Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto.
Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere i benefici previdenziali previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge 208/2015 per i lavoratori esposti all'amianto nel settore ferroviario?
Spiegato da FiscoAI
La norma riconosce benefici previdenziali speciali ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno svolto attività durante operazioni di bonifica dall'amianto (mediante sostituzione del tetto) senza adeguati dispositivi di protezione. Il beneficio consiste nella moltiplicazione per 1,5 del periodo di lavoro considerato ai fini pensionistici, applicabile anche se inferiore ai dieci anni normalmente richiesti, e si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata con sistema retributivo. I destinatari devono essere lavoratori non titolari di trattamento pensionistico diretto, assicurati presso l'INAIL, che hanno presentato domanda entro il 1° marzo 2016 a pena di decadenza. Il riconoscimento del beneficio avviene solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse annualmente disponibili (5,5 milioni nel 2016, 7 milioni nel 2017, 7,5 milioni nel 2018, 10 milioni annui dal 2019). L'INPS effettua un esame preliminare delle istanze e trasmette quelle idonee all'INAIL, che rilascia certificazione tecnica attestando la sussistenza dei requisiti; successivamente l'INPS monitora gli oneri finanziari e comunica l'accoglimento o il differimento della decorrenza pensionistica in base alla copertura finanziaria disponibile.
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Riferimento normativo
Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 06/04/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 68
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della
produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato
attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di
bonifica dall'amianto.
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata
pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
L’articolo 1, comma 277, della citata legge così dispone: “Ai lavoratori del settore della
produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito
produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione
alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto
poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal
presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5
milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento
all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte
degli enti competenti”.
Con i messaggi n. 587 del 10 febbraio 2016 e n. 781 del 19 febbraio 2016 sono state fornite
le prime indicazioni, anche procedurali, per la presentazione delle istanze, entro il 1° marzo
2016, a pena di decadenza dal predetto beneficio previdenziale riconosciuto dalla citata
norma.
Sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016
(Allegato 1) con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione del richiamato comma
277 per il riconoscimento del beneficio ivi previsto ai lavoratori interessati, nonché le modalità
di certificazione da parte degli enti competenti.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota
n. 6953 del 25 novembre 2016, si forniscono le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni
in argomento.
2. Normativa di riferimento
L'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto”, nella versione richiamata dall’articolo 1, comma 277,
della legge n. 208 del 2015 e dall’articolo 4 del decreto ministeriale 12 maggio 2016, dispone
che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione
all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente
di 1,5.”
3. Destinatari
Come chiarito all’articolo 2 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 2016, destinatari
della disposizione in oggetto sono i lavoratori:
a) del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di
lavoro nel sito produttivo, in modo diretto ed abituale, senza essere dotati degli
equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero
periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante
sostituzione del tetto;
b) che hanno svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
c) non titolari di trattamento pensionistico diretto.
4. Beneficio
L’articolo 4 del citato decreto ministeriale del 12 maggio 2016 riconosce, ai fini del diritto e
della misura dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella
certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL (vedi punto 5), per il coefficiente dell’1,5, previsto
l'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, anche se di durata inferiore ai
dieci anni.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla
quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro,
all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle
disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.
5. Accertamento del diritto al beneficio: esame preliminare delle istanze a cura
delle sedi Inps e rilascio della certificazione tecnica da parte dell’Inail
Le sedi territoriali Inps effettuano un esame preliminare delle istanze presentate entro il 1°
marzo 2016 e qualora riscontrino domande presentate successivamente alla predetta data,
ovvero, da lavoratori titolari di trattamento pensionistico, ovvero, da lavoratori non
appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, notificano ai
richiedenti il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti.
Si precisa che, ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro appartenenti al settore della
produzione di materiale rotabile ferroviario, rilevano le seguenti codifiche delle attività
economiche ATECO 2007:
- Gruppo 30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;
- Classe 30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario;
- Categoria 30.20.0 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per
metropolitane e per miniere;
- Sottocategoria 30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane;
- Sottocategoria 30.20.02Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario,
filoviario, per metropolitane e per miniere.
Per quanto riguarda la classificazione dei datori di lavoro che svolgono le descritte attività, si
evidenzia che i codici statistico contributivi (c.s.c.) sono i seguenti:
- c.s.c. 10604 e c.s.c. 40604 per il codice Ateco 2007 30.20.01;
- c.s.c. 10668 e c.s.c. 40668 per il codice Ateco 2007 30.20.02.
Inoltre, ai fini del diritto al beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del
2015, nell’ambito del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario deve intendersi
contemplata anche l’attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario,
tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori), la quale è caratterizzata
dall’Ateco 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 e 40668.
Come previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale, a conclusione delle verifiche
preliminari, le domande di accesso al beneficio in argomento sono trasmesse tempestivamente
all’Inail e, segnatamente, alle Direzioni regionali competenti in base al criterio della sede legale
del datore di lavoro, al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 3.
Il decreto ministeriale, all’articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di
produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze riguardanti i
lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonché la mancata adozione dei dispositivi di
protezione individuale.
Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell’Inail, le sedi Inps richiedono al
suddetto datore di lavoro[1] apposita dichiarazione da rendere mediante la compilazione dello
specifico modulo allegato alla presente circolare (cfr. allegato 2), nel quale risulti:
1) l’effettivo svolgimento, nel sito produttivo di materiale rotabile ferroviario, di operazioni di
bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto e della loro durata;
2) la presenza del lavoratore nel sito produttivo per l’intera durata delle operazioni di bonifica
dall’amianto mediante sostituzione del tetto;
3) la mancata dotazione dei predetti lavoratori degli equipaggiamenti di protezione adeguati
all’esposizione alle polveri di amianto.
Inoltre, ai fini di un efficace riscontro di quanto affermato dal datore di lavoro, questi deve
allegare alla propria dichiarazione i seguenti documenti relativi allo specifico sito produttivo:
a) documentazione attestante l’esatta durata del periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture,
ogni altra documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date
di inizio/termine lavori);
b) documentazione attestante la durata d’opera del lavoratore interessato presso il sito
produttivo durante il periodo di rimozione del tetto (libri paga, libri matricola, ogni altra
documentazione che attesti l’effettiva presenza in lavoro).
Nelle situazioni in cui il datore di lavoro non fornisca l’apposita dichiarazione con tutta la
predetta documentazione di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l’istanza verrà rigettata
essendo improcedibile.
In tali fattispecie, l’istanza non deve essere trasmessa all’Inail in quanto priva degli elementi
documentali necessari all’effettuazione dell’accertamento tecnico di competenza.
Una volta definita la fase istruttoria di acquisizione della dichiarazione con l’annessa
documentazione, l’Inps trasmette alle sedi competenti Inail, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
interministeriale del 12 maggio 2016, oltre alla domanda di accesso al beneficio, i seguenti
documenti:
dichiarazione del datore di lavoro;
documentazione di cui ai punti a e b sopra citati.
Nell’ipotesi di riscontrate incongruenze, l’Inail effettua le necessarie verifiche, anche al fine di
accertare, ai sensi della norma in oggetto, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e
4 del DPR n. 1124/1965.
L’Inail, come disposto dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, all’esito delle
verifiche effettuate, trasmette tempestivamente all’Inps la certificazione tecnica di competenza
attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a e b del punto 3 di questa circolare.
6. Adempimenti successivi a cura dell’Inps
I provvedimenti di rigetto di cui al punto 5, sono trasmessi agli interessati a cura delle sedi
territoriali, con indicazione della possibilità di presentare, avverso gli stessi, ricorso
amministrativo ai competenti Comitati centrali dell’Inps.
Con riguardo invece ai soggetti con certificazione positiva rilasciata dall’Inail di cui alla lettera
a) del punto 5, gli operatori acquisiscono negli archivi il periodo di lavoro da rivalutare, come
certificato dall’INAIL, con apposito codice contributo, che sarà comunicato alle sedi
successivamente, e trasmettono agli interessati la certificazione tecnica positiva rilasciata
dall’Inail con la precisazione che il beneficio di cui al punto 4 sarà riconosciuto solo al
momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma
277, della legge n. 208 del 2015.
7. Monitoraggio
Il beneficio in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse assegnate ad un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione
pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro
per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Tali risorse costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento del beneficio di cui
al punto 4, tenendo conto dei relativi oneri anche in via prospettica.
Pertanto, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie
annualmente disponibili per legge, l’Inps effettua il monitoraggio delle domande di
certificazione del diritto a pensione attraverso l’analisi delle informazioni concernenti:
- la data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;
- l’onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all’eventuale
incremento di misura dei trattamenti;
- la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la
decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita in ragione della data di maturazione dei
requisiti pensionistici.
8. Certificazione del diritto a pensione
All’esito delle operazioni annuali di monitoraggio l’Istituto comunica all’interessato:
a) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della
prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei
requisiti e la sussistenza delle condizioni e sia verificata l’esistenza della relativa copertura
finanziaria;
b) l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora sia accertato il
possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni con differimento della decorrenza del
trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima
data utile per l’accesso al pensionamento è indicata con successiva comunicazione in esito al
monitoraggio di cui al punto 8;
c) il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non sia accertato il
possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni.
Nel caso in cui l’interessato abbia presentato domanda di certificazione del diritto a pensione
con il riconoscimento del beneficio previsto, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti
ma essendo nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre dell’anno di
presentazione della domanda, l’Istituto comunica l’accoglimento di cui alla lettera a) del
presente punto con riserva. In tali casi, l’efficacia del provvedimento di accoglimento resta
subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro l’anno di
riferimento.
9. Domanda di pensione e decorrenza dei trattamenti pensionistici
I soggetti in possesso dei prescritti requisiti e della certificazione del diritto a pensione devono
presentare domanda di pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui al punto 4 non
possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.
10. Procedure
Con successivo messaggio saranno diramate le relative istruzioni procedurali.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Nel rinviare, per la definizione giuridica del datore di lavoro, all’articolo 2, comma 1, lett.
b), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si fa presente che, ai fini dell’attestazione suddetta, nessun
problema si pone nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia subito variazioni rispetto al
momento in cui sono stati svolti i lavori di cui alla norma in oggetto.
Irrilevanti appaiono anche le variazioni relative al titolare dell’azienda, del domicilio e della
residenza del titolare stesso, della sede legale, del cambiamento di ragione sociale, del
trasferimento dell’azienda. Nell’ipotesi di vero e proprio subentro di un soggetto giuridico
diverso nella titolarità dell’impresa, (cessione o conferimento d’azienda o di ramo d’azienda,
scissione societaria, etc), le dichiarazioni dovranno essere rese da quest’ultimo soggetto.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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La circolare INPS 68/2017 disciplina i benefici previdenziali per esposizione all'amianto nel settore ferroviario, applicando il coefficiente di rivalutazione 1,5 previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992 anche per periodi inferiori a dieci anni. Commercialisti e consulenti previdenziali devono verificare l'appartenenza del datore di lavoro ai codici ATECO 30.20.01, 30.20.02 e 33.17.00, nonché la corretta documentazione della bonifica e della presenza lavorativa, per accertare il diritto al beneficio e la sua applicazione sulla quota retributiva della pensione.
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