Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Come funziona il sistema di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti attraverso l'INPS?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 5/2018 disciplina il nuovo schema di convenzione tra l'INPS e le associazioni sindacali nazionali per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti, secondo la legge 4 giugno 1973, n. 311. L'INPS si impegna a riscuotere questi contributi in nome e per conto delle associazioni convenzionate, insieme ai contributi obbligatori in misura fissa, utilizzando le stesse modalità e periodicità previste dalla legislazione vigente.
Il sistema prevede che ogni associazione trasmetta telematicamente i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, secondo scadenze precise (dal 30 settembre al 19 febbraio dell'anno di riferimento). Gli associati devono sottoscrivere deleghe cartacee originali, corredate da copia del documento d'identità, che vengono convalidate dalle strutture territoriali INPS previa verifica dei requisiti formali. L'importo della quota associativa è stabilito da ciascuna associazione e comunicato all'INPS tramite procedura informatica.
La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non è tenuto a esercitare azioni di esazione coattiva. L'istituto versa alle associazioni gli importi riscosse al netto delle spese di riscossione e degli oneri fiscali, secondo quattro scadenze annuali (16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile).
La revoca della delega deve essere comunicata dall'associato direttamente all'associazione, oppure all'INPS se inoltrata direttamente dal singolo. La revoca diventa efficace dalla prima tariffazione utile successiva. L'INPS è esonerato da responsabilità verso i terzi e verso gli associati per questioni relative ai rapporti tra questi ultimi e l'associazione.
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Riferimento normativo
Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 17/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 5
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.4
OGGETTO: Nuovo schema di convenzione per la riscossione dei contributi
associativi degli artigiani e dei commercianti ai sensi della legge 4
giugno 1973, n. 311.
SOMMARIO: Con la presente circolare s’illustra il nuovo schema di convenzione tra l’INPS
e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973,
n. 311. Il nuovo testo è stato approvato con Determinazione presidenziale n.
180/2015 e modificato con successiva Determinazione presidenziale n.
143/2016.
Indice
1. PREMESSA
2. MODALITÀ DI RISCOSSIONE
3. GESTIONE DELLE DELEGHE ALLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA
4. DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
5. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
6. RAPPORTI FINANZIARI E SPESE
7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
8. BANCA DATI
9. DURATA DELLA CONVENZIONE
10. ADEMPIMENTI OPERATIVI. PREMESSA
10.1 PRESENTAZIONE DELEGHE
10.2 REVOCHE DELLE DELEGHE
PREMESSA
Con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo
testo di convenzione fra l’INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4
giugno 1973, n. 311 (All. n.1). Con Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre
2016 è stato modificato l’articolo 6 del vigente schema convenzionale, relativamente alle
modalità di versamento delle quote associative (All. n. 2).
Il nuovo testo convenzionale è stato predisposto in considerazione della opportunità di
uniformare e standardizzare le procedure operative, adeguando le inerenti clausole
convenzionali all’evoluzione del processo di telematizzazione dei servizi resi dall’Istituto.
Di seguito, s’illustrano le principali novità del nuovo testo di convenzione, con particolare
riguardo agli aspetti che coinvolgono direttamente l’attività istituzionale.
Si precisa che con la richiesta di adesione al nuovo schema di convenzione da parte delle
Organizzazioni già convenzionate con l’Istituto (All. n. 3), tutti i rapporti sia organizzativi che
finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità.
2. MODALITÀ DI RISCOSSIONE
Con la convenzione l’Istituto s’impegna ad espletare, in nome e per conto delle associazioni in
regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente
carico agli artigiani e commercianti aderenti alle singole associazioni firmatarie.
Ai sensi dell’articolo 2 dello schema di convenzione, la riscossione dei contributi associativi è
effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori in misura fissa, con le
medesime modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.
A tal fine sull’avviso di pagamento dei contributi dovuti sul reddito minimale, che l’Istituto
rende disponibile ai contribuenti, sarà indicato anche l’ammontare del contributo dovuto alle
Associazioni. Tali dati potranno essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale
Artigiani e Commercianti, alla sezione “Posizione Assicurativa” – “Dati del modello F24” e alla
sezione “comunicazione bidirezionale” – “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avviene congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori, come sopra specificato, non altera la natura volontaria del contributo associativo.
Resta dunque escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo
associativo stesso.
3. GESTIONE DELLE DELEGHE ALLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, a decorrere dal 30 settembre
dell’anno precedente fino al 12 febbraio dell'anno stesso, ogni singola associazione dovrà
utilizzare la procedura telematica “ gestione deleghe integrate” per la trasmissione dei dati
identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i
nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione.
La Direzione Generale renderà disponibili alle Strutture territoriali dell’Istituto, in base alla
competenza per territorio, il contenuto dei flussi telematici sopra indicati, affinché le stesse
provvedano alla convalida dei nuovi associati.
Parimenti, la Struttura locale di ciascuna Associazione dovrà consegnare in relazione ai nuovi
associati, individuati secondo le modalità sopra richiamate, l’originale delle deleghe alla
riscossione delle quote associative, con allegata copia del documento d’identità dell’associato,
secondo il testo definito e trasmesso in allegato (All. n. 4), entro le seguenti date di scadenza:
dal 30 settembre al 15 ottobre
dal 15 novembre al 30 novembre
dal 18 gennaio al 28 gennaio
dal 12 febbraio al 19 febbraio
Entro i dieci giorni successivi alle scadenze di consegna sopra individuate, la Struttura
territoriale Inps, in ragione della rispettiva competenza territoriale, provvederà a convalidare,
previa verifica della sussistenza dei previsti requisiti, le proposte di delega comunicate tramite
l’apposita procedura telematica.
Le deleghe presentate successivamente alla scadenza del 19 febbraio produrranno effetti per
l'INPS a partire dall'anno successivo.
L'INPS è esente da ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino
corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla
riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in
considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
4. DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
La revoca della delega per la riscossione della quota associativa, in considerazione del fatto
che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione, deve
essere inoltrata dall’associato direttamente all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua
volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà
all’acquisizione in procedura della revoca stessa e ne darà contestuale comunicazione
all’Associazione interessata con le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.2.
La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo), fatta salva
l’ipotesi in cui prima di tale tariffazione pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato,
una comunicazione di annullamento della revoca precedentemente presentata.
5. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
L’ammontare in misura fissa, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è
stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS tramite procedura informatica.
Qualora l’Associazione non provveda a comunicare l’importo delle quote associative per tutte le
strutture INPS nelle quali è operativa, il contributo associativo verrà determinato
automaticamente applicando:
- per un’Agenzia complessa, l’importo della quota associativa indicata per la competente
Direzione provinciale;
- per una Direzione provinciale, l’importo della “Quota Nazionale Integrativa” che le
Associazioni dovranno comunicare obbligatoriamente tramite procedura informatica.
6. RAPPORTI FINANZIARI E SPESE
Le modalità di versamento delle quote associative ed i costi sono regolati dagli articoli 6 e 7
dello schema di convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la
Direzione Generale e gli Organismi nazionali delle Organizzazioni stipulanti.
In particolare, l’articolo 6 dello schema di convenzione, così come modificato dalla
Determinazione presidenziale n. 143/2016, prevede che l’Istituto corrisponda all’associazione
l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali,
ove dovute all’Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile.
7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’articolo 8 dello schema di convenzione dispone che le Associazioni stipulanti esonerano l'INPS
da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della
convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di
contestazione della loro inclusione nei flussi telematici.
L’istituto, inoltre, s’intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento
presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate,
sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto, altresì, è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale
i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva
validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si
obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Infine, l’Associazione è tenuta a rimborsare, dietro presentazione di nota specifica, le spese
sostenute dall’Istituto laddove questi risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione
in controversie per questioni attinenti ai rapporti tra associato e Associazione.
8. BANCA DATI
Nell’ambito della “Procedura Integrata deleghe”, è stata predisposta un’apposita banca dati
attraverso la quale le Associazioni convenzionate potranno consultare le forniture elencate in
convenzione.
9. DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione, con possibilità di rinnovo triennale in caso di specifica richiesta dell’Associazione
e previa verifica dei requisiti necessari alla stipula.
E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
10. ADEMPIMENTI OPERATIVI. PREMESSA
In merito agli adempimenti che devono essere espletati dalle Strutture territoriali dell’Istituto,
alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo testo convenzionale, si forniscono i seguenti
chiarimenti operativi.
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche delle Associazioni convenzionate sono
intrattenuti dall’Area Anagrafica e flussi delle Direzioni Provinciali, alla quale i Rappresentanti
delle Associazioni dovranno fare riferimento.
A tal fine è previsto che i nominativi e le firme del legale rappresentante dell’Associazione
locale e dei suoi delegati siano depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a
cura della struttura locale dell’Associazione, ovvero degli uffici centrali dell’Associazione stessa.
Per consentire agli operatori delle Strutture territoriali INPS un’immediata identificazione dei
referenti sindacali autorizzati alla consegna delle deleghe, è stata predisposta un’applicazione
che consente alle Associazioni nazionali di inserire nella sezione “Anagrafica delegati” della
procedura “Gestione deleghe integrate” i dati identificativi degli operatori abilitati, in
sostituzione dell’accredito in sede degli operatori stessi.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative.
10.1 PRESENTAZIONE DELEGHE
Per la consegna delle deleghe alla riscossione delle quote associative i rappresentanti delle
Associazioni o i loro delegati, accreditati ufficialmente dalle Associazioni con le modalità sopra
indicate, potranno avere accesso presso le Strutture periferiche dell’Istituto. Le deleghe
dovranno essere presentate con un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita,
previa attenta verifica della corrispondenza delle deleghe indicate nell’elenco con le copie
cartacee consegnate, dalla Struttura territoriale INPS all’Associazione con timbro e firma per
ricevuta. Tale elenco, unitamente a copia delle deleghe, farà fede in caso di contestazione
dell’avvenuta consegna.
Le deleghe cartacee in originale con allegata copia di un valido documento d’identità
dell’associato, potranno essere convalidate previa verifica dei seguenti requisiti formali del
documento cartaceo:
indicazione dell’Associazione convenzionata con l’Istituto;
firma dell’associato;
data di rilascio della delega. Non devono essere considerate valide le deleghe rilasciate
con una data anteriore di due anni rispetto alla presentazione delle stesse. La delega
presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti a partire dall’anno successivo, ai sensi
dell’articolo 3 della convenzione vigente.
Per la sola tariffazione anno 2018, previa verifica dei requisiti sopra indicati, potranno essere
convalidate le deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dall’associato con la
sottoscrizione di moduli cartacei predisposti dalle Associazioni secondo i precedenti formati.
Nel caso in cui pervengano all’Istituto, da parte di uno stesso soggetto, due o più deleghe in
favore di diverse Associazioni, l’operatore procederà - se presenti nei flussi telematici di
ciascuna Associazione - alla convalida di tutte le deleghe. La verifica finale, effettuata dalla
procedura centralizzata - secondo criteri univoci e definiti a garanzia dell’ uniformità di
gestione - procederà, in assenza di una revoca, all’eliminazione delle deleghe convalidate.
Gli operatori devono, pertanto, effettuare esclusivamente un mero controllo dei requisiti
formali del singolo documento cartaceo. Ai fini della validazione non è richiesta nessuna
verifica dei dati presenti nelle banche dati dell’Istituto o di eventuali revoche collegate;
quest’ultime saranno gestite separatamente, con le modalità riportate nel paragrafo che segue.
Le Strutture territoriali devono acquisire con sollecitudine tutte le deleghe ricevute dalle
Associazioni al fine di non incorrere in eventuali contenziosi relativi a deleghe non validate.
Le deleghe, a qualsiasi titolo non convalidate, devono essere restituite alle Associazioni che ne
facciano richiesta.
10.2 REVOCHE DELLE DELEGHE
L’associato che intende revocare la delega per la riscossione della quota associativa dovrà
darne comunicazione direttamente all’Associazione revocata, che provvederà alla cancellazione
del nominativo negli elenchi che saranno inviati telematicamente all’Istituto.
Nel caso in cui l’associato comunichi all’Istituto direttamente o tramite un proprio delegato
debitamente autorizzato (con apposita delega con allegati copia dei documenti d’identità del
revocante e del delegato) la propria volontà di revocare la delega, la Struttura territoriale INPS
procederà all’acquisizione della revoca stessa ed all’invio della comunicazione di revoca
all’Associazione revocata tramite la casella di posta istituzionale:
revoca.contributiassociativiartcom@inps.it.
Infine, per l’acquisizione delle revoche delle deleghe per la riscossione della quota associativa
inoltrate dagli associati a mezzo posta ordinaria o raccomandata, le revoche devono pervenire
con allegata copia di un valido documento d’identità del revocante.
Alla revoca di una delega alla riscossione delle quote associative, potrà seguire una revoca
della stessa, che annullerà quindi la precedente e l’eventuale nuova delega. La nuova delega
ad altra Associazione non sarà pertanto valorizzata in fase di elaborazione finale centralizzata.
Con la chiusura della procedura di acquisizione e avvio della tariffazione, tutte le informazioni
presenti verranno elaborate ai fini del calcolo delle quote associative.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
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La Circolare INPS 5/2018 regola la riscossione dei contributi associativi per artigiani e commercianti secondo la legge 311/1973, disciplinando deleghe, revoche, tariffazione e versamenti attraverso procedure telematiche integrate. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le scadenze di presentazione delle deleghe, i requisiti formali dei documenti, le modalità di revoca e i termini di versamento per gestire correttamente i rapporti tra associazioni sindacali, INPS e iscritti. Il sistema coinvolge anche aspetti di gestione anagrafica, banche dati centralizzate e responsabilità civile dell'INPS nei confronti di terzi.
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