10 279,47 208,83
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2016 7.948,19 207,41
1.1.2017 7.948,19 207,41
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di
accompagnamento
18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di
accompagnamento
19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di
accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da
parte del CPABP nella fascia 10 – 11 – 15
erogata indipendentemente dalle
decorrenza importo mensile
condizioni economiche, ma
1.1.2016 solamente 899,38
1.1.2017 a titolo della minorazione 911,53
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 27
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed
indennità di comunicazione
limite di reddito indennità di
decorrenza importo mensile
annuo personale comunicazione(*)
1.1.2016 16.532,10 279,47 254,39
1.1.2017 16.532,10 279,47 255,79
(*)Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione –
fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle
fasce 20 21 22 25
25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2016 254,39
a titolo della minorazione
1.1.2017 255,79
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di
presentazione istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.2016 16.532,10 279,47
1.1.2017 16.532,10 279,47
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 28
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2016 16.532,10 279,47
1.1.2017 16.532,10 279,47
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2016 4.800,38 279,47
1.1.2017 4.800,38 279,47
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento(*)
1.1.2016 16.532,10 279,47 512,34
1.1.2017 16.532,10 279,47 515,43
(*)Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 29
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con
38 sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti
da parte del CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite
41
previsto, con sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con
42
sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della
45
concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
indennità di
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni
accompagnamento
economiche, ma solamente a titolo della
1.1.2016 512,34
minorazione
1.1.2017 515,43
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di
frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2016 4.800,38 279,47
1.1.2017 4.800,38 279,47
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento
accertata dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento(*)
1.1.2016 4.800,38 286,09 364,90 512,34
1.1.2017 4.800,38 286,09 364,90 515,43
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 30
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno
35 anni di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile(*)
1.1.2016 501,89
1.1.2017 501,89
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 31
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
spettante
2016 5.959,20 12.483,77 10,33
2017 5.959,20 12.483,77 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
€ 5.959,20 somma dell’importo annuo 2016 dell’assegno sociale, pari a €
5.824,91 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.483,77 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
del trattamento minimo pari a € 6.524,57.
€ 5.959,20 somma dell’importo annuo 2017 dell’assegno sociale, pari a €
5.824,91 e dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.483,77 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
del trattamento minimo pari a € 6.524,57.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 32
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31,
32, 33, 39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
358,86
2016 279,47 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
358,86
2017 279,47 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.633,11 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.665,18.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 33
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA
TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
336,10
A - (RP + INVCIV) / 13
2016 302,23 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
336,10
A - (RP + INVCIV) / 13
2017 302,23 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 3.928,99 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.369,30.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 34
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
288,14
2016 350,19 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
288,14
2017 350,19 8.298,29 14.123,20 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.552,47 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.745,82.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 35
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
281,53
A - (RP + INVCIV) / 13
2016 356,80 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
281,53
A - (RP + INVCIV) / 13
2017 356,80 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.638,40 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.659,89.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 36
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI
ULTRASESSANTACINQUENNI (fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
265,38
A - (RP + INVCIV) / 13
2016 372,95 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
265,38
A - (RP + INVCIV) / 13
2017 372,95 8.298,29 14.123,20
B – (RF + RP + INVCIV) /
13
L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo
effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento
dell’INVCIV.
INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2016 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2016
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
€ 8.298,29 somma dell’importo annuo 2017 della INVCIV, pari a € 4.848,35 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.449,94.
€ 14.123,20 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2017
dell’assegno sociale, pari a € 5.824,91
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 37
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 27% 600,00
Oltre 28.000,00 Fino a 55.000,00 38% 3.680,00
Oltre 55.000,00 Fino a 75.000,00 41% 5.330,00
Oltre 75.000,00 43% 6.830,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67
Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17
Oltre 6.250,00 43% 569,17
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 38
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli 950,00 Nota 1
affidati o affiliati
Per ciascun figlio di età inferiore a tre
1220,00 Nota 1
anni
Per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 Importo base + 400,00 € Nota 1
febbraio 1992, n. 104
Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di
200,00 € per ciascun figlio
Nota 1
a partire dal primo aumento:
200,00 * n. tot. Figli
Per ogni altra persona indicata
750,00 Nota 2
nell’articolo 433 del codice civile
Per primo figlio in mancanza del Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
coniuge previste per il coniuge (tabella 2 a)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000+ ((15.000 * (n. tot. Figli -1))
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 39
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito
complessivo non supera 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A ):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 40
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all’articolo 49, comma 2,
lett. A del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.297,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 583 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = (15.000 - reddito) / 7.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 583 * C
Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 41
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.000,00 1.840,00 Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.338,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.338,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 502 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000
€.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (15.000 - reddito) / 7.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 502 * C
Calcolo della detrazione: 1.338,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.338,00 * C
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 42
Segue Tabella N
4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza
complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)
Detrazione
Reddito
annua
Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00
Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00
Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00
Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00
Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00
Nota:
L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione
per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 43
Segue Tabella N
5 - DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI
(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge e
di assegno divorzile all’ex coniuge superstite)
Detrazione
Reddito
annua note
Fino a 7.500,00 1.725,00 Nota 1
Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00 Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00 Nota 3
Oltre 55.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la
detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo
minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 € e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500
€, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000
€.
Calcolo del coefficiente (C ):
C = (15.000 - reddito) / 7.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A ):
A = 470 * C
Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C
Arrotondamento: per tutte le operazioni di calcolo utilizzare nei campi di lavoro
almeno 4 decimali, gli importi da memorizzare devono essere arrotondati al
centesimo di € più vicino
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 44
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2017
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 46.123,00 886,98 80 0,00153846 36.898,42 2.838,34
Oltre € 46.123,00 886,98
Fino a € 61.343,59 1.179,68
(fascia di € 15.220,59) 292,70 60 0,0011538 9.132,11 702,47
Oltre € 61.343,59 1.179,68
Fino a € 76.564,18 1.472,39
(fascia di € 15.220,59) 292,70 50 0,000961538 7.610,33 585,41
Oltre € 76.564,18 1.472,39 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 46.123,00 886,98 80 0,00153846 36.898,42 2.838,34
Oltre € 46.123,00 886,98
Fino a € 61.343,59 1.179,68
(fascia di € 15.220,59) 292,70 64 0,001230769 9.741,29 749,33
Oltre € 61.343,59 1.179,68
Fino a € 76.564,18 1.472,39
(fascia di € 15.220,59) 292,70 54 0,001038461 8.219,12 632,24
Oltre € 76.564,18 1.472,39
Fino a € 87.633,70 1.685,26
(fascia di € 11.069,52) 212,88 44 0,000846153 4.870,71 374,67
Oltre € 87.633,70 1.685,26 36 0,000692307
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 45
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2016 100.324,00
2017 100.324,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Importo mensile del Percentuale di Minimale
Minimale
Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo
retributivo annuo
pensione pensione settimanale
2016 501,89 40 200,76 10.439,52
2017 501,89 40 200,76 10.439,52
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Massimale
Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile
2016 10.439,52 182.874,00 46.123,00
2017 10.439,52 182.874,00 46.123,00
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 46
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI
VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo mensile Percentuale Percentuale
Anno Importo soglia Importo soglia
Assegno Sociale (1) (2)
2016 448,07 1,20 537,60 1,50 672,11
2017 448,07 1,20 537,60 1,50 672,11
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni.
(legge 8 agosto 1995, n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni.
(legge 22 dicembre 2011, n. 214)
A cura della Direzione Centrale per le Pensioni - Gruppo Controllo Elaborazione Pensioni pagina 47
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La Circolare INPS 8/2017 disciplina la perequazione automatica delle pensioni secondo l'articolo 34 della legge 448/1998, applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. I commercialisti e i consulenti previdenziali consultano questo documento per determinare i trattamenti minimi INPS, gli assegni vitalizi, le pensioni sociali e gli assegni sociali, nonché per verificare i limiti di reddito collegati alle prestazioni assistenziali e i criteri di rivalutazione differenziata per fasce di importo previsti dalla legge 147/2013.
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