Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 52/2018

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 22/03/2018 In vigore dal: 22/03/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4 della legge 92/2012 secondo la convenzione INPS-FISTEL CISL?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 52/2018 disciplina l'applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL) per la riscossione dei contributi sindacali. La convenzione si applica ai titolari di prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che possono autorizzare l'INPS a trattenere direttamente dalle loro prestazioni le quote associative destinate alla FISTEL CISL. Il meccanismo operativo prevede il rilascio di una delega telematica sottoscritta dal titolare della prestazione, che deve indicare esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione (se presentata contestualmente alla domanda) oppure dalla prima estrazione utile successiva alla ricezione (se presentata su prestazione già in essere). La misura del contributo sindacale è fissata all'1% della quota della prestazione erogata, comunicabile dall'Organizzazione sindacale con variazioni entro il 30 settembre per decorrenza dal 1° gennaio successivo. L'iscritto può revocare la delega in qualsiasi momento comunicando direttamente all'INPS, con effetto dalla prima estrazione utile successiva; è ammessa una sola delega per singola prestazione, pertanto una nuova delega su prestazione già gravata da delega precedente richiede preventiva revoca di quest'ultima.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 23/03/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 52 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Codice INPS 10. Istruzioni contabili Premessa In data 13 settembre 2017 è stata perfezionata la convenzione con l’Organizzazione sindacale Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato n. 1). La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di perfezionamento ed è rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza. E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione. 2. Soggetti che possono rilasciare la delega I titolari delle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTEL CISL), mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro. La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi. A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici per consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota. 3. Modalità di rilascio della delega L’autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 4. Presentazione e decorrenza della delega L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di prestazione, sarà trasmessa all’Istituto dal datore di lavoro. La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere l’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione sindacale dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche concordate con l’Istituto. L’Organizzazione sindacale dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato. Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. 5. Revoca della delega: decorrenza e validità L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda. Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. L’organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega che la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4. L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata. 6. Misura del contributo sindacale Come indicato dall’Organizzazione sindacale, la misura del contributo associativo da trattenere, uguale per tutti gli iscritti, è pari all’1% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare all’INPS - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi - ogni eventuale, successiva variazione. La variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative. 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale. In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi: Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31 Gestione delega € 0,04 8. Clausola di salvaguardia Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione Sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione sindacale. 9. Codice INPS Il codice INPS assegnato è BR. 10. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per conto dell’Organizzazione sindacaleFederazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, si istituiscono i seguenti conti: GPA25661- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso; GPA27661- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti. Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle prestazioni pagate. Con l’occasione è, inoltre, istituito il seguente nuovo conto: GPA11661 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041. I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni. I rapporti finanziari con la citata Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 52/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 52/2018 è il riferimento normativo per la gestione delle trattenute sindacali su prestazioni ex articolo 4 legge 92/2012, interessando aspetti di riscossione contributiva, deleghe telematiche e rapporti tra INPS e organizzazioni sindacali. Commercialisti e responsabili amministrativi consultano questa circolare per comprendere le modalità di contabilizzazione delle ritenute sindacali, i codici di imputazione contabile (GPA25661, GPA27661, GPA11661), le procedure di revoca delega e i costi di gestione del servizio di riscossione.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 296845 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →