Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Risvolti in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.
Quali sono gli effetti delle unioni civili e delle convivenze di fatto sugli obblighi previdenziali e contributivi dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 66/2017 chiarisce come la Legge 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto incida sulla previdenza dei lavoratori autonomi. Per le unioni civili, la normativa equipara completamente il partner civile al coniuge: ciò significa che chi è unito civilmente al titolare di un'impresa artigiana o commerciale può essere iscritto come collaboratore familiare coadiuvante alle gestioni previdenziali autonome, con tutti i diritti e gli obblighi contributivi che ne derivano. Questa equiparazione si applica anche all'istituto dell'impresa familiare, dove il partner civile acquisisce gli stessi diritti patrimoniali e previdenziali del coniuge. Per le convivenze di fatto, invece, la situazione è diversa: il convivente non acquisisce lo status di familiare e quindi non può essere iscritto automaticamente come collaboratore familiare, poiché manca il requisito del legame di parentela o affinità. Tuttavia, il convivente che lavora stabilmente nell'impresa dell'altro ha diritto a partecipare agli utili aziendali secondo il nuovo articolo 230 ter del codice civile, ma questa partecipazione non genera obblighi contributivi autonomi in assenza di altri rapporti di lavoro (subordinazione o società).
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Riferimento normativo
Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Risvolti in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 31/03/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 66
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle Unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Risvolti
in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori
autonomi artigiani e commercianti.
SOMMARIO: Premessa;
1. Le Unioni civili;
2. Le convivenze di fatto.
Premessa.
Con legge n. 76/16 è stato introdotto l’istituto delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso
(art. 1, commi 2-35) e sono state disciplinate le convivenze di fatto (art. 1, commi 36-65).
Con la presente circolare, a fronte delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture
territoriali, si forniscono le prime istruzioni in merito all’incidenza delle nuove disposizioni
normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività
d’impresa.
1. Le Unioni civili.
Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all’art. 1, comma 4, da
“due persone maggiorenni dello stesso sesso… (omissis) … mediante dichiarazione di fronte
all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.
Risultano di specifico interesse, nell’ambito dell’individuazione dell’obbligo contributivo nelle
gestioni autonome, il comma 13 ed il comma 20.
Quest’ultimo prevede che, in materia di Unioni civili, “le disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle
parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella
presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”.
Pertanto, qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le
disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la
parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’Unione civile.
Lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa
in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno
dei titolari.
Infatti, nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’art. 2, comma 2, n. 1) della
legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l’assicurazione previdenziale per gli artigiani ai
“familiari coadiuvanti”, indica “il coniuge”; di contenuto analogo, l’art. 2 comma 1 della legge
n. 613/1966 e s.m.i., che annovera tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione degli
esercenti attività commerciali i “familiari coadiutori”, tra cui “il coniuge”.
La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’Unione civile comporta la
necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche
ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e
comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9 della
legge n. 76/2016 e all’art. 7 del DPCM n. 144/2016.
Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante
il sistema ComUnica, introdotto dalla legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli
potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel
campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
Per quanto attiene al regime patrimoniale applicabile alle Unioni civili, il comma 13 della legge
in questione considera applicabili, tra le altre, anche le disposizioni di cui alla sezione VI, del
capo VI, del titolo VI, del libro I del codice civile.
In tale ambito rientra l’art. 230 bis c.c., che disciplina l’impresa familiare e i diritti ed obblighi
dei relativi partecipanti.
La disposizione precisa che tra i familiari di cui essa assicura la tutela rientra il coniuge.
Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare,
deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere
equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e
previdenziale.
2. Le convivenze di fatto.
Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da
vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti
di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al
coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non
introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli
stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado
rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome
quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle
elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si
adatti al caso concreto.
E’ utile evidenziare, inoltre, che il comma 46, che aggiunge l’art. 230 ter al codice civile,
attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa
dell'altro convivente“ il diritto di “partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,
commisurata al lavoro prestato”, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di
subordinazione o di società.
Tale innovazione, peraltro, non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono
i familiari individuati dall’art. 230 bis, poiché a tal fine il legislatore avrebbe utilizzato locuzioni
idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al
contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che
presti attività in un’impresa familiare.
In ogni caso, ai fini che qui interessano, si ritiene che, alla luce del tenore letterale e
dell’interpretazione delle disposizioni introdotte, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al
convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non abbia alcuna
conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni
autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità
rispetto al titolare.
A seguito delle opportune istruzioni che saranno emanate dalla competente Autorità
finanziaria, per regolamentare gli aspetti fiscali di tale innovazione legislativa e le eventuali
problematiche connesse, l’Istituto procederà ai conseguenti approfondimenti, utili ad
individuare la corretta lettura dei dati reddituali forniti periodicamente dall’Agenzia delle
Entrate.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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La Circolare INPS 66/2017 è il riferimento normativo per comprendere come le unioni civili modifichino la disciplina dei familiari coadiuvanti, dei collaboratori familiari e dell'impresa familiare nelle gestioni autonome artigiani e commercianti. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per gestire correttamente l'iscrizione previdenziale dei partner civili, la comunicazione mediante sistema ComUnica, e per distinguere il trattamento previdenziale tra coniugi equiparati e conviventi di fatto, considerando anche gli effetti fiscali della partecipazione agli utili secondo l'articolo 230 ter del codice civile.
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