Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative per fruire dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà secondo la Circolare INPS 65/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 65/2017 fornisce le istruzioni per l'applicazione dello sgravio contributivo destinato alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DL 510/1996. Si applica alle imprese che, sulla base di decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state ammesse al beneficio a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2016.
Le aziende destinatarie devono attivare la procedura di fruizione presso la Sede INPS competente, presentando il decreto direttoriale di ammissione al beneficio. La Sede provvederà ad attribuire il codice di autorizzazione "1W" alla posizione aziendale, che consente il riconoscimento della riduzione contributiva. L'importo massimo dello sgravio è quello indicato nei decreti direttoriali, ma le aziende devono conguagliare solo la quota effettivamente spettante, calcolata sui trattamenti di integrazione salariale realmente fruiti.
Per le aziende che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio dello sgravio deve essere esposto nel flusso dichiarativo utilizzando il nuovo codice causale "L988" (Arretrato conguaglio sgravio contributivo per CdS anno 2016), indicando l'importo dovuto nell'elemento <ImportoACredito>. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare (quindi entro il 16 giugno 2017).
Dal punto di vista contabile, è stato istituito il nuovo conto GAW37239 per la rilevazione degli sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà. La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti dall'INPS rimane di competenza della Direzione Generale dell'Istituto.
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Riferimento normativo
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 30/03/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 65
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984).
Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno
2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la
fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in
favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo
sgravio dei contributi previsto dall’art.6, del D.L. n. 510/1996 e successive
modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno
2016.
Premessa.
Con la circolare n. 153/2014, sono state illustrate le principali novità introdotte dal DL 20
marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014 [1], alla disciplina
dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai
contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da CIGS. Con la medesima circolare sono
state fornite ai datori di lavoro, destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato
beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione del citato sgravio contributivo a valere sulle
risorse stanziate per l’anno 2014.
Con successiva circolare n. 77 del 10 maggio 2016 sono state illustrate ai datori di lavoro,
destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al citato beneficio, le indicazioni e le modalità
di fruizione del citato sgravio a valere sulle risorse per l’anno 2015 e sulle somme residue dello
stanziamento per l’anno 2014.
1. Decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, pubblicato il 15/09/2015
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 17981/2015, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla
riduzione contributiva ex art. 6 del Dl 510/96 e successive modificazioni, in favore delle
imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL
n. 726/84, a valere sulle risorse finanziarie stanziate a partire dall’anno 2016.
Con la presente circolare, ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto
dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le istruzioni per la fruizione dei
medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2016.
1.1. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016.
Con la circolare n. 25 del 12.10.2015 (all.1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal DI n.
17981/2015.
Sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero, ha adottato, entro i limiti delle
disponibilità stanziate per il 2016, i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti
delle aziende indicate in allegato (all.2).
Di seguito si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo.
2. Adempimenti delle Sedi.
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad
iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda
(decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale
il codice di autorizzazione " 1W " che assume il più ampio significato di "Azienda che ha
stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni
contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981".
3. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione
del flusso - Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016.
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 2), per esporre nel flusso
UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione
“L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS
stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”;
nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di
conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente circolare.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e
comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di
beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente
fruiti.
4. Istruzioni contabili.
Per rilevare contabilmente il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla presente circolare
(nuovo codice UNIEMENS “L988”), finanziati dallo specifico stanziamento previsto per l’anno
2016 e concessi alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà, nel rispetto del limite
dei 24 mesi, secondo le istruzioni operative fornite con la circolare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 25 del 2/10/2015, si istituisce il nuovo conto:
GAW37239 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 5, del decreto legge n. 34/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 78/2014 (D.I. n. 17981 del 14/09/2015) – anno 2016.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 3.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1] Il DL 34/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78.
Pubblicato nella GU n.66 del 20 marzo 2014, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione (21 marzo 2014).
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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La Circolare INPS 65/2017 disciplina gli sgravi contributivi per contratti di solidarietà secondo il DL 726/1984 e il DL 510/1996, con riferimento specifico alla CIGS e ai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere il codice causale UniEmens "L988", il codice di autorizzazione "1W" e le modalità di conguaglio per il 2016, nonché i limiti temporali di 24 mesi previsti dalla normativa.
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