Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 73/2018

Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2018

Pubblicato: 24/05/2018 In vigore dal: 24/05/2018 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive dovute dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari nel 2018, e quali riduzioni e agevolazioni si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 73/2018 disciplina i contributi che i concedenti (proprietari terrieri) devono versare per i piccoli coloni e compartecipanti familiari durante l'anno 2018. L'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata al 19,95% (esclusa la quota base dello 0,11%), mentre il concessionario versa l'8,84%, per un totale del 28,79%. Questa normativa si applica alle aziende agricole e riguarda specificamente i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare.

Sono previste diverse riduzioni degli oneri sociali: esoneri su assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%) e disoccupazione (0,34%), secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria 2001. Inoltre, si applica un ulteriore esonero dell'1% complessivo sulla disoccupazione, derivante dalla legge 266/2005, per la riduzione del costo del lavoro. I contributi INAIL per l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro sono fissati al 10,125%, con un'addizionale del 3,1185%.

Per il calcolo dei contributi si utilizza il salario medio provinciale, come previsto dalla normativa sui piccoli coltivatori. Sono inoltre previste agevolazioni per zone tariffarie: nei territori montani si applica una riduzione del 75% (dovuto 25%), mentre nei territori svantaggiati la riduzione è del 68% (dovuto 32%). Nei territori non svantaggiati non è prevista alcuna agevolazione.

Il versamento deve essere effettuato in quattro rate tramite modello F24 presso istituti di credito o uffici postali, con scadenze fissate al 16 luglio, 17 settembre, 16 novembre 2018 e 16 gennaio 2019. I concedenti possono accedere al sito INPS con PIN per visualizzare il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento.

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Riferimento normativo

Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2018

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 25/05/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 73 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2018 SOMMARIO: 1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL 5. Salari medi provinciali 6. Agevolazioni per zone tariffarie 7. Modalità di pagamento 8. Tabella aliquote contributive 1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Per l’anno 2018 continua a trovare applicazione il disposto dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.lgs n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2018 sono così di seguito fissate: Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 Concedente Concessionario Totale 19,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 28,79% 2. Riduzione degli oneri sociali Al riguardo continua a trovare applicazione l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: Esoneri aliquote contributive Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34% 3. Riduzione del costo del lavoro L’articolo 1, commi 361e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come indicato nel seguente prospetto: Aliquota disoccupazione 2,75% Esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005 1,00% 4. Contributi INAIL I contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs n. 38 del 23 febbraio 2000, sono fissati nelle seguenti misure: Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185% 5. Salari medi provinciali L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/68 e dall’articolo 7 della legge n. 233/1990. Pertanto, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. 6. Agevolazioni per zone tariffarie L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che “a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”. Pertanto, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2018 continuano ad essere quantificate nelle seguenti misure: TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO Non svantaggiati -- 100% Montani 75% 25% Svantaggiati 68% 32% 7. Modalità di pagamento L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019. 8. Tabella aliquote contributive Nell’allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 73/2018 è il riferimento normativo per aliquote contributive, piccoli coloni, compartecipanti familiari e gestione agricola unificata. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per esoneri contributivi, riduzioni per zone tariffarie, salari medi provinciali e modalità di versamento tramite modello F24. È essenziale per chi gestisce rapporti di piccola colonia, compartecipazione familiare e contributi INAIL nel settore agricolo.

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