Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017. Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome. Prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono gli adempimenti preliminari che una Regione deve completare prima di stipulare la convenzione con l'INPS per l'erogazione delle prestazioni di politica attiva del lavoro secondo l'art. 44, comma 6-bis, del?
Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 6/2018 stabilisce che le Regioni e Province autonome devono completare una serie di adempimenti obbligatori prima di sottoscrivere la convenzione con l'INPS per erogare trattamenti economici di politica attiva del lavoro. In primo luogo, la Regione deve comunicare formalmente di aver completato tutta la decretazione relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2014-2017 e di aver trasmesso tutti i decreti con esito positivo nel Sistema Informativo dei Percettori (SIP), assumendosi la responsabilità di eventuali situazioni non definite. Successivamente, l'INPS quantifica le quote regionali disponibili calcolando la differenza tra lo stanziamento ministeriale e gli importi già impegnati con i decreti di concessione. Infine, la Regione deve adottare un atto formale con il quale accerta e individua le somme da destinare alle azioni di politica attiva, coerente con la quantificazione fornita dall'Istituto e indicando esplicitamente la finalizzazione delle risorse. Senza il completamento di questi tre adempimenti preliminari, la convenzione non può essere sottoscritta.
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Riferimento normativo
Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017. Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome. Prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 18/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 6
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017.
Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per
l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma
6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva
avviate dalle Regioni/Province autonome. Prime istruzioni operative.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con la presente circolare s’illustra lo schema di convenzione, adottato con
Determinazione presidenziale n. 184/2017, tra le Regioni/Province autonome
e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44,
comma 6-bis, del D.Lgs. n 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva
avviate dalle Regioni/Province autonome.
Indice
1. Premessa e quadro normativo
2. Oggetto della Convenzione
3. Istruzioni operative: adempimenti preliminari alla stipula della
Convenzione
4. Adempimenti delle parti
5. Costi del servizio
6. Regime fiscale
7. Monitoraggio e rendicontazione
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La Legge 28 giugno 2012, n. 92, all’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, ha previsto anche per gli
anni 2013-2016 la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la
graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85,
ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. In
attuazione della citata disposizione normativa, il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, all’art. 6,
comma 3, ha previsto che le Regioni e le Province Autonome possano concedere trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto,
esclusivamente entro il limite di 70 milioni e, comunque, in misura non superiore al 5 per
cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale
copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate
alla Regione nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti
trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.
Con il D.Lgs. n. 148/2015, all’art. 44, comma 6, è stato stabilito che per l'anno 2015 le
Regioni e Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n.
83473/2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle
finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data
del 31 dicembre 2015.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 304, oltre a incrementare il
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, ha previsto che le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano disporre la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai citati criteri di cui agli
articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/ 2014, prevedendo che gli effetti dei suddetti trattamenti non
possano prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, all’art.2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato,
infine, il D.Lgs. n.148/2015, aggiungendo all’art. 44, il comma 6-bis, in base al quale, con
riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite, in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di
cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo
l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.
134. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di
destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Tale norma è
efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con
esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province
autonome.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 34 del 4 novembre 2016, al
punto 2, lettera c), ha stabilito che “le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al
Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di
politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016”.
Con Determinazione presidenziale numero 164 dell’ 8 novembre 2017 (all.1) è stato approvato
lo schema di convenzione che regolamenta la corresponsione da parte dell’INPS, per conto
delle Regioni/Province autonome, dell’importo per l’intervento di politica attiva del lavoro
finanziato con le risorse di cui al D.Lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6-bis, in favore dei
soggetti individuati dalla Regione/Provincia autonoma come destinatari delle citate misure.
La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe, e comunque nel limite
delle risorse finanziarie destinate e successivamente comunicate all’INPS dalla
Regione/Provincia autonoma.
Si allega (all. 2) il file word con il testo dello schema di convenzione, che dovrà essere
completato con l’indicazione delle parti, dei relativi rappresentanti, della necessaria
documentazione e che dovrà essere sottoscritto digitalmente da entrambi le parti.
2. Oggetto della Convenzione
Oggetto della Convenzione è l’erogazione, da parte dell’Istituto, di trattamenti economici di
politica attiva del lavoro finanziati dalle risorse di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs.
n. 148/2015, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione/Provincia
autonoma quali destinatari delle citate misure.
Le risorse sono garantite dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 28 gennaio 2009, n. 2, come confermato dalla nota del 13 luglio u.s. del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali.
3. Istruzioni operative: adempimenti preliminari alla stipula della Convenzione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 4822 del 22 marzo 2017, ha chiarito
che per l’avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al citato D.Lgs. n.
148/2015, è necessaria la previa chiusura, da parte di Regioni e Province autonome, delle
decretazioni relative alle situazioni ancora pendenti riguardanti gli ammortizzatori sociali in
deroga.
Con successiva nota n. 6077 del 10 aprile 2017, il predetto Ministero ha ulteriormente ribadito
che, solo una volta completato il processo di decretazione da parte di Regioni e Province
autonome, le stesse potranno utilizzare le risorse residue per misure di politica attiva,
assumendosi la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di eventuali situazioni non
definite e stipulando un’apposita convenzione con l’Istituto, in qualità di mero ente erogatore.
Com’è noto, le somme disponibili sono date dalla differenza tra lo stanziato ministeriale e
l’importo che la Regione o Provincia autonoma ha impegnato con i decreti di concessione
dell’ammortizzatore sociale in deroga. L’Istituto per poter quantificare l’ammontare delle
risorse finanziarie residue, ancora a disposizione delle singole Regioni e Province autonome,
oltre alla dichiarazione di chiusura delle decretazioni relative alla concessione di integrazioni
salariali in deroga e di mobilità in deroga relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, deve
essere in possesso di una dichiarazione, della Regione o Provincia autonoma, che attesti l’invio,
con esito positivo, di tutti i predetti decreti all’Inps tramite il Sistema Informativo dei Percettori
(di seguito SIP).
A tal fine l’Istituto ha inviato a ciascuna Regione/Provincia autonoma un elenco contenente i
decreti emanati dalle medesime, completi della relativa spesa stimata per ognuno di essi, che
risultano inviati all’Inps, con esito positivo, tramite il SIP. Solo a seguito della validazione da
parte della Regione/Provincia autonoma delle liste conclusive, l’Istituto sarà in grado di
calcolare l’importo che ogni singola Regione o Provincia autonoma ha impegnato con i decreti
di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e, conseguentemente, le risorse residue.
Si fa presente che nelle liste già inviate alle Regioni e Province autonome non sono ricompresi
tutti i decreti di concessione di CIG o mobilità in deroga il cui invio in SIP non è andato a buon
fine a causa della presenza di errori di varia natura (matricola azienda errata, codici fiscali dei
beneficiari errati, periodi concessi non in linea con il decreto di finanziamento a cui si fa
riferimento ecc.). Non sono, altresì, ricompresi nella lista tutti i decreti di concessione di CIG e
di mobilità in deroga che non sono stati inviati dalle Regioni tramite SIP, ma con altre modalità
(ad esempio a mezzo PEC). L’effettivo inserimento in SIP anche di questi decreti è
imprescindibile per la corretta quantificazione delle risorse residue.
Pertanto, ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui alla presente circolare, sono
necessari i seguenti preliminari adempimenti:
la formale comunicazione da parte della Regione/Provincia autonoma, sotto la propria
responsabilità, di aver completato la decretazione relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e
2017; di aver trasmesso tutti i decreti, con esito positivo, in Banca Dati Percettori (SIP) e
che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati, assumendosi, al contempo, la
responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non
definite;
la successiva quantificazione da parte dell’INPS delle quote regionali disponibili;
l’adozione dell’atto da parte della Regione/Provincia autonoma con il quale la stessa
accerta ed individua le somme da destinare alle azioni di politica attiva del lavoro,
oggetto della convenzione. Tale atto deve essere coerente con la quantificazione delle
risorse disponibili fornita dall’Istituto e deve indicare esplicitamente che le somme
individuate saranno finalizzate all’erogazione delle prestazioni di politica attiva.
In mancanza di tali atti non potrà darsi luogo alla sottoscrizione della Convenzione.
4. Adempimenti delle parti
La Regione/Provincia autonoma ha la responsabilità esclusiva, previa istruttoria dei requisiti
dalla stessa stabilita, dell’individuazione dei soggetti destinatari dell’azione di politica attiva e
della comunicazione, alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano
competente, dei dati necessari per il pagamento degli importi stabiliti nei limiti delle risorse
individuate.
La Regione/Provincia autonoma ha, in particolare, il compito di controllare la correttezza e
completezza dei dati tramessi all’INPS, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, della
Convenzione (codice IBAN, ove indicato; dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato
dal fisco; indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviata la comunicazione nel caso
di eventuale disposizione del bonifico domiciliato; codice di avviamento postale dei beneficiari;
nonché l’importo dell’indennità correlata all’azione di politica attiva spettante a ciascun
beneficiario e il relativo periodo di riferimento).
La trasmissione degli elenchi degli aventi diritto, nonché le suddette comunicazioni, verranno
effettuate secondo modalità telematiche precisate con successivo messaggio dell’Istituto.
L’Istituto, in qualità di mero ente pagatore, si impegna ad evadere le richieste di pagamento
inviate dalla Regione/Provincia autonoma, nei limiti degli importi indicati in premessa, entro 30
giorni dalla ricezione della richiesta, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non
assumendosi alcuna responsabilità relativamente ad eventuali pagamenti effettuati
erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma.
Si precisa, altresì, che l’Istituto:
- non assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una
trasmissione da parte della Regione/Provincia autonoma non conforme nei dati e nelle
modalità a quanto stabilito dall’Istituto;
- non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti né assumerà responsabilità
alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di esclusiva
competenza della Regione/Provincia autonoma;
- non effettuerà alcun controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti
per l’erogazione dell’importo concesso, fatta eccezione per l’esistenza in vita del beneficiario.
Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dalla stipula della Convenzione sono di
competenza esclusiva della Regione/Provincia autonoma.
Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell’indennità
oggetto della Convenzione, la Regione/Provincia autonoma è l’unico soggetto titolare della
legittimazione passiva.
Infine, come previsto dall’articolo 2, comma 3, della Convenzione, la Regione/Provincia
autonoma può chiedere all’INPS di procedere nei pagamenti a favore di beneficiari dalla stessa
individuati, per importi ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal Ministero. In tal caso la
Regione/Provincia autonoma dovrà provvedere, con risorse a proprio carico, a costituire
specifica provvista a copertura delle somme da erogare, da accreditare sulla contabilità
speciale di Tesoreria della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano.
Anche in questo caso l’Istituto si impegna ad effettuare, previa verifica della provvista, i
pagamenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Regione/Provincia
autonoma, nel rispetto delle modalità e dei limiti sopra descritti (cfr art. 2, comma 2, della
Convenzione).
5. Costi del servizio
Per ogni pagamento effettuato dall’INPS nei confronti dei singoli beneficiari, la
Regione/Provincia autonoma riconosce, a titolo di compenso per l’erogazione del servizio, euro
4,86. Per tale compenso sarà emessa fattura elettronica, esente da IVA, ai sensi dell’articolo
10, comma 1, punto 1, de D.P.R. n. 633/1972, a cura della Direzione Regionale/Direzione di
Coordinamento Metropolitano competente.
6. Regime fiscale
I trattamenti economici, a qualunque titolo erogati, costituiscono reddito assimilato a quello da
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir. L'INPS in qualità di sostituto
d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto dall’art.
24 del DPR n. 600/73 e ad applicare le detrazioni fiscali relative al periodo per le quali spetta il
trattamento economico. E’ tenuto altresì ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il
conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
7. Monitoraggio e rendicontazione
L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alla
Regione/Provincia autonoma, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o
qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in
esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo
e rendicontazione della spesa.
L’INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione/Provincia autonoma,
attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere
sulle risorse del “Fondo Sociale Occupazione e Formazione” di cui all’art. 18, comma 1, lettera
a), del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, sulla base della
rendicontazione annuale resa dall’Istituto. La Regione/Provincia autonoma risulta garante
dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’Istituto.
8. Istruzioni contabili
L’onere per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione di azioni di politica attiva per il
lavoro avviate dalle Regioni/Province autonome, è a carico dello Stato, pertanto sarà rilevato
contabilmente, in maniera automatizzata, dalla procedura in uso per i pagamenti accentrati,
nell’ambito della contabilità GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, ai conti
di nuova istituzione:
- GAU30281 per l’imputazione dell’erogazione delle prestazioni finalizzate al azioni di
politica attiva per il lavoro, ai sensi dell’art.44, comma 6-bis del decreto legislativo n.
148/2015 avviate dalle Regioni/Province autonome;
- GAU10281 per l’imputazione del debito relativo alle prestazioni finalizzate ad azioni di
politica attiva per il lavoro, ai sensi dell’art.44, comma 6-bis del decreto legislativo n.
148/2015 avviate dalle Regioni/Province autonome;
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate nell’ambito
del partitario contabile GPA 10031 con il codice in uso “03074 - Somme non riscosse dai
beneficiari – Prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)” .
Il recupero dei costi di gestione a carico delle Regioni/Province autonome è da imputarsi in
AVERE al conto GPA24150.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione delle
prestazioni in argomento sulla base delle convenzioni stipulate tra INPS e Regioni/Province
autonome, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Nel caso in cui le Regioni/Province autonome volessero sostenere ulteriori misure a proprie
spese, già previste nell’ambito delle Convenzione, le contabilizzazioni rientreranno nell’ambito
delle partite di giro e saranno rilevate nella Gestione per l’erogazione delle prestazioni per
conto di altri Enti (GPZ).
A tal fine vengono appositamente istituiti i seguenti conti:
GPZ00282, GPZ10282, GPZ11282, GPZ25282 e GPZ35282.
L’accreditamento preventivo della provvista finanziaria, da parte delle Regioni/Province
autonome, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale o della Provincia
autonoma, necessaria alla copertura dell’onere per l’erogazione delle prestazioni di politica
attiva del lavoro, nonché del corrispettivo riconosciuto all’Istituto, per il servizio reso, dovrà
essere rilevato contabilmente, mediante imputazione in AVERE del nuovo conto GPZ10282.
La procedura informatica che consentirà di liquidare la prestazione in argomento, attraverso la
procedura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, effettuerà
la seguente scrittura contabile, sulla contabilità di Sede:
GPZ35282 a GPZ11282
a GPA27009 (per le ritenute erariali)
Il nuovo conto GPZ11282 è abbinato alla causale di cassa 21002.
Successivamente, sarà generato il mandato di pagamento “accentrato” sulla contabilità di
Direzione generale e chiuso parallelamente il debito sulla contabilità di Sede, a seguito
dell’avvenuto pagamento delle prestazioni di politica attiva per il lavoro ai soggetti beneficiari.
Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di
disposizione dei pagamenti accentrati, verrà rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla
Regione/Provincia autonoma della prestazione interessata erogata per suo conto, mediante la
scrittura in DARE del nuovo conto GPA00282 ed in AVERE del conto GPZ25282, anch’esso di
nuova istituzione, per un importo pari al saldo del conto GPZ35282.
I saldi dei conti GPZ25282 e GPZ35282, pertanto, dovranno costantemente concordare.
Le Sedi territoriali, cui compete l’erogazione delle prestazioni di politica attiva per il lavoro,
dovranno trasferire il credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma
interessata alla Direzione regionale Inps competente per territorio che ha ricevuto la provvista,
mediante modello SC10/R, contenente l’indicazione della seguente causale:
“Trasferimento del credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma, per oneri
relativi alle prestazioni di politica attiva per il lavoro avviate dalla Regione/Provincia
autonoma, a proprio carico (c/GPZ10282)”.
Ricevuti i modelli SC10/R, la Direzione Regionale competente per territorio, provvederà ad
assumere manualmente il credito e ad addebitare alla Regione/Provincia autonoma gli oneri
derivanti dall’erogazione delle prestazioni in parola, nonché il rimborso spese per il servizio
reso, con la seguente scrittura contabile:
GPZ10282 a GPZ00282
a GPA24150 (per il rimborso dei costi a carico della Regione/Provincia autonoma)
avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10282, la congruità
della provvista ricevuta che, come già accennato, dovrà essere sufficiente a coprire anche il
rimborso dei costi di gestione.
Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine, sulla base del flusso
telematico di rendicontazione fornito da Banca d’Italia, verranno rilevate, sulla contabilità di
Direzione generale, al conto d’interferenza in uso GPA55180, movimentabile da procedura
automatizzata.
La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Sedi, avverrà in contropartita del conto
esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice
bilancio:
“03176- Somme non riscosse dai beneficiari dell’erogazione delle prestazioni finalizzate ad
azioni di politica attiva per il lavoro, avviate dalle Regioni/Province autonome a loro carico–
GPZ”.
In entrambe le casistiche, come già indicato, il recupero degli oneri di gestione debbono essere
contabilizzati al conto GPA24150.
Nell’allegato n. 3 sono contenute le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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La circolare disciplina l'attuazione dell'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e politica attiva del lavoro, coinvolgendo Regioni, Province autonome e INPS come ente erogatore. I professionisti che seguono le amministrazioni regionali devono conoscere i vincoli sulla decretazione, il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), la quantificazione delle risorse residue e le responsabilità finanziarie delle Regioni, nonché il regime fiscale delle prestazioni erogate come reddito assimilato a lavoro dipendente con ritenute IRPEF.
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