Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 7/2021

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2021

Pubblicato: 20/01/2021 In vigore dal: 20/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2021?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 7/2021 aggiorna annualmente gli importi massimi dei principali ammortizzatori sociali, applicabili a partire dal 1° gennaio 2021. Questi massimali si applicano ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione), agli assegni ordinari e emergenziali per i Fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo, nonché alle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola. Gli importi vengono rivalutati annualmente secondo la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, garantendo il mantenimento del potere d'acquisto delle prestazioni.

Per i trattamenti di integrazione salariale, il massimale varia in base alla retribuzione del lavoratore: per retribuzioni fino a 2.159,48 euro si applica il tetto "basso" di 998,18 euro lordi (939,89 netti), mentre per retribuzioni superiori si applica il tetto "alto" di 1.199,72 euro lordi (1.129,66 netti). Nel settore edile per intemperie stagionali, questi importi sono incrementati del 20%. Per le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il massimale mensile per il 2021 è fissato a 1.335,40 euro, calcolato su una retribuzione di riferimento di 1.227,55 euro.

Le aziende devono applicare correttamente questi massimali nel pagamento delle prestazioni, verificando la retribuzione del lavoratore per determinare quale tetto applicare. La riduzione del 5,84% prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 si applica ai trattamenti di integrazione salariale e agli assegni emergenziali del Fondo Credito, ma non alle indennità NASpI, DIS-COLL e all'assegno per attività socialmente utili (595,93 euro mensili).

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Riferimento normativo

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2021

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 21/01/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 7 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2021 SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. INDICE 1. Premessa 2. Trattamenti di integrazione salariale 3. Fondo Credito a) Assegno ordinario b) Assegno emergenziale 4. Fondo Credito Cooperativo a) Assegno emergenziale 5. Indennità di disoccupazione NASpI 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL 7. Indennità di disoccupazione agricola 8. Assegno per attività socialmente utili 1. Premessa L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 2. Trattamenti di integrazione salariale Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2021, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Trattamenti di integrazione salariale Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89 Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66 Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo n. 148/2015 (che ha abrogato l’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, e l’art. 13 della L. n. 223/1991), anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro) Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 1.197,82 1.127,87 Superiore a 2.159,48 Alto 1.439,66 1.355,58 La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Fondo Credito a) Assegno ordinario Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. Massimali assegno ordinario Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.184,24 1.186,29 Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 1.367,35 Superiore a 3.452,74 1.727,41 b) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale Retribuzione Importo al lordo della riduzione del Importo al netto della riduzione del tabellare annua 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) lorda (euro) (euro) (euro) Inferiore a 2.443,35 2.300,66 41.829,33 Compresa tra 2.752,41 41.829,33 – 55.037,77 Superiore a 3.852,34 55.037,77 4. Fondo Credito Cooperativo a) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo Retribuzione Importo al lordo della riduzione del Importo al netto della riduzione del tabellare annua 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) lorda (euro) (euro) (euro) Inferiore a 2.343,44 2.206,58 39.543,11 Compresa 3.151,99 tra 39.543,11 – 55.152,24 Superiore a 3.666,06 55.152,24 5. Indennità di disoccupazione NASpI Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40. 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS- COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40. 7. Indennità di disoccupazione agricola Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2020, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 998,18 (quanto al massimale più basso). 8. Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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