Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 49/2017

Convenzione fra l’INPS e il sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.

Pubblicato: 06/03/2017 In vigore dal: 06/03/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e i costi per la riscossione dei contributi associativi CIFA presso l'INPS?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 49/2017 disciplina la convenzione tra l'INPS e il sindacato CIFA (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, in base alla legge 311/1973. L'INPS provvede alla riscossione congiuntamente ai contributi obbligatori trimestri mediante modello F24, evidenziando separatamente l'importo della quota associativa e l'associazione destinataria. Il contribuente può consultare questi dati nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.

La gestione delle deleghe avviene attraverso flussi telematici presentati dall'Associazione alle scadenze fissate (15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio), corredate da deleghe sottoscritte e copia di documento d'identità. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall'anno successivo. È importante sottolineare che la natura del contributo rimane volontaria, quindi l'INPS non è obbligata all'esazione coattiva.

I costi del servizio sono stati determinati con Determinazione presidenziale n. 48 del 2014 e includono: gestione nuove deleghe (€ 2,20 annuali), gestione revoche (€ 1,99), gestione singolo F24 (€ 0,17) e riscossione quote (€ 0,17). La variazione annuale dei costi consente all'Associazione di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

La revoca della delega può essere richiesta direttamente dall'associato all'INPS, che ne comunica l'avvenimento all'Associazione; la revoca è efficace dalla prima tariffazione utile. L'INPS si esime da responsabilità per pignoramento presso terzi e controversie sulla validità della delega, mentre l'Associazione deve rimborsare le ritenute in caso di soccombenza giudiziale e risarcire l'INPS per spese di controversie connesse ai rapporti associativi.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e il sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione centrale Entrate e Recupero crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 07/03/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 49 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e il sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. In data 30 gennaio 2017 tra l’INPS e il sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) è stata stipulata una convenzione (all. n.1), approvata con determinazione presidenziale n.180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n.311. Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione. Modalità di riscossione La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n.233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stessa. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa L’Associazione sindacale farà pervenire all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso. L’Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso. La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo. Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi renderà disponibile, per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati, per l’anno 2015, con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi: Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20 Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99 Gestione singolo modello F24 € 0,17 Riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS € 0,17 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni. Clausola di salvaguardia L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede del sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) è in via Paolo Emiliani Giudici n. 25 – Caltanissetta (CL). Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori, mediante F24, a favore del sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) sono stati istituiti i seguenti conti: GPA25611 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA). Il conto è movimentabile, esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Contestualmente sono istituiti i nuovi conti: GPA35611 – Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA). GPA11611 – Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA). I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che curerà direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Nell’allegato n. 2 è presente la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare 49/2017 regola la riscossione dei contributi associativi CIFA per artigiani e commercianti attraverso il sistema F24 dell'INPS, disciplinando deleghe sindacali, revoche, costi di gestione e responsabilità contabili. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le scadenze di presentazione delle deleghe (15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio, 19 febbraio), la natura volontaria del contributo e i conti contabili dedicati (GPA25611, GPA35611, GPA11611) per la corretta rilevazione nelle dichiarazioni dei redditi e negli adempimenti previdenziali.

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