Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 50/2022

Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti

Pubblicato: 20/04/2022 In vigore dal: 20/04/2022 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per cumulare i periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali con quelli versati presso le gestioni previdenziali italiane?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 50/2022 disciplina la possibilità di cumulare i periodi contributivi maturati presso organizzazioni internazionali con quelli versati in Italia, al fine di valorizzare l'esperienza lavorativa svolta all'estero. Questa facoltà si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno operato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera presso organizzazioni internazionali, e consente di raggrupparli con i contributi versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata e ad altri regimi previdenziali italiani. Il cumulo può essere utilizzato per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, a condizione che la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana sia almeno pari a 52 settimane e che i periodi non si sovrappongano. Un aspetto rilevante introdotto dalla circolare è che la titolarità di una pensione già erogata da un'organizzazione internazionale non preclude più il diritto al cumulo, in linea con il principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea e con le disposizioni già previste per la totalizzazione nazionale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 21/04/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 50 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. INDICE 1. Premessa 2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi 1. Premessa Con la circolare n. 71/2017 sono state fornite indicazioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Nello specifico è stato precisato che i periodi di assicurazione, comunque coperti da contribuzione, maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, possono essere cumulati con quelli versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Tale facoltà può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane e sempre che gli stessi non si sovrappongano. Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi utili alla corretta attuazione della disposizione in esame. 2. Esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi In merito alle condizioni e ai requisiti per l’esercizio del diritto al cumulo di cui all’articolo 18 della legge n. 115/2015, con la citata circolare n. 71/2017 è stato chiarito che tale facoltà, volta a valorizzare i periodi contributivi maturati presso le organizzazioni internazionali, è preclusa ai soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, o di quello dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, o della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia. Tale preclusione opera, inoltre, nei confronti di coloro che, alla data della domanda di cumulo ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali; diversamente, l’avere maturato presso le organizzazioni internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all’esercizio della facoltà di cumulo in esame. Tanto rappresentato, al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si precisa che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 e di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012, la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame (cfr. il messaggio n. 4670/2010, la circolare n. 88/2010, paragrafo 1, il messaggio n. 1094/2016 e le circolari n. 60/2017, paragrafo 2, e n. 103/2017, paragrafo 3). Ciò anche alla luce del chiarimento che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito, con riferimento alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42/2006, in base al quale, avendo l’articolo 1 considerato come motivo ostativo alla totalizzazione solamente la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle predette gestioni elencate tassativamente, deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati. Al riguardo, quindi, si intendono superate le disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare n. 71/2017, nella parte in cui si considera precluso il diritto al cumulo ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali come individuate ai paragrafi 1.1 e 1.2 della medesima circolare. Fatto salvo quanto sopra esposto, restano ferme le altre indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 71/2017. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 50/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 50/2022 è il riferimento normativo per chi affronta questioni di cumulo dei periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali, totalizzazione nazionale, diritti pensionistici e libera circolazione dei lavoratori. Consulenti previdenziali e professionisti del settore la consultano per comprendere le modalità di valorizzazione dei contributi esteri, i requisiti di compatibilità con altre forme di cumulo previste dalla legge 228/2012 e dal decreto legislativo 42/2006, e le implicazioni sulla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi… Provvedimento AdE 5671389 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Proroga del termine previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022… Provvedimento AdE 4

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →