Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 53/2018

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.

Pubblicato: 22/03/2018 In vigore dal: 22/03/2018 Documento ufficiale

Come funziona la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti attraverso l'INPS secondo la Circolare 53/2018?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 53/2018 disciplina la convenzione tra l'INPS e CONFIMPRESAITALIA per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori trimestri mediante modello F24, con l'importo della quota associativa evidenziato separatamente nell'avviso di pagamento. Il contribuente può consultare i dettagli nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" nella sezione "Posizione Assicurativa" e "Modelli F24". È importante sottolineare che, sebbene l'esazione avvenga insieme ai contributi obbligatori, il contributo associativo mantiene natura volontaria e l'INPS non è obbligato a procedere con esazione coattiva. La gestione delle deleghe avviene attraverso flussi telematici inviati da CONFIMPRESAITALIA all'INPS con scadenze precise (15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio), e le deleghe devono essere sottoscritte dal singolo associato con allegata copia di documento d'identità. L'INPS applica costi specifici per la gestione: €2,57 per nuova delega sindacale annuale, €2,35 per revoca e €0,24 per singolo modello F24. La convenzione prevede una clausola di salvaguardia che esonera completamente l'INPS da responsabilità nei confronti degli associati e verso terzi, inclusi eventuali pignoramenti su creditori dell'Associazione.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 23/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 53 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. SOMMARIO: Si forniscono le indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti INDICE 1. Modalità di riscossione 2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 4. Costi 5. Clausola di salvaguardia 6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 7. Durata e recesso 8. Istruzioni contabili In data 15 gennaio 2018 tra l’INPS e la Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) è stata stipulata una convenzione (allegato n. 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. Si illustrano, di seguito, i punti salienti della convenzione. 1. Modalità di riscossione La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. 2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS – Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi - i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso. L’Associazione presenterà, inoltre, alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno corrente. La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo. Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi renderà disponibile, per le Strutture territoriali dell’Istituto, in base alla competenza per territorio, il contenuto dei flussi telematici sopra indicati, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe di cui sopra, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi. 3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata. 4. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati fissati con la Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a partire al 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti importi: Gestione nuova delega sindacale ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,57 Gestione revoca delega sindacale € 2,35 Gestione singolo modello F24 € 0,24 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni. 5. Clausola di salvaguardia L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell’Associazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. 6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 7. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta salva, comunque, la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) è in Via Carlo Spegazzini n. 91, Roma (RM). 8. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati unitamente ai contributi obbligatori, mediante F24, per conto della Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA), è stato istituito il seguente conto: GPA25608 – per l’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto della Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA). Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Contestualmente sono istituiti i seguenti nuovi conti: GPA35608 – per l’accreditamento alla Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto; GPA11608 – per la rilevazione del debito verso la Confederazione Italiana delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA) per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto. I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che curerà direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione sindacale. Nell’allegato 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra citati. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare 53/2018 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi associativi tramite INPS, applicabile ad artigiani e commercianti iscritti a CONFIMPRESAITALIA. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per comprendere le modalità di gestione delle deleghe sindacali, i costi di riscossione, le scadenze di presentazione delle deleghe e le procedure di revoca. Aspetti rilevanti includono la natura volontaria del contributo associativo, l'integrazione con il modello F24, la protezione dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003 e le clausole di esonero di responsabilità dell'INPS.

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