Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 56/2022

Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984

Pubblicato: 09/05/2022 In vigore dal: 09/05/2022 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive applicate nel 2022 alle cooperative agricole di cui alla legge 240/1984 e quali cambiamenti sono stati introdotti rispetto alle comunicazioni precedenti?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 56/2022 rettifica le aliquote contributive per le cooperative agricole e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura, a partire dal 1° gennaio 2022. Il principale cambiamento riguarda l'assoggettamento di queste cooperative alla contribuzione NASpI (disoccupazione) in sostituzione della precedente aliquota del 2,75% per la disoccupazione agricola, conseguenza della modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2022. Per gli operai a tempo indeterminato, l'aliquota complessiva passa dal 29,2130% al 30,5830% per le cooperative ordinarie e dal 31,8130% al 33,1830% per quelle di tipo industriale. La rettifica comporta anche una ridefinizione delle riduzioni contributive: lo 0,40% di riduzione previsto dall'articolo 120 della legge 388/2000 viene ripartito tra maternità (0,03%) e contribuzioni versate tramite flusso Uniemens (0,37%), mentre l'esonero dell'1% della legge 266/2005 si applica alle sole contribuzioni Uniemens. Per gli operai a tempo determinato rimane invariata l'aliquota della disoccupazione al 2,75%, con conseguenti differenti totali contributivi (33,2630% per cooperative ordinarie e 35,8630% per quelle industriali).

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Riferimento normativo

Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 10/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 56 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 e si sostituiscono le tabelle delle aliquote n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022. INDICE 1. Premessa 2. Aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984: rettifica aliquote riportate nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 1. Premessa Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 sono state comunicate le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato. Al paragrafo 4 della predetta circolare è stato precisato che, per effetto dell’articolo 1, comma 221, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi (di seguito, cooperative agricole) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022). Per effetto della novella legislativa richiamata, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare n. 31/2022 per gli operai a tempo indeterminato che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, è stata indicata un’aliquota complessiva in misura pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%. 2. Aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984: rettifica aliquote riportate nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 Per le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/1981, comporta la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. Nell’ambito di tali ultime contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo messaggio. Tanto rappresentato, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 sono state modificate eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati. Si allegano, pertanto, le nuove tabelle n. 4 e n. 7 che sostituiscono quelle pubblicate con la circolare n. 31/2022 e prevedono un’aliquota complessiva, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%. La predette aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative. Si evidenzia, infine, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotta dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 TIPO DITTA 03 Tabella 4 OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/84 Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Operai a tempo indeterminato Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive Totale A carico A carico azienda lavoratore Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro* Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* Disoccupazione (NASpI)* Esonero art.120 Legge 388/2000* Esonero art.1 Legge 266/2005* CIS operai agricoli* Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830 malattia Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari* Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000 fine rapporto Totale 30,5830 21,7430 8,84 OTD Operai a tempo determinato Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive Totale A carico A carico azienda lavoratore Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro* Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* Disoccupazione 2,7500 2,7500 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700 Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830 malattia Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari 0,0100 0,0100 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100 Totale 33,2630 24,4230 8,84 *Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso Uniemens, sezione datori di lavoro privati. Per l’esonero degli assegni familiari ex art.120 della Legge n.388/2000 ed ex art.1 della Legge n.266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006). TIPO DITTA 18 Tabella 7 OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Operai a tempo indeterminato Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive Totale A carico A carico azienda lavoratore Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro* Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* Disoccupazione (NASpI)* Esonero art.120 Legge 388/2000* Esonero art.1 Legge 266/2005 * CIS operai agricoli* Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830 malattia Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari* Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000 fine rapporto Totale 33,1830 24,3430 8,84 Operai a tempo determinato Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive Totale A carico A carico azienda lavoratore Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro* Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* Disoccupazione 2,7500 2,7500 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700 Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830 malattia Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari 0,0100 0,0100 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100 Totale 35,8630 27,0230 8,84 *Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso Uniemens, sezione datori di lavoro privati. Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n.52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006). Nota: l’aliquota contributiva F.P.L.D. a carico delle aziende ha raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32% (Legge n.335/1995) più l’incremento di 0,30 punti percentuali così come all’art.1, comma 769, della Legge n.296/2006.

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La circolare INPS 56/2022 è il riferimento normativo per le aliquote contributive 2022 delle cooperative agricole ex legge 240/1984, con particolare attenzione a NASpI, disoccupazione agricola, riduzioni contributive ex articolo 120 legge 388/2000 e articolo 1 legge 266/2005. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare correttamente i versamenti contributivi, gli esoneri applicabili, le modalità di versamento tramite flusso Uniemens e le differenze tra operai a tempo indeterminato e determinato.

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