Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 50/2025

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2025

Pubblicato: 03/03/2025 In vigore dal: 03/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi limiti di reddito familiare per la cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione a partire dal 1° gennaio 2025?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 50/2025 aggiorna annualmente i limiti di reddito familiare utilizzati per determinare quando cessano o si riducono gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione. Questi limiti si applicano esclusivamente ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ovvero coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. L'aggiornamento avviene sulla base del tasso di inflazione programmato, che per il 2024 è stato fissato al 2,3%, con arrotondamento ai centesimi di euro.

La circolare fornisce quattro tabelle distinte in base alla composizione del nucleo familiare e a situazioni particolari: la tabella 1 si applica alla generalità dei soggetti; la tabella 2 riguarda vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili (con incremento del 10%); la tabella 3 si applica quando nel nucleo sono presenti persone totalmente inabili (con incremento del 50%); la tabella 4 combina entrambe le condizioni precedenti (con incremento del 60%). Ad esempio, per un nucleo di 2 persone in condizioni ordinarie, il reddito familiare annuale oltre il quale cessano tutti gli assegni è fissato a 18.123,42 euro.

Parallelamente, la circolare stabilisce anche i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico economico ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari: 849,78 euro per il coniuge, un genitore, fratelli, sorelle e nipoti; 1.487,13 euro per due genitori ed equiparati. Questi importi sono calcolati in relazione al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato a 603,40 euro mensili dal 1° gennaio 2025.

È importante sottolineare che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non comporta la perdita di altri diritti e benefici dipendenti dalla condizione di carico o ad essa connessi. Gli importi mensili delle prestazioni rimangono invariati: 8,18 euro per coltivatori diretti verso fratelli, sorelle e nipoti; 10,21 euro per pensionati autonomi e piccoli coltivatori verso coniuge e fratelli/sorelle/nipoti; 1,21 euro per piccoli coltivatori verso genitori.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04/03/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 50 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2025 SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2025 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. INDICE 1. Premessa 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2025 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2025 1. Premessa Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2025 Ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso di inflazione programmato per il 2024 è stata pari al 2,3%. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare. Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2025 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2025 e per l'intero anno nell'importo mensile di 603,40 euro (cfr. la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025). In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2025: 849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 1.487,13 euro per due genitori ed equiparati. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Allegato 1 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2025 Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4 Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione Nucleo familiare tutti gli assegni familiari o quote del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione Euro Euro 2 persone 18.123,42 21.704,74 3 persone 23.303,28 27.903,54 4 persone 27.829,94 33.327,96 5 persone 32.360,39 38.752,45 6 persone 36.674,65 43.920,08 7 o più persone 40.988,14 49.086,90 Allegato 2 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2025 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento) (+ 10 per cento) Euro Euro 2 persone 19.935,76 23.875,21 3 persone 25.633,61 30.693,89 4 persone 30.612,93 36.660,76 5 persone 35.596,43 42.627,70 6 persone 40.342,12 48.312,09 7 o più persone 45.086,95 53.995,59 Allegato 3 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2025 Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento) (+ 50 per cento) Euro Euro 2 persone 27.185,13 32.557,11 3 persone 34.954,92 41.855,31 4 persone 41.744,91 49.991,94 5 persone 48.540,59 58.128,68 6 persone 55.011,98 65.880,12 7 o più persone 61.482,21 73.630,35 Allegato 4 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2025 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione (+60 per cento) (+ 60 per cento) Euro Euro 2 persone 28.997,47 34.727,58 3 persone 37.285,25 44.645,66 4 persone 44.527,90 53.324,74 5 persone 51.776,62 62.003,92 6 persone 58.679,44 70.272,13 7 o più persone 65.581,02 78.539,04

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 50/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 50/2025 è il riferimento normativo per aggiornamenti annuali di assegni familiari, quote di maggiorazione di pensione, limiti di reddito familiare e trattamenti economici per lavoratori autonomi e pensionati delle gestioni speciali. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare soglie di reddito, cessazione prestazioni familiari, perequazione automatica delle pensioni e accertamento del carico economico nei nuclei familiari.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →