Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’art. 1, comma353 legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016. Rilascio dell’applicazione Internet per la presentazione della domanda telematica.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda per il premio di 800 euro alla nascita o all'adozione e quali documenti sono necessari?
Spiegato da FiscoAI
Il premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore, introdotto dalla legge di bilancio 2017, può essere richiesto dalla madre gestante al compimento del 7° mese di gravidanza oppure al momento della nascita, adozione o affidamento preadottivo. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS, il Contact Center Integrato o gli Enti di Patronato, a partire dal 4 maggio 2017 per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 in poi.
Per le domande presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, è necessario corredare la richiesta con certificazione medica della gravidanza, che può essere presentata in originale, tramite protocollo telematico del medico SSN, oppure attraverso il numero identificativo di una prescrizione medica con codice esenzione M31-M42 (per non lavoratrici). Nel caso di domanda presentata dopo la nascita, la madre deve autocertificare il Codice Fiscale del bambino e, in caso di parto plurimo, indicare tutti i nati poiché il premio è riconosciuto per ogni minore.
La domanda deve essere presentata entro un anno dal verificarsi dell'evento (nascita, adozione o affidamento), con termine decorrente dal 4 maggio 2017 per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2017. Per i cittadini extracomunitari è richiesta l'autocertificazione del permesso di soggiorno valido ai fini dell'assegno di natalità, con successiva verifica da parte dell'INPS presso le banche dati del Ministero dell'Interno.
Il pagamento del premio avviene mediante bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, intestati al richiedente. Se si sceglie l'accredito su conto con IBAN, è necessario presentare il modello SR163 per verificare la corrispondenza tra l'IBAN e la titolarità del conto, garantendo così la corretta erogazione della prestazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’art. 1, comma353 legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016. Rilascio dell’applicazione Internet per la presentazione della domanda telematica.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 28/04/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 78
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui
all’art. 1, comma353 legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016
n. 232, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016. Rilascio
dell’applicazione Internet per la presentazione della domanda
telematica.
SOMMARIO: Premessa. 1.Presentazione della domanda 2. Istruzioni per la compilazione
telematica 3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a
corredo 4. Pagamento del premio 5. Gestione della domanda 6. Aspetti fiscali
e contabili.
Premessa
Con le circolari n.39 del 27/02/2017 e n.61 del 16/03/2017 sono state impartite le prime
indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1
comma 353 della legge 11 dicembre 2016 n.232, che dispone che: “A decorrere dal 1º
gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800
euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura
madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
A partire dal 4 maggio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle
domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica secondo
le modalità di seguito indicate.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare si rinvia alle istruzioni
contenute nelle citate circolari n. 39/2017 e n. 61/2017.
1. Presentazione della domanda
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della
madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione
ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il
beneficio e precisamente:
compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta
definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6,
della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della
legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già
presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si
dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il
beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della
successiva adozione dello stesso minore.
Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7°
mese, andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i
minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente
diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente viene
fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati
identificativi della richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati della
stessa.
2. Istruzioni per la compilazione telematica
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una
delle seguenti modalità:
-- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo
attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino>
autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio
alla nascita;
-- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o
numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
-- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it
sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo
La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi descritti al
paragrafo 1. verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini
dell’assegno di natalità (per la ricognizione dei titoli di soggiorno idonei vedasi la circolare
n.39/2017 e la n.61/2017) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi
nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata;
data di rilascio; termine di validità).
Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati
rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche,
la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno
qualora ciò si rendesse comunque necessario per esigenze istruttorie.
3.a) Domanda presentata dopo il compimento del 7^mese:
Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la
richiedente la prestazione dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le
seguenti modalità di certificazione della gravidanza:
1. presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in
copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49
del d.p.r. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in
essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di
protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita –
certificazione medico sanitaria”;
2. indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN
o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di
inviare telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora
disponibile alla data di pubblicazione della presente circolare.
3. indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra
prestazione connessa alla medesima gravidanza;
4. esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di
gravidanza di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una
prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con
indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale
autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
E’ inoltre consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato
i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione
della stessa.
In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione
comprovante l’evento.
3.b) Domanda presentata dopo la nascita, affido, adozione
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare
nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero
necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i
nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è
richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla
concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla
base di specifica documentazione.
In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si
richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il
richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di
adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella
stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso
l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il
relativo numero).
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e
comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.
Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura
telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda
telematica decorre dal 4 maggio.
4. Pagamento del premio
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio
nato/adottato o affidato.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal
richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere
intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è
presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo
caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto
(minorenne o incapace di agire).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le
istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163
(“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non
sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella
domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è
funzionale alla corretta erogazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel
modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di
pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di
riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il
pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la
prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della
Banca.
5. Gestione della domanda
Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad
istruttoria svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti.
Pertanto le Strutture territoriali dell’INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente
Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute per l’esame della documentazione,
l’istruttoria e la definizione della stessa.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web
istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale.
La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato
precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.
6. Aspetti fiscali e contabili
L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non
concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità,
pari a euro 800,00, ai sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Legge stabilità 2017), è posto a carico del Bilancio dello Stato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 78/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il premio di natalità è una prestazione a sostegno del reddito disciplinata dalla legge 232/2016 e gestita dall'INPS, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare che si tratta di una prestazione esente da imposizione fiscale, con oneri a carico del Bilancio dello Stato, e che richiede documentazione specifica per cittadini extracomunitari e verifiche presso le amministrazioni competenti.
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