Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 48/2020

Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli INPS “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”

Pubblicato: 28/03/2020 In vigore dal: 28/03/2020 Documento ufficiale

Quali sono le principali innovazioni introdotte dalla Circolare INPS 48/2020 riguardo alla validazione dei dati bancari per la riscossione delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 48/2020 introduce un sistema telematico di verifica dei dati identificativi dei beneficiari di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, eliminando la necessità di compilare e sottoporre a validazione manuale i modelli cartacei AP03, AP04, SR163 e SR185. A partire dal 10 aprile 2020, Poste Italiane e gli istituti di credito incaricati dei pagamenti verificano automaticamente la coincidenza tra i dati del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio con IBAN, carta prepagata con IBAN) attraverso un sistema denominato "Data Base Condiviso". Questa innovazione si applica sia alle prestazioni pensionistiche che a quelle non pensionistiche (NASpI, integrazioni salariali, assegno di natalità, ecc.) erogate dall'INPS. La misura è stata accelerata durante l'emergenza COVID-19 per ridurre gli spostamenti dei cittadini, ma rappresenta una semplificazione strutturale dei processi amministrativi che riduce errori di compilazione e garantisce maggiore certezza nell'accredito delle somme.

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Riferimento normativo

Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli INPS “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”

Testo normativo

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Antifrode Anticorruzione e Trasparenza Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 29/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 48 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli INPS “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185” SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le innovazioni adottate allo scopo di assicurare la coerenza fra i dati identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione delle predette prestazioni, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento. Dette innovazioni consentono il superamento dell’utilizzo dei modelli “AP03”, “AP04”, “SR163” e “SR185”, ivi incluse le operazioni di validazione degli stessi agli sportelli di Poste Italiane e degli Istituti di credito dove il beneficiario della prestazione ha rapporti di conto corrente. Nella particolare fase di crisi dovuta alla situazione emergenziale generata dalla diffusione del virus COVID-19, dette innovazioni contribuiscono a ridurre le esigenze di spostamento e di contatto della popolazione ed i connessi rischi per la salute pubblica. INDICE: 1. Le modalità di riscossione delle prestazioni pensionistiche dell’INPS in Italia 2. La semplificazione degli adempimenti attraverso la soppressione dei modelli cartacei e lo scambio telematico delle informazioni 1. Le modalità di riscossione delle prestazioni pensionistiche dell’INPS in Italia L’Istituto eroga in Italia le proprie prestazioni pensionistiche attraverso i soggetti affidatari del servizio di pagamento delle rate di pensione e dei servizi aggiuntivi. Allo stato, si tratta dei seguenti Enti/Istituti di credito: - Poste Italiane; - Banca Intesa; - Intesa Sanpaolo; - Unicredit Banca; - DEPObank - Banca depositaria italiana; - Banco BPM; - ICCREA – Istituto centrale banche di credito cooperative; - Monte dei Paschi di Siena; - UBI - Unione di Banche Italiane; - Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est; - Banca Nazionale del Lavoro; - BPER Banca; - Credit Agricole Italia; - Credito Emiliano; - Banca Mediolanum; - Banco di Sardegna; - Credito Valtellinese; - Deutsche Bank; - Banca Popolare di Sondrio; - Cassa di Risparmio di Ravenna; - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige; - Banca di Credito Cooperativo di Roma; - Fideuram Private Banking; - Credit Agricole Friuladria; - Banca Agricola Popolare Di Ragusa; - Banco di Desio e della Brianza. La riscossione delle predette prestazioni attraverso Poste Italiane è effettuata sulla base delle seguenti forme: 1.1. accredito su conto corrente postale; 1.2. versamento su libretto nominativo di risparmio postale dotato di codice IBAN; 1.3. accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, ivi compresa la Inps Card; 1.4. consegna di contante allo sportello postale. La riscossione delle medesime prestazioni attraverso la rete degli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento delle pensioni è effettuata sulla base delle seguenti forme: 2.1. accredito su conto corrente bancario; 2.2. versamento su libretto nominativo di deposito a risparmio bancario dotato di codice IBAN; 2.3. accredito su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN; 2.4. assegno circolare domiciliato (prestazioni Inail); 2.5. consegna di contante allo sportello bancario. Nel caso di liquidazione della pensione attraverso accredito su conto corrente postale (1.1.), conto corrente bancario (2.1.), su libretto nominativo di risparmio postale (1.2.) o di deposito a risparmio (2.2.) dotati di codice IBAN, nonché su carta prepagata ricaricabile munita di codice IBAN (1.3. e 2.3.), allo scopo di conferire adeguati elementi di certezza in ordine alla coincidenza fra i dati del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dei citati strumenti di riscossione, dichiarati all’atto della domanda, e di evitare il mancato accredito delle spettanze per la ricorrenza di errori di compilazione dei format di domanda, l’Istituto ha previsto apposite modalità di validazione dei dati bancari e postali dei citati strumenti di riscossione. In particolare, l’INPS ha introdotto il modello “AP03” e il modello “AP04”, per il pagamento delle pensioni, rispettivamente, presso il sistema bancario e presso Poste Italiane, con i quali il titolare della prestazione attesta all’Istituto i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione delle rate di pensione. Detti modelli, una volta compilati, sono sottoposti, dal titolare della pensione, alla validazione a cura del proprio sportello bancario o postale - che attesta la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione indicato all’atto della domanda – e, successivamente, sono trasmessi all’Istituto attraverso procedure telematiche. Nei casi di utilizzo di conti correnti aperti presso banche non dotate di sportelli sul territorio (c.d. Banche virtuali), non potendo effettuare la validazione dei citati modelli presso uno sportello, il titolare della prestazione, oltre ai citati modelli debitamente sottoscritti, trasmette all’Istituto anche il documento rilasciato on line dall’apposito applicativo che supporta la gestione del conto corrente. 2. La semplificazione degli adempimenti attraverso la soppressione dei modelli cartacei e lo scambio telematico delle informazioni In considerazione della situazione emergenziale venutasi a determinare a seguito della diffusione del virus COVID-19, che impone, a tutela della salute pubblica, restrizioni agli spostamenti dei cittadini sul territorio, l’Istituto, con la collaborazione di Poste Italiane e degli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni, ha accelerato l’adozione di strumenti informatici che consentono lo svolgimento delle predette operazioni di validazione degli strumenti di pagamento in modalità telematica, sulla base di processi sistematici e continuativi di interrogazione degli archivi (“c.d. Data Base Condiviso”). In particolare, attraverso l’utilizzo del Data Base Condiviso - previsto dai vigenti contratti di servizio - vengono svolte le attività di controllo della congruenza fra i dati in possesso dell’Istituto (dati identificativi del titolare della pensione e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli conosciuti da Poste Italiane e dagli Istituti di credito incaricati dei pagamenti (dati identificativi dell’intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta), favorendo così lo svolgimento del servizio di titolarità dell’IBAN, in caso di prima liquidazione, e del servizio di allineamento dell’IBAN, nel corso del pagamento delle rate successive alla prima liquidazione. Al riguardo, si ricorda che, per la riscossione delle prestazioni di natura non pensionistica (NASpI, integrazioni salariali a pagamento diretto, assegno ordinario dei fondi di solidarietà, assegno di natalità, ecc.), l’Istituto ha introdotto, a partire dal 2016, il modello “SR163”, con il quale il titolare della prestazione comunica i propri dati identificativi e la scelta in ordine alle modalità di riscossione della prestazione medesima. Anche in questo caso, detto modello, una volta compilato è sottoposto, dal titolare della prestazione, alla validazione a cura del proprio sportello bancario o postale - che attesta la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione – e allegato alla domanda di prestazione o trasmesso successivamente all’Istituto. Analoga funzione svolge il modello “SR185” di cui alla circolare n. 109/2019. I predetti servizi di titolarità e allineamento dell’IBAN, previsti dai vigenti contratti di servizi per il pagamento delle pensioni, sono di fatto funzionali all’accertamento della coincidenza fra i dati in possesso dell’Istituto e dei soggetti incaricati dei pagamenti (Poste Italiane e Istituti di credito cui è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni per conto dell’INPS) anche per la liquidazione su conto/libretto/carta delle predette prestazioni non pensionistiche. Pertanto, anche in considerazione dell’esigenza di contenere, per finalità di salute pubblica, le esigenze di spostamento dei cittadini nel Paese, l’utilizzo del Data Base Condiviso viene esteso agli accertamenti IBAN riferiti alla liquidazione delle prestazioni non pensionistiche erogate dall’INPS. Sul piano operativo, a partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall’Istituto mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione. Prima dell’accredito delle somme erogate per conto dell’INPS, Poste Italiane e gli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni e delle prestazioni non pensionistiche effettueranno, anche per conto delle banche per cui svolgono il servizio di “istituto collettore”, le verifiche preordinate ad accertare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN) attraverso l’utilizzo del sistema denominato “Data Base Condiviso”, in modo da consentire la piena operatività del servizio di titolarità dell’IBAN e del servizio di allineamento dell’IBAN. In ogni caso, anche in considerazione dello stato di funzionamento dei propri sistemi informativi e delle specifiche circostanze organizzative ed operative, sarà cura di Poste Italiane e di ognuno dei citati Istituti di credito porre in essere ogni iniziativa che assicuri lo svolgimento dei controlli di coincidenza fra i dati in possesso dell’Istituto (dati identificativi del titolare della pensione o della prestazione non pensionistica e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli di propria conoscenza (dati identificativi dell’intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta) prima dell’accredito della prestazione pensionistica e non pensionistica a carico dell’Istituto. Delle nuove modalità di richiesta della riscossione delle prestazioni pensionistiche e di altra natura erogate dall’INPS attraverso Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento per conto dell’INPS, sopra descritte, sarà data ampia diffusione attraverso il sito internet dell’Istituto e i social media. Sono fatte salve le indicazioni operative già in vigore con riferimento ai beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La Circolare INPS 48/2020 riguarda la validazione IBAN, il Data Base Condiviso tra INPS e istituti di credito, e l'accertamento della titolarità dei conti correnti per la riscossione di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere l'eliminazione dei modelli AP03, AP04, SR163 e SR185, nonché le modalità di allineamento IBAN e titolarità IBAN per gestire correttamente le comunicazioni relative alle prestazioni erogate dall'INPS ai propri clienti.

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