Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 72/2019

Convenzione fra l'INPS e CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 19/05/2019 In vigore dal: 19/05/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la riscossione dei contributi associativi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola secondo la convenzione INPS-CONFDIPENDENTI?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 72/2019 disciplina l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi dai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione. La convenzione, valida fino al 31 dicembre 2021 e rinnovabile su richiesta, consente ai lavoratori agricoli di autorizzare mediante delega personale volontaria la trattenuta del contributo sindacale direttamente sulle prestazioni di disoccupazione erogate dall'Istituto. La delega deve essere presentata nel modulo di richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e allegata di copia documento d'identità valido, indicando esplicitamente l'importo del contributo e l'organizzazione sindacale beneficiaria. L'INPS provvede al versamento delle quote trattenute all'organizzazione sindacale con quattro mandati annuali (aprile, luglio, settembre, dicembre), deducendo le spese di gestione fissate in € 0,45 per delega e le eventuali trattenute non dovute, mantenendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità derivanti da controversie tra associato e organizzazione sindacale.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l'INPS e CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 20/05/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 72 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa 5. Misura del contributo sindacale 6. Fornitura dati 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Recesso e risoluzione della convenzione 10. Istruzioni contabili 1. Premessa In data 3 maggio 2019 è stata sottoscritta una convenzione (Allegato n. 1) tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione. 2. Soggetti che possono rilasciare la delega Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37. 3. Modalità di rilascio della delega L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa. Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d'identità in corso di validità. La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante. L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione assicura l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza. 5. Misura del contributo sindacale L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è espressamente indicato nel testo di delega. 6. Fornitura dati Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione. Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelevamento di tali dati dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall‘Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali. 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale. L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale, senza onere di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi: • Gestione delega € 0,45 È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione. 8. Clausola di salvaguardia Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. 9. Recesso e risoluzione della convenzione La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che non rendano possibile la revisione o integrazione della convenzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione. Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso. La convenzione si risolverà, invece, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: • qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione; • ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione sindacale. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l'Istituto, al verificarsi di una delle condizioni suesposte, comunica all'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC. 10. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI), sono stati istituiti i seguenti conti: • GPA25712 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell'Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI); • GPA11712 – per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI), devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili. Nell'allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La convenzione INPS-CONFDIPENDENTI riguarda la riscossione di contributi sindacali su prestazioni di disoccupazione agricola secondo la legge 27 dicembre 1973, n. 852, e coinvolge aspetti di trattenute su indennità, deleghe personali volontarie e rapporti tra enti previdenziali e organizzazioni sindacali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di presentazione della delega, i termini di validità della convenzione, i costi di gestione addebitati e le clausole di salvaguardia che esonerino l'INPS da responsabilità verso terzi e controversie associative.

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