Articolo 1, commi 98, 99 e 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Incremento della base pensionabile nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Quali incrementi della base pensionabile spettano al personale dei vigili del fuoco secondo la legge di Bilancio 2022 e come devono essere gestiti dal punto di vista contributivo?
Spiegato da FiscoAI
La legge di Bilancio 2022 (articoli 1, commi 98-100) riconosce al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un incremento progressivo della base pensionabile calcolato sull'ultimo stipendio tabellare, comprensivo di maggiorazioni per infermità da causa di servizio, benefici combattentistici e assegni personali. L'incremento opera in misura del 2,5% dal 1° gennaio 2022, del 5% dal 1° gennaio 2023, del 7,5% dal 1° gennaio 2024, del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e del 15% dal 1° gennaio 2028. Questo beneficio si applica all'atto della cessazione dal servizio e influisce sul calcolo della pensione secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo 165/1997.
Dal punto di vista contributivo, le voci retributive sono maggiorate figurativamente ai fini pensionistici (CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali, secondo le stesse percentuali e periodi. Le ritenute contributive ordinarie della Gestione dipendenti pubblici operano sulla maggiorazione figurativa, e l'importo deve essere assoggettato alla contribuzione dovuta alla Gestione pensionistica e alla Gestione credito, ricomprendendo il dato nell'elemento imponibile.
Per gli adempimenti amministrativi, i datori di lavoro devono esporre nella sezione PosPA del flusso UniEmens l'importo della maggiorazione calcolato secondo le modalità previste, trasmettendo l'elemento V1 con causale 5 a sostituzione dei dati dei mesi precedenti. Questo consente all'INPS di gestire correttamente la contribuzione e il calcolo della base pensionabile per i vigili del fuoco.
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Riferimento normativo
Articolo 1, commi 98, 99 e 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Incremento della base pensionabile nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04/04/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 54
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, commi 98, 99 e 100, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Incremento
della base pensionabile nei confronti del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’applicazione
dell’articolo 1, commi 98, 99 e 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che riconosce al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un
progressivo incremento della base pensionabile.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Obblighi contributivi
3.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
1. Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata
pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, legge di
Bilancio 2022).
L’articolo 1, comma 98, della citata legge, dispone che: “In sede di prima applicazione, le
risorse di cui comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile
e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da
calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità
riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli
assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a
decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere
dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”.
Il successivo comma 99 prevede che: “Le ritenute contributive in conto entrata della Gestione
dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini
pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci
retributive di cui al comma 98 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al
12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2028”.
Il comma 100 del medesimo articolo 1, in ultimo, stabilisce la copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione della disposizione di cui al menzionato comma 98.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni
relative all’incremento della base pensionabile.
Per quanto attiene all’indennità di buonuscita (TFS), con successivo messaggio saranno fornite
le relative indicazioni.
2. Ambito di applicazione
L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2022 prevede l’attribuzione a tutto il personale
appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai
fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio
tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di
servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.
In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base
pensionabile, computato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
opera nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2022, del 5% dal 1° gennaio 2023, del 7,5% dal
1° gennaio 2024, del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e del 15% dal 1° gennaio 2028.
Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio in
esame viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione
all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).
3. Obblighi contributivi
L’articolo 1, comma 99, della legge di Bilancio 2022, prevede che le voci retributive di cui al
comma 98 del medesimo articolo 1 sono maggiorate figurativamente ai fini pensionistici
(CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito), nei termini che seguono:
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, del 2,5%;
- dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, del 5%;
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, del 7,5%;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, del 12,5%;
- dal 1° gennaio 2028 del 15%.
Il medesimo comma 99 stabilisce che le ritenute contributive in conto entrata della Gestione
dipendenti pubblici, effettuate ai fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla
maggiorazione figurativa delle voci retributive, come sopra individuata.
3.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
Ai fini della compilazione della denuncia mensile tramite il flusso UniEmens - ListaPosPA, si
deve indicare nell’apposito elemento <MaggiorazBasePensL165_97> l’importo corrispondente
così come determinato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997, calcolato sulla
maggiorazione figurativa prevista per i diversi periodi temporali indicati al precedente
paragrafo 3.
Tale importo, da assoggettare alla contribuzione dovuta alla Gestione pensionistica a cui è
iscritto il lavoratore e alla Gestione credito, deve essere ricompreso nell’elemento
<Imponibile> di tali Gestioni.
Per l’esposizione del dato per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2022 deve essere trasmesso
l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione di quanto già inviato per ciascuno dei mesi pregressi
ossia da gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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La circolare INPS 54/2024 disciplina l'incremento della base pensionabile per il personale dei vigili del fuoco, applicando maggiorazioni figurative ai fini della contribuzione pensionistica (CTPS) e della Gestione credito secondo il decreto legislativo 165/1997. I professionisti che gestiscono la busta paga e gli adempimenti previdenziali devono compilare correttamente il flusso UniEmens con l'elemento MaggiorazBasePensL165_97, assicurando che l'importo sia incluso nell'imponibile contributivo e rispettando i diversi scaglioni percentuali per anno di applicazione.
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