Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 47/2021

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 22/03/2021 In vigore dal: 22/03/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'esonero contributivo per i giovani agricoltori che iniziano l'attività nel 2021?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 47/2021 estende l'esonero contributivo anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, confermando una misura già introdotta per il 2020. L'agevolazione riguarda i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di età inferiore a quaranta anni, come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. L'esonero è riconosciuto esclusivamente per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola e rappresenta un incentivo per promuovere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il "Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli", utilizzando il modello telematico specifico denominato "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)"; non sono ammesse presentazioni in formato cartaceo. L'onere dell'esonero è a carico dello Stato e viene contabilizzato nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GAW), con istituzione del conto GAW37469 per la rilevazione contabile degli sgravi.

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Riferimento normativo

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 23/03/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 47 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2021, l’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per iscrizioni con decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. INDICE: 1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 2. Istruzioni contabili 1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 Con la circolare n. 72 del 9 giugno 2020 l’Istituto ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’accesso all’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). Il predetto esonero è destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate, secondo l’originaria previsione, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Sulla disciplina dell’esonero è intervenuto l’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2020” con le parole “e il 31 dicembre 2021”, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72 del 9 giugno 2020, che ha disciplinato l’esonero per le iscrizioni dell’anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2021, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo. 2. Istruzioni contabili Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo in oggetto, riconosciuto ai datori di lavoro agricoli - coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui onere è posto a carico dello Stato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), si istituisce il seguente conto: GAW37469 - per rilevare gli sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli. I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto. Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAW37469 Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola - art. 1, comma 33, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019 n.160 Denominazione abbreviata SGRV.ON.CTR.CD E IAP AGR-ART.1 C. 33.L.178/2020

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L'esonero contributivo per giovani agricoltori è disciplinato dall'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modifica la legge di Bilancio 2019, ed è destinato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni. Commercialisti e consulenti agricoli devono conoscere i requisiti di iscrizione alla previdenza agricola, le modalità telematiche di presentazione della domanda e la contabilizzazione degli sgravi contributivi nel piano dei conti INPS, in particolare il conto GAW37469 per la gestione degli interventi assistenziali e delle agevolazioni contributive.

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