Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.
Quali sono le principali novità introdotte dalla legge 232/2016 in materia di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per il conseguimento della pensione?
Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 60/2017 illustra le modifiche apportate dalla legge di bilancio 232/2016 al sistema di cumulo dei periodi assicurativi. La normativa si applica a soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (dipendenti, autonomi, gestione separata, forme sostitutive ed esclusive) che intendono cumulare periodi non coincidenti per ottenere un'unica pensione. Le principali novità riguardano l'estensione della facoltà di cumulo anche ai soggetti già titolari di diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate, la possibilità di accedere alla pensione anticipata con il cumulo, e l'applicazione del regime anche ai superstiti per la pensione indiretta. In pratica, dal 1° gennaio 2017, lavoratori che hanno contribuito in più gestioni possono richiedere il cumulo anche se già in possesso dei requisiti in una sola gestione, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2017. La normativa introduce inoltre regole specifiche per il pagamento delle indemnità di fine servizio, rinuncia alla totalizzazione e recesso dalla ricongiunzione ex lege 29/1979, con modalità di rimborso rateizzate su quattro anni senza interessi.
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Riferimento normativo
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 16/03/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 60
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo
1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla
totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla
ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle
indennità di fine servizio.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata
pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017.
L’articolo 1, comma 195, della citata legge, ha modificato l’articolo 1, comma 239, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non
coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
In particolare il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:
- dagli iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse professionali);
- per conseguire la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
- dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico
in una delle gestioni di cui al citato comma 239.
I commi 196, 197 e 198 del medesimo articolo 1 hanno rispettivamente disciplinato: per i
soggetti che si avvalgono del cumulo di cui al citato comma 239, i termini di pagamento delle
indennità di fine servizio, comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 79 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997; per i soggetti titolari di più
periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico ai sensi del predetto
comma 239, il recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 e
le modalità di restituzione di quanto già versato, nonché, la rinuncia alla domanda di pensione
in totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 finalizzata all’accesso al
trattamento pensionistico ai sensi del citato comma 239.
Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n.1706 del 13 marzo 2017, si forniscono le prime istruzioni applicative delle disposizioni in
argomento limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte
degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in
argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche
presso le Casse professionali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni
fornite con la circolare n. 120 del 2013 ove compatibili.
1. Trattamenti pensionistici in cumulo
L’articolo 1, comma 195, lettera a), della legge n. 232 del 2016, al primo periodo dell’articolo
1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ha inserito le parole “nonché agli enti di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103” ed ha soppresso le parole “qualora non siano in possesso dei requisiti
per il diritto al trattamento pensionistico”.
A seguito della predetta modifica, l’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 prevede
che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “…i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni,
hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di
un'unica pensione”.
L’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 ha sostituito il secondo
periodo dell’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 con il seguente: “La predetta
facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che
il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214,, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero,
indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva
prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24 adeguata agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per
inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.
1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere
esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti
per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto
comma 239.
In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle
gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio
della facoltà di cumulo.
1.2 Pensione anticipata in cumulo
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere
esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo
24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011,
adeguato agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si riporta.
Anno Uomini Donne
Dal 2017 al 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane) (pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi* 41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane) (pari a 2.175 settimane)
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene
conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la cessazione del
rapporto di lavoro dipendente.
Il predetto trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio
2017.
1.3 Pensione indiretta ai superstiti in cumulo
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere
esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento
della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al
trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.
In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi
avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello del decesso del dante causa.
Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a
carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali -
preclude l’esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti
1.4 Trattamenti di inabilità in cumulo
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere
esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti in possesso dei requisiti
per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto
comma 239.
In tali casi, la decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella
gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Si precisa che in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l’interessato può
conseguire la pensione di inabilità ai sensi del predetto comma 239, tenuto conto che il
possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni
di cui al predetto comma 239, in applicazione della legge n. 613 del 1966, non preclude
l’esercizio della facoltà di cumulo in parola.
Resta fermo che in caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo di cui al predetto comma
239, trova applicazione il comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 secondo le
indicazioni fornite al punto 2 del messaggio n. 7145 del 2015.
Resta ferma la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la
pensione di inabilità in totalizzazione, con il computo previsto per gli iscritti alla gestione
separata o con il cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997, con applicazione della
relativa disciplina.
2. Valutazione della contribuzione estera. Titolarità di pensione estera.
In merito alla valutazione della contribuzione estera ai fini del diritto alle prestazioni di
vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo, nonché alla titolarità da parte
del richiedente il cumulo di una pensione estera, trovano applicazione, ove compatibili, le
istruzioni dettate con messaggio n. 1094/2016.
In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in regime di
cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si
applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati
all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione
internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in
Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla
normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.
Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati una sola volta, con riferimento alle
singole gestioni italiane. Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione
della contribuzione estera , venga perfezionato in più gestioni, dovrà essere attribuito
all’interessato il trattamento più favorevole.
La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in
cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.
Si evidenzia, infine, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la
possibilità di avvalersi del cumulo, come da citato messaggio n. 1094/2016.
3. Gestione delle domande di pensione in cumulo
Le domande di pensione in cumulo presentate entro il 31 dicembre 2016 e non ancora definite
dai soggetti:
- in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono
essere esaminate alla luce delle predette disposizioni;
- non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016,
devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei
chiarimenti forniti con la presente circolare.
Le domande di pensione in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017 devono essere esaminate
alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente
circolare.
In tutti i predetti casi le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi
assicurativi presso le Casse professionali, non dovranno essere respinte ma tenute in apposita
evidenza in attesa delle relative istruzioni.
4. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione
L’articolo 1, comma 198, della legge n. 232 del 2016ha previsto che i soggetti titolari di più
periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all’articolo 1,
comma 239, della legge n. 228 del 2012 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195
del citato articolo 1, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del
decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento
amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione
in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo.
La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di
assicurato.
5. Recesso dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979
L’art. 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016 dispone che: “Per i casi di esercizio della
facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte
dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento
pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono
consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo
nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La
restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della
richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al
presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del
trattamento pensionistico”.
La disposizione in esame introduce una particolare norma transitoria con riferimento ai soli
soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti
dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno
accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Per i predetti soggetti, in
caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018 la
restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo
mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.
Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi
degli articoli 1 o 2 della legge n. 29 del 1979 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli
iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps.
Per “titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico in
cumulo” si intendono coloro che hanno perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti
anagrafici e contributivi richiesti dall’articolo 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012, come
modificato dalla legge n. 232 del 2016.
Il recesso in argomento può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita
istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle
rate di onere (interruzione dei pagamenti). La quota di onere versato ex lege n. 29 del 1979 è
rimborsato a domanda degli assicurati.
Atteso il citato carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:
- ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
- ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento
pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
- e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre
2016.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria fin qui
applicata.
Resta confermato che coloro che hanno pagato integralmente l’onere di ricongiunzione non
possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di
quanto versato. Del pari, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla
liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate
d’onere di ricongiunzione.
L’esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il
cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della
legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti.
Il comma 197, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in esame si riferisce espressamente
alle sole ipotesi di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979; sono quindi escluse dal suo campo di
applicazione le ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.
6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
Come accennato in premessa, il comma 196 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016,
prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio
comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a
quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che si avvale della facoltà di cumulo dei periodi
assicurativi utili ai fini pensionistici.
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, il termine di pagamento
applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà quello ordinario
previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.140 del 1997, ovvero la prestazione sarà pagabile non prima di
dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell’interessato, dell’età anagrafica prevista
dall’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del
2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.
In tale fattispecie, pertanto, l’indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta
agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal
raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente
ordinamento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti è disciplinato dall'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012 come modificato dalla legge 232/2016, e rappresenta uno strumento fondamentale per lavoratori con contribuzione frammentata presso FPLD, gestioni autonomi, gestione separata e Casse professionali. Commercialisti e consulenti previdenziali devono considerare i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 24 del decreto legge 201/2011, la totalizzazione internazionale con contribuzione estera, il recesso dalla ricongiunzione e le implicazioni fiscali sulle indennità di fine servizio per il personale pubblico.
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