Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.
Quali sono le condizioni e i requisiti per cumulare i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali con quelli italiani ai fini pensionistici?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 71/2017 disciplina la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali con quelli maturati in Italia, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016. Questa normativa riguarda cittadini dell'Unione europea, cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'UE e beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell'UE o della Confederazione svizzera e sono iscritti o sono stati iscritti a gestioni previdenziali italiane (fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni autonomi, gestione separata, regimi speciali e forme obbligatorie di liberi professionisti).
Il cumulo può essere richiesto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, a condizione che: la durata totale dei periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana sia almeno di 52 settimane; i periodi da cumulare non si sovrappongano temporalmente; il cumulo sia necessario per il conseguimento del diritto alla prestazione richiesta; il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico di qualunque tipo; la domanda sia presentata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'organizzazione internazionale.
In pratica, il cumulo non è parziale: devono essere valorizzati tutti i periodi posseduti presso l'organizzazione internazionale. I periodi presso l'organizzazione internazionale sono parificati ai contributi versati secondo la legislazione italiana ai soli fini del diritto alla pensione, non della misura: la pensione è calcolata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. La decorrenza della prestazione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo per le pensioni ai superstiti che decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso.
Un aspetto rilevante è che il cumulo è precluso a chi potrebbe conseguire il diritto alla prestazione richiesta utilizzando altri istituti di cumulo previsti dalla legislazione nazionale (cumulo ordinario, totalizzazione internazionale) con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni italiane. In tal caso, all'interessato andrà attribuito il trattamento più favorevole tra quello calcolato con il cumulo ex articolo 18 e quello derivante dall'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione internazionale.
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Riferimento normativo
Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11/04/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 71
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni in
materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso
organizzazioni internazionali.
SOMMARIO: Premessa
1.Ambito di applicazione
1.1 Soggetti destinatari e organizzazioni internazionali interessate
1.2 Gestioni previdenziali e periodi assicurativi oggetto di cumulo
2. Prestazioni conseguibili
3. Condizioni e requisiti per il cumulo
4 Misura e calcolo del trattamento pensionistico
5 Esercizio del diritto
6 Decorrenza
7 Riscatto
a) art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e art.3, comma 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.184
b) Art.18, comma 5 della legge n.115/2015
8 Modalità organizzative
Premessa
La legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015 ha introdotto, all’articolo 18 (allegato 1), la facoltà
di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da
rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione
svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane.
La disposizione è stata introdotta al fine di ottemperare agli obblighi comunitari derivanti dalla
procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio
2015 della Commissione europea, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12) in materia di cumulo dei periodi assicurativi svolti
alle dipendenze di organismi internazionali.
Com’è noto, il personale dipendente da organismi internazionali viene ammesso a fruire di
tutela previdenziale a carico di regimi speciali a statuto internazionale.
Pertanto, i predetti lavoratori sono esclusi dall’assoggettamento alle legislazioni di sicurezza
sociale dei singoli Stati nel cui territorio prestano attività lavorativa (si rinvia al messaggio n.
000036 del 03/03/2000 – allegato 2).
La citata sentenza (allegato 3), ha affermato che è illegittimo il mancato riconoscimento dei
periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione Europea ha compiuto presso l’organizzazione
internazionale da parte degli Stati membri, ferma restando la legittimità delle normative
nazionali dei Paesi membri che non consentano ai cittadini il trasferimento presso i regimi
speciali degli organismi internazionali dei diritti a pensione maturati nel territorio del loro Stato
membro d’origine in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione
internazionale.
La legge comunitaria n. 115/15 ha, pertanto, fornito applicazione al principio affermato dalla
Corte, in virtù dell’obbligo di preservare l’uniformità dell’interpretazione ed applicazione delle
norme comunitarie, sovraordinate a quelle nazionali.
1 - Ambito di applicazione
1.1 Soggetti destinatari e organizzazioni internazionali interessate
L’articolo 18, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115 prevede che:
“A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi
terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione
internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della
Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che
siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i
lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonchè nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata
assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi
professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi
assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime
organizzazioni internazionali”.
Destinatari di tale normativa sono:
• i cittadini dell'Unione europea, compresa la Svizzera e i Paesi SEE, i cittadini di Paesi
extracomunitari regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e i beneficiari di protezione
internazionale;
• i cittadini come sopra individuati, che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali
nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.
Le organizzazioni internazionali sono indicate nella pagina Elenco Organizzazioni Internazionali
del sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
aprendo la tendina a destra nella sezione “Inserire i parametri per la ricerca”.
Per trovare, invece, nell’elenco medesimo un’organizzazione internazionale attraverso la sigla,
è possibile scrivere la sigla e premere il pulsante RICERCA oppure cliccare sempre sulla
tendina a destra, selezionando la sigla e premendo il pulsante RICERCA.
L’elenco fornisce, per ciascuna organizzazione internazionale, informazioni riguardanti il sito
istituzionale, l’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, e il numero telefonico.
1.2 Gestioni previdenziali e periodi assicurativi oggetto di cumulo
La facoltà di cumulo di cui all’articolo 18 della legge n. 115/2015 è esercitabile dai soggetti
indicati al punto 1.1 che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti
gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in
favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.
Si chiarisce, in premessa, che con l’espressione “periodi assicurativi”, ai fini del cumulo di cui
all’articolo 18 della legge in esame, devono intendersi i periodi comunque coperti da
contribuzione.
Con il cumulo di cui al citato articolo 18, possono essere valorizzati per il conseguimento di un
diritto a pensione in Italia, esclusivamente i periodi contributivi, maturati presso le
organizzazioni internazionali, che:
- siano derivati da rapporti di lavoro dipendente, svolto nel territorio dell’UE o della
Confederazione svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- non siano stati oggetto di rimborso;
- non siano temporalmente sovrapposti a quelli posseduti dall’assicurato nella o nelle
gestioni previdenziali cui è iscritto in Italia.
Si precisa, altresì, che al pari di tutti gli istituti di cumulo, anche quello previsto dall’ articolo
18 in argomento deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti dal
richiedente.
Non è, quindi, possibile il cumulo parziale.
I suddetti periodi, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, sono parificati ai
fini pensionistici, ai contributi versati/accreditati ai sensi della legislazione italiana.
I periodi assicurativi italiani cumulati con i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni
internazionali, non possono essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, SEE o
legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Agli interessati andrà attribuito il trattamento più favorevole, tra quello calcolato ai sensi
dell’art.18 e quello derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione
internazionale.
2. Prestazioni conseguibili
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 , il cumulo dei periodi assicurativi posseduti
presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto “per il conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti”.
Pertanto, con l’esercizio della predetta facoltà, l’assicurato consegue il diritto ad una delle
prestazioni pensionistiche previste nella gestione previdenziale - tra quelle indicate al p. 1.2 -
cui contribuisce o ha contribuito.
Nelle ipotesi in cui l’assicurato sia in possesso di contribuzione in più gestioni previdenziali in
Italia, i periodi maturati nell’organizzazione internazionale saranno presi in considerazione ai
fini del conseguimento di un'unica prestazione pensionistica che cumuli, in base alle
disposizioni vigenti, tutti i periodi assicurativi posseduti dal richiedente al momento della
domanda.
Come chiarito dal comma 4 dell’articolo 18 “Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del
presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti
dall’applicazione della legislazione italiana”.
Ne consegue che alle prestazioni conseguite cumulando, ai sensi dell’articolo 18, i periodi
posseduti negli organismi internazionali, si applicano tutte le disposizioni di carattere generale
previste per i trattamenti erogati nella gestione che liquida la pensione o, in caso di
prestazione riconosciuta in base a specifiche discipline sul cumulo dei periodi assicurativi, in
base alle disposizioni per queste ultime previste dalla legge.
Pertanto, nelle ipotesi in cui i soggetti interessati intendano avvalersi del cumulo di cui
all’articolo 18 della legge in argomento al fine di conseguire il diritto a un trattamento
pensionistico a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995, dovranno ricorrere le condizioni di cui all’articolo 3 DM 2 maggio 1996, n. 282
previste per la facoltà di computo.
3. Condizioni e requisiti del cumulo
Il comma 2 dell’articolo 18 l. 115/15 prevede che “ Il cumulo di cui al comma 1 può essere
richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia,
invalidità e superstiti, purchè la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi
della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i
periodi da cumulare non si sovrappongano”.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 sopra riportato, il cumulo può essere esercitato,
ricorrendo le condizioni di seguito indicate, purchè la durata “totale” dei periodi di
assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad “almento cinquantadue
settimane”.
Nelle ipotesi in cui l’assicurato abbia contribuzione in più gestioni, il suddetto requisito andrà
verificato tenendo conto della contribuzione non sovrapposta temporalmente posseduta in
tutte le gestioni in cui l’assicurato è iscritto.
Il requisito minimo delle “cinquantadue settimane” dovrà essere convertito nell’unità temporale
(es. giornate, mesi) prevista, nello specifico, dalla gestione a carico della quale sarà conseguito
il trattamento pensionistico richiesto.
In base alla disciplina suddetta, inoltre, condizioni necessarie per l’esercizio del cumulo in
parola sono:
- che i periodi contributivi posseduti presso le organizzazioni internazionali, come già detto
al par.1.2 non siano sovrapposti a quelli posseduti in Italia;
- siano necessari per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica richiesta
dall’interessato in Italia.
Pertanto, come chiarito al comma 3 dell’articolo 18 della legge n.115/15, “nell'ipotesi in cui
un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni
previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di
assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale
italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel
sistema pensionistico italiano”.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia in possesso di periodi assicurativi in più gestioni in
Italia, la valutazione in merito alla “necessità”, ai fini pensionistici, di cumulare i periodi
assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali andrà operata in astratto
considerando tutti gli istituti di cumulo previsti dalla legislazione nazionale, e ciò
indipendentemente dalla circostanza che l’interessato ne abbia fatto esplicita richiesta.
Resta ferma, invece, la rilevanza della domanda dell'assicurato in merito alla tipologia
(vecchiaia, invalidità, superstiti) di prestazione richiesta.
Ne discende che la facoltà di cumulo in parola è preclusa ai soggetti che, avvalendosi del
cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1 commi da 238 a 248 della legge n 228 del 2012
o di quello dell’articolo 1 del D.lgs. 30 aprile 1997, n.184 o della totalizzazione di cui al D.lgs.
n. 42 del 2 febbraio 2006 potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli
contributi posseduti nelle diverse gestioni cui è iscritto in Italia.
Il diritto al cumulo ex articolo 18 legge n. 115/2015 è, altresì, precluso a coloro che, alla data
della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque
tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali
come individuate ai par. 1.1 e 1.2 della presente circolare.
Non impedisce, invece, l’esercizio del cumulo in parola l’aver maturato presso gli organismi
internazionali un autonomo diritto a pensione; ciò in ragione della specialità del regime
previdenziale dell’organizzazione internazionale.
4 Misura e calcolo del trattamento pensionistico
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 18 “L’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione
esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano”.
Dunque i periodi contributivi posseduti presso gli organismi internazionali non incidono sulla
misura del trattamento pensionistico conseguito in Italia.
Si precisa, in proposito, che ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata alla
data del 31.12.1995 necessaria per stabilire il sistema di calcolo, occorre aver riguardo anche
della contribuzione posseduta presso gli organismi internazionali.
Il sistema di calcolo utilizzato, in ogni caso, sarà quello previsto dall’ordinamento della
gestione che eroga la prestazione.
Si precisa, altresì, che stante la rilevanza dei periodi assicurativi presso gli organismi
internazionali ai soli fini del diritto e non della misura, nel caso di valorizzazione dei relativi
periodi ai fini di un trattamento pensionistico in cui si richieda un requisito minimo di importo
della rata di pensione da calcolare per l’accesso al trattamento, quest’ultimo andrà valutato
tenendo conto della sola contribuzione in Italia.
Resta fermo che, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 240 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, nei casi di pensione di inabilità la contribuzione maturata presso gli organismi
internazionali sarà valutata ai fini della maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della
legge n. 335/95.
5 - Esercizio del diritto
Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del
pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato
periodi assicurativi.
Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa
a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata
l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
In base a quanto prevede il comma 3 dell’articolo 18 legge n. 115/15, la domanda di cumulo
dei periodi assicurativi potrà essere presentata solo successivamente alla cessazione del
rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali interessati al cumulo.
Con specifico riferimento alle modalità di esercizio del diritto al cumulo e ulteriori modalità di
liquidazione dei trattamenti pensionistici nel caso in cui il richiedente il cumulo presenti periodi
assicurativi nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996,
saranno fornite ulteriori determinazioni gestionali e operative conseguenti alla stipula di
apposite convenzioni con gli enti interessati.
6 - Decorrenza
Il comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che “I trattamenti pensionistici
derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa”.
In base a quanto disposto dalla norma, la decorrenza della prestazione pensionistica
riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi degli organismi internazionali, salvo il caso di
pensione ai superstiti, non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda di cui all’articolo 18.
Ne deriva che, in tutte le ipotesi in cui il trattamento pensionistico in Italia sia conseguito
usufruendo del cumulo di cui all’articolo 18, trova applicazione la speciale disciplina della
decorrenza prevista dal comma 6.
Peraltro relativamente al trattamento di invalidità, qualora il perfezionamento dei requisiti
avvenga successivamente alla presentazione della domanda, opera il principio secondo cui la
prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto
perfezionamento dei requisiti.
Resta ferma la disciplina in materia di differimento della decorrenza previsto dall’articolo 5 del
D. Lgs. n. 42/2006 e dall’articolo 12 della legge n. 122 del 2010.
7 - Riscatto
a) art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e art.3, comma 1 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n.184
La facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo
Internazionale è stata fino ad ora riconosciuta per effetto di quanto disposto dall’art.51,
comma 2 della legge n.153/1969 e successive modificazioni, relativo al riscatto dei periodi di
lavoro subordinato prestato all’estero, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla
legislazione italiana.
Difatti, con circolare n. 222 C. e V. del 25 luglio 1969, punto 48, è stato chiarito che “…
costituiscono località estere anche gli Enti e gli organismi internazionali dislocati in Italia o
all’estero”.
La citata circolare, al punto 51), ha inoltre precisato che “… ove si tratti di persona che abbia
lavorato in un Paese che non ha stipulato con l’Italia alcuna convenzione in materia di
assicurazioni sociali, la domanda di riscatto è accoglibile anche se i periodi di lavoro dichiarati
abbiano dato luogo alla liquidazione di un trattamento di quiescenza a carico del regime
assicurativo obbligatorio eventualmente operante in tale Paese”.
In virtù dell’equiparazione tra località estere e organismi internazionali, è stato quindi disposto
che il riscatto di cui all’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 poteva essere concesso,
ricorrendo tutte le ulteriori condizioni di legge, anche nel caso in cui si trattasse di lavoro
subordinato prestato presso un Organismo Internazionale che non avesse stipulato con l’Italia
alcun accordo in materia di assicurazioni sociali, anche nell’ipotesi in cui detti periodi avessero
dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dell’organismo
internazionale medesimo.
Per la Gestione Dipendenti Pubblici, la facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato
prestato presso un Organismo Internazionale è esercitabile a decorrere dal 12 luglio 1997,
data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che all’art. 3, comma 1,
ha esteso ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi, la facoltà di riscattare i periodi di
lavoro subordinato all’estero, che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto
dall’articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni. In tale ambito
rientra anche il riscatto di un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo
Internazionale dislocato in Italia o all’estero.
Il riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero o presso l’organismo internazionale opera
ancorché il relativo versamento contributivo abbia dato luogo alla liquidazione di un
trattamento pensionistico a carico dello Stato estero o dell’organismo internazionale.
b) Art.18, comma 5 della legge n.115/2015
A differenza della citata normativa, il comma 5 dell’art.18 della legge n.115/2015 dispone ora
che i periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, “in quanto non possono dare
diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima
organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano
secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero”.
A parziale rettifica delle disposizioni amministrative sopra richiamate e con effetto sulle
domande di riscatto presentate dal 01/01/2016, data a partire dalla quale è introdotta la
facoltà di cumulo di cui alla presente circolare, i periodi di lavoro subordinato prestato presso
un organismo internazionale che non abbia stipulato con l’Italia alcun accordo in materia di
assicurazioni sociali possono essere riscattati ai sensi dell’art.51, comma 2, della legge
n.153/1969 e successive modificazioni, a condizione che non possano dar diritto a una
prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione
internazionale.
E’ poi da precisare che il comma 5 dell’art.18 in argomento ammette a riscatto i periodi di
lavoro che non possono dare diritto a pensione a carico del fondo pensionistico
dell’organizzazione internazionale, secondo la normativa del riscatto dei periodi di lavoro
all’estero, e quindi nell’ambito di applicazione dell’art.51, comma 2, della legge 153/1969 e
successive modificazioni.
Quest’ultima disposizione riconosce il riscatto di periodi “…non coperti da assicurazione sociale
riconosciuta dalla legislazione italiana”. Ne consegue che i periodi di lavoro subordinato svolti
presso un organismo internazionale, che non possono dare diritto a pensione a carico della
medesima organizzazione, possono essere riscattati ai sensi del citato comma 2 dell’art.51
della legge n.153/1969 soltanto nei casi in cui non sia attivabile il cumulo di cui al comma 1
dell’art.18 della legge 115/2015. L’indagine va effettuata considerando la situazione
contributiva e previdenziale esistente alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Non è prevista la facoltà di rinunciare al perido legittamamente accreditato a seguito del
pagamento totale o parziale del relativo onere.
La facoltà di riscatto può essere esercitata solo successivamente alla cessazione del rapporto di
lavoro dipendente con gli organismi internazionali, previa certificazione dei medesimi organismi
che gli stessi periodi non possono dare luogo a una prestazione pensionistica. Restano
confermati tutti gli altri requisiti previsti dal citato art.51 anche in ordine alla documentazione
necessaria a provare l’esistenza e durata del rapporto di lavoro.
Il diritto al riscatto è esercitato anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione
internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana
alla quale è chiesto il riscatto.
Nelle ipotesi di organismi internazionali che abbiano stipulato con l’Italia una convenzione in
materia di assicurazioni sociali, la regolamentazione degli effetti derivanti dalla stipulazione
dell’accordo sugli istitutiti previdenziali, quali il riscatto o il trasferimento dei contributi, è
devoluto all’accordo medesimo e alle relative disposizioni di attuazione.
Nel caso di lavoro subordinato prestato presso uno Stato estero, restano confermate le
disposizioni amministrative emanate in attuazione dell’art.51, comma 2, della legge
n.153/1969 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Modalità organizzative
Per assicurare un puntuale e professionalizzato presidio nella gestione del “cumulo dei periodi
di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali”, garantendo nel contempo un
miglioramento nell’offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un
risparmio nei costi di gestione viene istituto, con decorrenza 1° marzo 2017, presso la
Direzione provinciale di Varese, nell’ambito della Linea prodotto servizi “Polo Convenzioni
Internazionali”, il Polo nazionale “Gestione Cumulo periodi assicurativi, ex art.18, l. 29 luglio
2015, n. 115”.
Nell’evidenziare che il comma 7 dell’art. 18 della legge 115/2015 prevede che “Lo scambio di
informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all’espletamento delle
procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità
informatiche”, si precisa che i periodi assicurativi cui si riferisce il cumulo devono essere
riconosciuti dall’organizzazione internazionale.
A tale scopo la Sede Polo avvierà, sulla base delle istanze di cumulo pervenute, gli opportuni
contatti con le organizzazioni internazionali al fine di acquisire la relativa documentazione e/o
certificazione dei relativi periodi, anche attraverso lo scambio e la trasmissione, su piattaforma
informatica, del flusso informativo, anagrafico e contributivo e ulteriori dati inerenti il rapporto
di lavoro necessari per l’accertamento dell’eventuale diritto a pensione maturato presso il
regime speciale delle organizzazioni internazionali.
Il Polo assicurerà, inoltre, i contatti tra l’Istituto e le citate organizzazioni internazionali in
merito alla gestione dei riscatti dei periodi lavorati effettuati presso le organizzazioni stesse.
Le Strutture territoriali garantiranno, comunque, relativamente alla tipologia di prodotto in
questione, la presa in carico di eventuali istanze di chiarimenti o consulenza, da inoltrare alla
Sede Polo segnalando i riferimenti dell’utente (numero cellulare ed email/PEC).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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La Circolare INPS 71/2017 è il riferimento normativo per il cumulo dei periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali, disciplinando l'integrazione tra regimi previdenziali internazionali e gestioni italiane (INPS, gestioni autonomi, gestione separata, casse professionali). Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza la consultano per questioni relative a periodi contributivi, requisiti pensionistici, totalizzazione internazionale, decorrenza della prestazione e riscatto di periodi lavorati all'estero presso enti internazionali.
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