Quali benefici pensionistici spettano ai lavoratori non vedenti nel sistema contributivo secondo la legge 232/2016?
Spiegato da FiscoAI
La legge 232/2016 introduce un beneficio pensionistico specifico per i lavoratori non vedenti che accedono alla pensione con il sistema contributivo o nella quota contributiva delle pensioni in sistema misto. Il beneficio consiste in una maggiorazione dell'età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione: per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con la cecità, viene riconosciuto un incremento di 4 mesi, fino al limite del 70° anno di età. Questo meccanismo aumenta virtualmente l'età del lavoratore non vedente, permettendogli di accedere a coefficienti di trasformazione più favorevoli e quindi a una pensione più elevata.
Il beneficio riguarda tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, indipendentemente dalla categoria (ciechi civili, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, ciechi di guerra). L'applicazione è subordinata a richiesta esplicita dell'interessato e si applica ai trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017. Per periodi di servizio inferiori all'anno, la maggiorazione è riconosciuta proporzionalmente. È importante sottolineare che il beneficio non si applica alle pensioni di reversibilità dei superstiti quando la pensione diretta del titolare aveva decorrenza anteriore al 2017.
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Riferimento normativo
Benefici pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 14/04/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
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periferici dei Rami professionali
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Dirigenti Medici
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Circolare n. 73
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Benefici pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
SOMMARIO: Istruzioni per il riconoscimento ai lavoratori non vedenti di
benefici pensionistici nel sistema contributivo.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata
pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
L’articolo 1, comma 209, della citata legge introduce per i lavoratori non vedenti un beneficio
pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
In particolare il menzionato comma 209 prevede che: “Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le
parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui
applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema
contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Con la presente circolare si forniscono le relative istruzioni, fatte salve quelle fornite con
circolare n. 173 del 1991 per gli aspetti non innovati.
2. Normativa di riferimento
L’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 prevede in favore dei centralinisti
telefonici non vedenti iscritti all’albo professionale, la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di
servizio effettivamente prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende
private, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche se anteriore
all’entrata in vigore della legge, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di
lavoro.
Le maggiorazioni in argomento sono utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa che dell’anzianità
contributiva.
Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale.
L’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 peraltro ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti
non vedenti i benefici previsti dal comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 113/85.
3. Destinatari
Dalla lettura del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 120 e
successive modifiche (capo I articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68) discende
che destinatari della disposizione in oggetto sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
che siano colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il beneficio è pertanto corrisposto ai lavoratori dipendenti che facciano parte delle seguenti
categorie:
ciechi civili
ciechi invalidi per servizio
ciechi invalidi del lavoro
ciechi di guerra.
4. Il beneficio
Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata
in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell’età
anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti
pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva
relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.
Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d.
contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di
trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio
effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel
limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24
comma 7 della legge n. 214/2011).
Il meccanismo introdotto dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 232 del 2016 si applica a
partire dall’età della decorrenza della pensione.
Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento
convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare
riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6
della legge 8 agosto 1995 n. 335. Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come
rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà
corrispondentemente ridotta.
Nulla è innovato per quanto concerne l’attribuzione del citato beneficio, per la quota di
pensione liquidata con il sistema retributivo.
Il beneficio in parola, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli
interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti,
supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata
in vigore della legge n. 232 del 2016.
Il beneficio suddetto non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari
di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La Circolare INPS 73/2017 disciplina i benefici pensionistici per lavoratori non vedenti secondo la legge 232/2016, applicando maggiorazioni convenzionali di 4 mesi per anno di servizio ai fini del coefficiente di trasformazione nel sistema contributivo. Commercialisti e consulenti previdenziali devono considerare questa normativa per il calcolo della pensione contributiva, l'anzianità assicurativa e contributiva, e la decorrenza dei trattamenti pensionistici diretti, indiretti e supplementari.
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