Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 78/2024

Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alla pensione p

Pubblicato: 02/07/2024 In vigore dal: 02/07/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 alle aliquote di rendimento per i dipendenti degli enti locali, sanitari, insegnanti e ufficiali giudiziari?

Spiegato da FiscoAI
La legge di Bilancio 2024 ha modificato le aliquote di rendimento utilizzate per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo per gli iscritti a quattro casse pensioni specifiche: CPDEL (dipendenti enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti asilo e scuole elementari parificate) e CPUG (ufficiali giudiziari). La novità principale riguarda chi ha maturato meno di 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: per questi soggetti, le quote di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2024 sono calcolate con un'aliquota uniforme del 2,5% annuo (anziché le aliquote precedenti), mentre chi aveva 15 anni o più di anzianità continua a usare le vecchie aliquote. Questa modifica si applica anche alle pensioni anticipate e ai trattamenti per lavoratori precoci, con il vincolo che il nuovo calcolo non può mai produrre una pensione superiore a quella calcolata con le regole precedenti. Per gli infermieri della CPDEL e per gli iscritti alla CPS, è previsto un correttivo: la riduzione di pensione derivante dalle nuove aliquote viene progressivamente recuperata posticipando il pensionamento (un trentaseiesimo di riduzione per ogni mese di rinvio rispetto alla prima decorrenza utile). Inoltre, sono state modificate le decorrenze delle pensioni anticipate, che ora prevedono periodi di attesa progressivi (da 3 a 9 mesi) a seconda dell'anno di maturazione dei requisiti.

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Riferimento normativo

Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alla pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03/07/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 78 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 1, commi da 157 a 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alla pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 157 a 163, della legge di Bilancio 2024, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), e della disciplina delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. INDICE 1. Premessa 2. Effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento 3. Correttivo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per il personale che cessa dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) 4. Deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento 5. Determinazione degli oneri di riscatto 6. Decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 1. Premessa Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024). L’articolo 1, commi 157 e 159, della legge di Bilancio 2024 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla medesima legge di Bilancio 2024 (Allegato n. 1). Diversamente, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG. Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023 le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame. Per gli iscritti alla CPS, nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione. L’articolo 1, commi 158 e 160, della legge n. 213 del 2023 prevede che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dello stesso articolo trovano applicazione per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, con riferimento alle domande presentate dal 1° gennaio 2024. L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce, per gli iscritti alle Casse pensioni richiamate in oggetto, una modifica al regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto- legge n. 4 del 2019. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in esame. 2. Effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento Per gli iscritti alle Casse pensioni richiamate in premessa, che hanno maturato una anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva. Tale disposizione trova applicazione con riferimento alle pensioni, anche con il cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), i cui requisiti sono maturati dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023. Quindi, per i trattamenti pensionistici in esame, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5 per cento annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Ai sensi del citato articolo 17, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici esclusivi dell'Assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. Pertanto, l’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della legge di Bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2 per cento per l’anno 1995. Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023. In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione: 1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024; 2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento. 3. Correttivo per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per il personale che cessa dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) Nei confronti degli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio con qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL la riduzione della pensione anticipata, derivante dall’applicazione delle nuove aliquote, è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci). Ai fini dell’individuazione della qualifica di infermiere, richiamata dall’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, occorre fare riferimento alle professioni ricomprese nella classificazione ISTAT 3.2.1.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche. Con successivo messaggio verranno illustrate le modalità operative con le quali i datori di lavoro dovranno attestare la qualifica di infermiere al fine del riconoscimento del benefico in esame. 4. Deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento Le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione. Pertanto, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG, nei seguenti casi: - pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023; - pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione; - pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, e all’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; - pensione di cui all’articolo 14 e all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione “quota cento”, pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione anticipata flessibile); - pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023; - pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo. Con riferimento all’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. APE sociale), tenuto conto che la prestazione cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, il relativo importo è calcolato, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, applicando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. Per la determinazione dell’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e della prestazione di accompagnamento di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2024, continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965. Al termine del periodo di riconoscimento delle prestazioni in esame, il relativo trattamento pensionistico viene determinato, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con l’applicazione delle aliquote di rendimento di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965 mentre, in caso di accesso alla pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024. 5. Determinazione degli oneri di riscatto L’onere di riscatto dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo della futura pensione è generalmente quantificato in termini di “riserva matematica” di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per calcolare la riserva matematica si determina, al momento della domanda di riscatto, il beneficio pensionistico teorico relativo al periodo oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione astrattamente riconoscibili e calcolati sulla base dell’anzianità contributiva dell’iscritto comprensiva (c.d. pensione teorica al coacervo) e non (c.d. pensione teorica al conto) del periodo da riscattare. Per effetto di quanto disposto dal comma 158 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPDEL, alla CPS e alla CPI, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965. Analogamente, ai sensi del comma 160 del citato articolo 1, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPUG, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986. Per la determinazione del beneficio pensionistico teorico, le aliquote di rendimento sono, quindi, rispettivamente individuate in base all’anzianità al 31 dicembre 1995 al conto (senza il periodo di riscatto) e al coacervo (con il periodo di riscatto)[1]. Tenuto conto che il costo delle operazioni di riscatto si identifica con una riserva matematica prospettiva, corrispondente alla quota di pensione che a seguito della domanda di riscatto risulti potenzialmente acquisita dal richiedente e determinata alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella determinazione degli oneri non si tiene conto delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, che esplicano efficacia solo al momento dell’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico. Conseguentemente, nel caso in cui la domanda di riscatto sia presentata contestualmente al pensionamento, l’onere di riscatto è determinato continuando a utilizzare la tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965 (per CPDEL, CPS e CPI) o la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986 (per CPUG), ogni qual volta ricorrano le condizioni derogatorie all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento. Le disposizioni sopra richiamate si riferiscono a tutte le tipologie di riscatto relativamente alle quali, per il calcolo dell’onere, è prevista l'applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. Le procedure gestionali saranno aggiornate in base alle indicazioni sopra riportate. 6. Decorrenze della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto- legge n. 201 del 2011 e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019 L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto- legge n. 201 del 2011, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019. In particolare per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi. Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 5 anni e presenta domanda per riscattare 4 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In tale caso, posto che l’anzianità contributiva con e senza il riscatto è inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, per determinare l’importo teorico di pensione al coacervo e al conto vengono utilizzate le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024. Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 10 anni e presenta domanda per riscattare 5 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In tale caso, posto che l’anzianità contributiva senza il riscatto è inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, l’importo teorico della pensione al conto è determinato utilizzando le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 mentre, posto che l’anzianità contributiva con il riscatto è pari a 15 anni al 31 dicembre 1995, l’importo teorico della pensione al coacervo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. Un soggetto è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 15 anni e presenta domanda per riscattare 2 anni di laurea collocati temporalmente prima del 1° gennaio 1996. In tale caso, posto che l’anzianità contributiva senza e con il riscatto è rispettivamente pari e superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, per determinare l’importo teorico di pensione al coacervo e al conto vengono utilizzate le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 o della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG. ALLEGATO 1 30-12-2023 Supplemento ordinario n. 40/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 303 ALLEGATO II (articolo 1, commi 157 e 159) (Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali) mesi anni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0,00000 0,00208 0,00417 0,00625 0,00833 0,01042 0,01250 0,01458 0,01666 0,01875 0,02083 0,02291 1 0,02500 0,02708 0,02917 0,03125 0,03333 0,03542 0,03750 0,03958 0,04166 0,04375 0,04583 0,04791 2 0,05000 0,05208 0,05417 0,05625 0,05833 0,06042 0,06250 0,06458 0,06666 0,06875 0,07083 0,07291 3 0,07500 0,07708 0,07917 0,08125 0,08333 0,08542 0,08750 0,08958 0,09166 0,09375 0,09583 0,09791 4 0,10000 0,10208 0,10417 0,10625 0,10833 0,11042 0,11250 0,11458 0,11666 0,11875 0,12083 0,12291 5 0,12500 0,12708 0,12917 0,13125 0,13333 0,13542 0,13750 0,13958 0,14166 0,14375 0,14583 0,14791 6 0,15000 0,15208 0,15417 0,15625 0,15833 0,16042 0,16250 0,16458 0,16666 0,16875 0,17083 0,17291 7 0,17500 0,17708 0,17917 0,18125 0,18333 0,18542 0,18750 0,18958 0,19166 0,19375 0,19583 0,19791 8 0,20000 0,20208 0,20417 0,20625 0,20833 0,21042 0,21250 0,21458 0,21666 0,21875 0,22083 0,22291 9 0,22500 0,22708 0,22917 0,23125 0,23333 0,23542 0,23750 0,23958 0,24166 0,24375 0,24583 0,24791 10 0,25000 0,25208 0,25417 0,25625 0,25833 0,26042 0,26250 0,26458 0,26666 0,26875 0,27083 0,27291 11 0,27500 0,27708 0,27917 0,28125 0,28333 0,28542 0,28750 0,28958 0,29166 0,29375 0,29583 0,29791 12 0,30000 0,30208 0,30417 0,30625 0,30833 0,31042 0,31250 0,31458 0,31666 0,31875 0,32083 0,32291 13 0,32500 0,32708 0,32917 0,33125 0,33333 0,33542 0,33750 0,33958 0,34166 0,34375 0,34583 0,34791 14 0,35000 0,35208 0,35417 0,35625 0,35833 0,36042 0,36250 0,36458 0,36666 0,36875 0,37083 0,37291 15 0,37500 — 118 —

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La circolare INPS 78/2024 disciplina le aliquote di rendimento per il sistema retributivo, interessando direttamente la liquidazione delle pensioni presso CPDEL, CPS, CPI e CPUG. I professionisti che seguono dipendenti pubblici e sanitari devono conoscere la distinzione tra anzianità inferiore e superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, il meccanismo del doppio calcolo pensionistico, e le deroghe per chi ha maturato i requisiti entro il 2023 o per cessazioni per limiti di età. Anche gli oneri di riscatto sono interessati dalle nuove aliquote, con applicazione differenziata in base all'anzianità al coacervo e al conto.

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