Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 75/2021

Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Pubblicato: 05/05/2021 In vigore dal: 05/05/2021 Documento ufficiale

Quali sono le regole per ottenere il rimborso dei contributi previdenziali versati indebitamente alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 75/2021 stabilisce che i contributi previdenziali e assistenziali versati indebitamente alle Gestioni autonome (artigiani e commercianti) non possono mai essere convalidati o accreditati sulla posizione assicurativa dell'interessato, a differenza di quanto accade per i lavoratori dipendenti. Questo significa che se un artigiano o commerciante ha versato contributi che non era obbligato a versare, non può utilizzarli per aumentare la sua pensione futura. Il diritto al rimborso di questi importi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dal codice civile: quindi il rimborso può essere richiesto entro 10 anni dal versamento indebitamente effettuato. Dal punto di vista operativo, l'INPS rimborsa solo gli importi per i quali non sia ancora decorso il termine di prescrizione rispetto alla data del versamento; per le somme prescritte, anche se già elaborate in procedura, il pagamento viene escluso tramite l'inserimento di un credito spia.

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Riferimento normativo

Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 06/05/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 75 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali SOMMARIO: Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2033 del codice civile alle ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni. Vengono altresì fornite istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione. INDICE: 1. Indicazioni normative 2. Istruzioni operative 1. Indicazioni normative Ai sensi dell’articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, avente ad oggetto “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”, i contributi disciplinati dalla medesima legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, concernente l’estensione dell’assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) agli artigiani e ai loro familiari. Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte di Cassazione che, con riferimento alla contribuzione indebitamente versata alla Gestione degli artigiani, ha stabilito che l’espresso riferimento al versamento “in qualsiasi tempo” indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere l’applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati di cui all’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi), i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007). A tal fine, si precisa che le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del c.c. Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità. Infatti, con riferimento al regime della prescrizione, la norma di cui al citato articolo 12 della legge n. 613/1966 non può essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 2946 del c.c. Pertanto, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo, il diritto al rimborso si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 del c.c. e non si dà luogo ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita. 2. Istruzioni operative Sul piano operativo, nelle more del rilascio delle modifiche alla procedura per la gestione dei rimborsi, che possano facilitare l’individuazione dei rimborsi potenzialmente prescritti, si evidenzia la necessità che gli operatori di Sede, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati. Nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della presente circolare, anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione. Per escludere dal pagamento le somme associate a versamenti prescritti, gli operatori di Sede possono inserire un credito spia di tipo 3. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La Circolare INPS 75/2021 disciplina i rimborsi di contributi indebitamente versati alle Gestioni autonome, applicando le regole dell'indebito oggettivo secondo l'articolo 2033 del codice civile e la prescrizione decennale dell'articolo 2946 c.c. Artigiani, commercianti e loro consulenti devono conoscere questa normativa per gestire le posizioni contributive anomale, evitare convalidazioni improprie e rispettare i termini di prescrizione nei rimborsi. La norma si applica specificamente alle Gestioni separate INPS per lavoratori autonomi, escludendo completamente la sanatoria prevista per i dipendenti dal DPR 818/1957.

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