Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e contabili per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale da parte dell'INPS per conto della CIFA?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 47/2017 disciplina la convenzione stipulata tra l'INPS e la Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all'associazione, secondo quanto previsto dalla legge 4 giugno 1973 n.311. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori attraverso il flusso UNIEMENS, mantenendo però la natura volontaria del contributo associativo e escludendo per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva. Le imprese devono indicare l'importo del contributo nell'UNIEMENS utilizzando il codice causale "W445" (Ass. Contr. Confederazione Italiana Federazioni Autonome), e l'INPS applica un costo di € 0,17 per ogni UNIEMENS elaborato. L'Istituto corrisponde all'associazione le somme riscosse al netto dei costi di riscossione entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione, con accantonamento delle somme inferiori a € 50,00 fino al raggiungimento di tale soglia. Dal punto di vista contabile, i contributi sono imputati al conto GPA25604 e contestualmente viene rilevato il debito verso la CIFA al conto GPA35604, con movimentazione esclusivamente mediante procedura automatizzata con codice documento "95". L'INPS è completamente esonerato da responsabilità verso le imprese, l'associazione e i terzi, e la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 con possibilità di rinnovo previa richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 07/03/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 47
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) per
la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le
imprese iscritte alla Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) verseranno
congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS
In data 11 gennaio 2017tra l’INPS e la Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) è
stata stipulata una convenzione (allegato n.1), approvata con determinazione commissariale
n.130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi di
quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973 n.311.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti
dalle imprese iscritte all’associazione, sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni
sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi
obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e
successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la
medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso
perl'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Misura del contributo
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente
convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, entro
le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di
assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed
eventuali oneri accessori.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro,
relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza
contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2015, con Determinazione commissariale n. 48
del 23 dicembre 2014.
Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:
- contributi per assistenza contrattuale
per ogni UNIEMENS € 0,17
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell’associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla
presente convenzione.
Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà all’associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né a qualsiasi
altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti
dall’UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di riscossione.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione
dell’UNIEMENS.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell’INPS
metteranno a disposizione dell’associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in
ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza
contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione risulti inferiore ad Euro 50,00
(cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento
di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma
precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative
connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi
responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque,
verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall’applicazione della presente convenzione. In
specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento
presso terzi, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla
stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in
corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale i
predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate
dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle
spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in
controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti
tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno
quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’associazione sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari
che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo
che regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a
danno dell’Istituto da parte dell’associazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire
all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa,
mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In
mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di
scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a
mezzo comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.).
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di
rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale
documentazione a supporto.
Si comunica che la sede della Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) è in Via
Paolo Emiliani Giudici 25, Caltanissetta (CL).
Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le
necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle imprese aderenti alla Confederazione
Italiana Federazioni Autonome (CIFA), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W445”.
Nel flusso UNIEMENS, le imprese nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> dovranno validare il nuovo codice causale
“W445” avente significato di “Ass. Contr. Confederazione Italiana Federazioni Autonome
(CIFA)” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso
UNIEMENS con il citato codice “W445 “, vengono imputati, in sede di specificazione contabile,
al conto GPA25604, di nuova istituzione.
Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso la
Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA), predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA35604 a GPA11604
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25604.
Pertanto, i saldi dei conti GPA25604 e GPA35604 devono costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme
derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i
conti GPA25604 e GPA35604 devono essere movimentati, con il codice documento “95”,
soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le Sedi procederanno alla stampa della reportistica a disposizione generata dalla procedura in
triplice copia.
Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale,
con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Un’altra copia della stampa di detto report deve essere inviata all’Ufficio competente per la
contabilità della sede ed una copia deve rimanere agli atti dell’Ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra citata associazione al netto del
rimborso spese e dell’eventuale imposta di Bollo, se dovuta.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11604, al quale devono
essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a
titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in
argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta, (AVERE del conto GPA25228).
L’eventuale saldo del suddetto conto GPA11604, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere
ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce
riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Confederazione Italiana
Federazioni Autonome (CIFA) apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi
riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse
le distinte delle imprese di cui sopra; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle
spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.
Nell’allegato n.2 vengono riportati i sopracitati conti GPA11604, GPA25604 e GPA35604, di
nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 47/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 47/2017 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale attraverso il flusso UNIEMENS, disciplinando i rapporti tra INPS e associazioni sindacali. Commercialisti e responsabili amministrativi devono conoscere il codice causale W445, i conti contabili GPA25604, GPA35604 e GPA11604, nonché le modalità di imputazione, i costi di riscossione e le scadenze di versamento all'associazione. La normativa è rilevante per aziende iscritte alla CIFA che versano contributi associativi volontari insieme ai contributi previdenziali obbligatori.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.