Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 56/2018

Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 27/03/2018 In vigore dal: 27/03/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la riscossione delle quote associative dell'U.N.M.S. sui trattamenti pensionistici di privilegio secondo la Circolare INPS 56/2018?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 56/2018 disciplina la convenzione stipulata tra l'INPS e l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) per la riscossione delle quote associative direttamente sui trattamenti pensionistici di privilegio. La convenzione si applica ai titolari di pensioni privilegiate che intendono versare i contributi sindacali mediante trattenuta diretta sulla prestazione pensionistica, previa sottoscrizione di apposita delega personale. I pensionati possono rilasciare la delega utilizzando un modulo predisposto dall'INPS, nel quale devono essere indicati esplicitamente l'importo del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali; la delega deve essere sottoscritta dal titolare e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La delega produce effetti dalla data di decorrenza della pensione se presentata contestualmente alla domanda, oppure dal primo giorno utile di lavorazione della rata corrente se rilasciata successivamente da un pensionato già titolare. L'importo della quota associativa è stabilito direttamente dall'U.N.M.S. e comunicato all'INPS; eventuali variazioni devono essere comunicate entro il 30 settembre di ciascun anno e applicate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza ulteriori modifiche nel corso dello stesso anno.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 28/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 56 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Codice INPS 10. Istruzioni contabili 1. Premessa In data 8 gennaio 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 165 del 8 novembre 2017, per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio (allegato 1). La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Associazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 60 giorni. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione. 2. Soggetti che possono rilasciare la delega L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 1-undecies del decreto legge n. 481/1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 641/1978, i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione privilegiata. 3. Modalità di rilascio della delega L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 4. Presentazione e decorrenza della delega L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione. La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione deve avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione deve altresì trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato. 5. Revoca della delega: decorrenza e validità L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, oppure far pervenire tale istanza per il tramite delle Organizzazioni interessate. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda. Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. Qualora l’U.N.M.S. acquisisca una revoca contestualmente ad una nuova delega, la stessa associazione deve trasmettere in formato digitale sia la delega che la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4. L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione revocata. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. 6. Misura del contributo sindacale L’ammontare del contributo da trattenere è stabilito direttamente dall’U.N.M.S., che deve darne comunicazione all’Istituto. L’importo della quota associativa è riportato sull’atto di delega ed è uguale per tutti gli iscritti. Eventuali variazioni devono essere comunicate all’INPS entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, nonché ai soggetti firmatari di delega mediante adeguata informativa. A ogni modo, il nuovo importo sarà applicato sulle prestazioni pensionistiche erogate con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo e non potrà essere oggetto di ulteriori modifiche nel corso del medesimo anno. 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Associazione. In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi: Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31 Gestione delega € 0,04 8. Clausola di salvaguardia Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’U.N.M.S. e alle vicende ad esso relative. Pertanto, l’Associazione esonera l’INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione stipulante, che risulti soccombente nel giudizio, eventualmente instauratosi deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Associazione stipulante è tenuta inoltre, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione o sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. 9. Codice inps Il codice INPS assegnato è M3. 10. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile delle trattenute delle quote associative, applicate sui trattamenti pensionistici di privilegio per conto dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio(U.N.M.S.), si istituiscono i seguenti conti: GPA25658 - per l’imputazione delle quote associative trattenute sulle pensioni di privilegio pagate nell’anno in corso; GPA27658 - per l’imputazione delle quote associative trattenute sulle pensioni di privilegio pagate negli anni precedenti. Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni di privilegio pagate. Con l’occasione è, inoltre, istituito il seguente nuovo conto: GPA11658 - per la rilevazione del debito verso l’Associazione per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni di privilegio e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore della medesima Associazione sono da imputare al conto già in uso GPA35041. I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni di privilegio. I rapporti finanziari con la citata Associazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale. Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra citati. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 56/2018 è il riferimento normativo per la gestione delle trattenute sindacali su pensioni di privilegio, rilevante per chi opera nel settore previdenziale e nelle associazioni di categoria. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per comprendere le modalità di delega, revoca della delega, contabilizzazione delle trattenute e i rapporti finanziari tra INPS e organizzazioni sindacali, nonché per verificare i costi di gestione e le responsabilità dell'Istituto nei confronti delle associazioni stipulanti.

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