Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 72/2022

Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accredito della contribuzione versata forfettariamente

Pubblicato: 20/06/2022 In vigore dal: 20/06/2022 Documento ufficiale

Come viene valorizzata la contribuzione forfettaria versata per i lavoratori emersi secondo l'articolo 103 del decreto-legge 34/2020, e quali sono le differenze tra i vari settori?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 72/2022 disciplina come accreditare sulla posizione assicurativa del lavoratore il contributo forfettario versato dai datori di lavoro durante il procedimento di emersione di rapporti di lavoro irregolari. Un terzo dell'importo forfettario versato è destinato alla copertura previdenziale e viene trasformato in retribuzione imponibile secondo aliquote medie specifiche per categoria. Per gli operai non agricoli, il contributo forfettario di €100 mensili viene convertito in una retribuzione di €264,06 applicando un'aliquota media del 37,87%; per gli operai agricoli la retribuzione forfettaria è di €316,53 mensili con aliquota del 31,593%. Nel settore domestico e assistenza alla persona, il contributo forfettario di €52 mensili viene accreditato come 50 ore di lavoro con due settimane al mese, applicando la 4ª fascia contributiva. Un aspetto cruciale riguarda il numero di settimane o giornate riconoscibili: poiché la retribuzione forfettaria è inferiore ai minimi di legge, le settimane accreditate vengono proporzionalmente ridotte secondo il rapporto tra retribuzione forfettaria complessiva e minimale settimanale, con annotazione nel conto assicurativo della necessità di verifica. Infine, in caso di eccedenza di mensilità versate rispetto a quelle previste dalla normativa, l'INPS procede al rimborso della quota di competenza, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di emersione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accredito della contribuzione versata forfettariamente

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Legale Coordinamento Generale Statistico Attuariale Roma, 21/06/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 72 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accredito della contribuzione versata forfettariamente SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni in ordine alla valorizzazione nella posizione assicurativa del lavoratore della contribuzione versata forfettariamente ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020. INDICE 1. Premessa 2. La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario 3. Rimborsi di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso 1. Premessa Con il procedimento di emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari. Il comma 7 del citato articolo 103 ha previsto che, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”. Il decreto interministeriale citato nella norma, adottato in data 7 luglio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 e l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021. Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfettario, ai sensi del comma 7 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore. Tale contributo forfettario ai fini previdenziali è stato quantificato in misura fissa dal decreto interministeriale del 7 luglio 2020, per ciascun mese o frazione di mese, come segue: a) € 100,00 per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, secondo i codici Ateco di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale del 27 maggio 2020; b) € 52,00 per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario La valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione. Le informazioni relative allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l’Inps sia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sono reperibili tramite la procedura “Emersione rapporti di lavoro”, rilasciata in ambiente intranet, per le Strutture territoriali, con il messaggio n. 2979 del 2 settembre 2021. Si invitano le Strutture territoriali a completare le attività di abbinamento dei versamenti per i quali non sia stato possibile l’abbinamento centralizzato, al fine di consentire l’accredito della contribuzione sull’estratto conto del lavoratore. Il processo di accreditamento, che è in fase di definizione e implementazione, sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione. a) Lavoratori dipendenti del settore privato Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfettario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori. Al riguardo si evidenzia che, attesa la specificità della fattispecie in parola, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni. Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria - calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% - da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario. Si precisa altresì che, sempre con riferimento agli operai non agricoli, in applicazione del disposto di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Dispone, infatti, il predetto articolo 7 che: “1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. […] 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno”. Allo stato, ai sensi del combinato disposto del predetto articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019). Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfettaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori di cui alle predette norme, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte. A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di “numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo”, parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici. Nello specifico il numero massimo delle settimane riconoscibili ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili. Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario. Per gli operai agricoli si precisa, inoltre, che nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfettaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 (cfr. la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 e la circolare n. 6 del 25 gennaio 2019) e così di seguito. b) Lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore). Si precisa che ai lavoratori domestici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell’articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983. 3. Rimborso di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 7 luglio 2020 espressamente prevede che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”. Si procederà, tuttavia, per la quota di competenza dell’Inps, alla restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 72/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La circolare applica l'articolo 103 del decreto-legge 34/2020 per regolarizzare rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari e stranieri, prevedendo contributi forfettari destinati a copertura IVS, assicurazioni previdenziali minori e accredito figurativo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le aliquote medie differenziate per settore (agricolo, non agricolo, domestico), il calcolo della retribuzione imponibile forfettaria, i limiti minimi di retribuzione settimanale e giornaliera per l'accredito contributivo, e le modalità di rimborso delle somme eccedenti secondo il decreto interministeriale del 7 luglio 2020.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →