Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 60/2019

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 28/04/2019 In vigore dal: 28/04/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti tramite l'INPS?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 60/2019 disciplina la convenzione tra l'INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 334/1968. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non è obbligato a procedere con esazione coattiva. L'Associazione trasmette all'INPS i dati degli associati e le deleghe cartacee sottoscritte, che vengono validate dalle strutture territoriali competenti tramite riscontro con i flussi telematici. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso associazioni diverse, è valida la prima pervenuta, salvo revoca espressa della precedente. L'INPS provvede al versamento delle quote riscosse all'Associazione al netto di rimborsi spese e oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva della CICAS tramite procedura DURC on line. I costi del servizio sono fissati in € 2,67 per gestione nuove deleghe, € 2,47 per revoca e € 0,21 per singolo modello F24.

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Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 29/04/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 60 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 5. Modalità di versamento delle quote associative 6. Costi 7. Clausola di salvaguardia 8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 9. Durata e recesso 10. Istruzioni contabili 1. Premessa In data 14 febbraio 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Allegato n. 1). Di seguito, si illustrano le principali norme della convenzione. 2. Modalità di riscossione La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per questi ultimi. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa L’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega. L’Associazione, inoltre, presenterà alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato sulla base del fac-simile concordato con l’INPS e corredata di copia di un valido documento d’identità. Le Strutture INPS territorialmente competenti provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute. Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta alla Struttura territorialmente competente, salvo che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita. L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi. 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Nel caso in cui l'INPS riceva direttamente dall'associato la comunicazione della volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa, dandone comunicazione all’Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 5. Modalità di versamento delle quote associative La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a corrispondere all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità, l’Istituto provvede al riversamento delle quote riscosse al netto del debito rilevato nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva” Qualora il predetto Documento rilevi la presenza di irregolarità non quantificabili ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, il riversamento delle quote associative sarà sospeso in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentono la definizione del procedimento di verifica. 6. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati fissati con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti importi: € 2,67 Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,47 Gestione revoca deleghe sindacali € 0,21 Gestione singolo modello F24 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima. 7. Clausola di salvaguardia L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettività validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L'Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. 8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. 9. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, di tre anni in tre anni. L’Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla predetta data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta salva, comunque, la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) è in via Boncompagni, n. 93 – Roma (RM). 10. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi, effettuate per conto della Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS), si istituisce il seguente conto: GPN25200 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS). Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili: GPN35200 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS); GPN11200 – Debito v/Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 60/2019 è il riferimento normativo per la gestione delle deleghe sindacali, la riscossione dei contributi associativi agricoli e i rapporti tra INPS e organizzazioni sindacali. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per comprendere le modalità di versamento, la verifica della regolarità contributiva tramite DURC, la gestione delle revoche di delega e gli adempimenti contabili relativi ai contributi associativi degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

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