Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 59/2022

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 15/05/2022 In vigore dal: 15/05/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'esonero contributivo per i nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli che iniziano l'attività nel 2022?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 59/2022 disciplina un beneficio di esonero contributivo rivolto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola. Il beneficio, originariamente previsto per le attività iniziate nel 2020 e esteso al 2021, è stato prorogato anche per il 2022 dalla legge di Bilancio 2022. L'esonero si applica alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 520, della legge 234/2021. La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il "Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli", utilizzando il modello telematico specifico "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)". Il termine per la presentazione dell'istanza è di 120 giorni dalla comunicazione di inizio attività, con decadenza assoluta oltre i 210 giorni; per le attività iniziate il 1° gennaio 2022, il termine scade il 30 luglio 2022. Non sono ammesse domande in formato cartaceo.

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Riferimento normativo

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 16/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 59 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2022, l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. INDICE 1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 2. Istruzioni contabili 1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 Con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020 e n. 47 del 23 marzo 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’accesso all’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), successivamente modificato dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Il predetto beneficio, destinato in origine ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 alle medesime iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Sulla disciplina dell’esonero in esame è intervenuto l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2021” con le parole “e il 31 dicembre 2022”, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72 del 9 giugno 2020, relative all’esonero per le iscrizioni dell’anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo. Si rammenta che l’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell’attività saranno respinte. Si evidenzia che, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, il termine scade il 30 luglio 2022. 2. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo in oggetto, istituito dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 520, della legge n. 234/2021, che ne estende la sua efficacia anche alle iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), con onere a carico dello Stato, il seguente conto: - GAW37569 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola nell’anno 2022, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato gli articoli 1, commi 50 e 33, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto. Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAW37569 Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola nell’anno 2022, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 Denominazione abbreviata SGRV.ON.CTR.CD E IAP 2022 -ART.1,CO.520.L.234/2021 Validità/Movimentabilità 05-2022/P10

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L'esonero contributivo per giovani agricoltori è disciplinato dalla legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e successive modifiche, ed è rilevante per chi opera nel settore della previdenza agricola e degli incentivi all'imprenditoria giovanile. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i termini di presentazione, i requisiti anagrafici e le modalità telematiche per assistere i propri clienti agricoli. La gestione contabile dell'esonero avviene attraverso il conto GAW37569 presso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, con onere a carico dello Stato.

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