Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 38/2021

Ambito di applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958. Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative. Chiarimenti

Pubblicato: 23/02/2021 In vigore dal: 23/02/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per l'iscrizione al regime previdenziale della legge 250/1958 per i soci di società di pesca non costituite in forma di cooperativa?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 38/2021 chiarisce che il regime previdenziale della legge 250/1958, originariamente previsto per pescatori autonomi e cooperative, si applica anche ai soci di società di persone (come s.n.c. e s.a.s.) che esercitano la piccola pesca marittima e delle acque interne. Il requisito fondamentale è che l'attività di pesca sia svolta con carattere di autonomia assoluta, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione tra i soci e l'impresa, e che i natanti utilizzati non superino le 10 tonnellate di stazza lorda. Questa interpretazione estensiva del regime, confermata dal Ministero del Lavoro, consente ai soci di società di persone di beneficiare della medesima protezione previdenziale riservata ai pescatori autonomi e cooperativisti. Per quanto riguarda gli armatori e proprietari-armatori che fanno parte dell'equipaggio su imbarcazioni sotto le 10 tonnellate, essi devono iscriversi al regime della legge 250/1958 indipendentemente dalla potenza del motore, mentre gli altri membri dell'equipaggio che non sono soci rimangono assicurati secondo la legge 413/1984 come dipendenti.

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Riferimento normativo

Ambito di applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958. Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 24/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 38 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Ambito di applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958. Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative. Chiarimenti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in materia di regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative. INDICE 1. Quadro normativo 2. Soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative 3. Istruzioni operative 1. Quadro normativo La legge 13 marzo 1958, n. 250, disciplina un peculiare regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca sia associati in cooperative o compagnie sia in forma autonoma. In particolare, ai sensi dell’articolo 1 della predetta legge tali soggetti sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti delle autorizzazioni che, in base alle vigenti disposizioni regionali, sono rilasciate dalle competenti Autorità locali. La predetta disposizione richiede, pertanto, che l’attività di pesca costituisca l’occupazione esclusiva o prevalente del soggetto e che la medesima sia esercitata nell’ambito di cooperative o compagnie di pesca ovvero in forma autonoma. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma, pertanto, i pescatori che lavorano alle dipendenze di terzi. Dall’analisi delle citate disposizioni, emerge che rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 250/1958 i soggetti che svolgono l’attività di pesca in forma autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, con organizzazione individuale o associata, nel rispetto della soglia di 10 tonnellate di stazza lorda del natante. Tali soggetti, ai fini dell’assicurazione previdenziale, sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Inoltre, alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla medesima legge n. 250/1958, e successive modificazioni, è esteso il diritto all’indennità di maternità ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cui consegue l’obbligo di finanziamento a carico degli iscritti alla gestione. Si rammenta, inoltre, che la competenza in materia di iscrizione, variazione, cancellazione dei pescatori autonomi è stata, fino al 2002, delle Commissioni compartimentali e provinciali per i pescatori marittimi e per l’assicurazione dei pescatori delle acque interne. Dal 2003 tali Commissioni sono state soppresse e le relative funzioni sono state attribuite all’Inps (cfr. la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 dell’11 giugno 2002, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 391 del 2 luglio 2002 e la determinazione del Commissario straordinario dell’Inps n. 139 dell’8 gennaio 2003, adottate ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 2. Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative Per quanto attiene all’interpretazione dell’ambito di applicazione del regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, definito dall’articolo 1 della legge n. 250/1958, nella parte in cui specifica che la pesca deve essere condotta, se non in forma autonoma, “quando siano associate in cooperative o compagnie” su natanti non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, l’evoluzione delle modalità di svolgimento dell’attività di settore ha posto la necessità di stabilire se rientrino nella fattispecie solo gli imprenditori individuali o associati in cooperativa oppure anche in forme diverse da quelle cooperativistiche, quali le società di persone (s.a.s., s.n.c.). In proposito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le circolari n. 1 del 2 gennaio 1959 e n. 25 del 18 luglio 1959, ha affermato la possibilità di assicurare ai sensi della predetta legge n. 250/1958 anche soggetti, associati in forme diverse da quelle delle cooperative o compagnie, quando ricorrano condizioni che escludano in maniera assoluta il carattere di subordinazione dei rapporti che si instaurano tra gli stessi. In linea con l’avviso del Ministero, l’Istituto ha reso noto, alle Associazioni richiedenti chiarimenti, che la legge n. 250/1958 risulta applicabile anche ai soggetti che esercitano l’attività di pesca in forma associata diversa da quella cooperativistica, in cui si possa escludere in maniera assoluta il carattere di subordinazione nel rapporto tra soci e impresa, anche in considerazione dei consolidati principi generali che regolano la previdenza dei lavoratori autonomi. Tale posizione è stata ulteriormente confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha affermato l’iscrivibilità al regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958 dei pescatori autonomi che praticano la pesca anche in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo. Alla luce di quanto sopra esposto, i soggetti che esercitano la pesca con carattere di autonomia, in forma singola o associata mediante cooperativa o nelle varie forme delle società di persone, con natanti che non superano le 10 tonnellate di stazza lorda, sono soggetti all’assicurazione di cui alla legge n. 250/1958. Si specifica che la corretta individuazione dell’ambito di applicazione del regime della piccola pesca, disciplinato dalla legge n. 250/1958 in commento, ha rilevanza anche sulla platea destinataria delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha previsto il riordino della previdenza marinara. L’articolo 4 della legge da ultimo citata elenca i soggetti obbligati al versamento della contribuzione in tale ambito, con indicazione, all’articolo 5, delle tipologie di imbarcazioni coinvolte e, al successivo articolo 6, dei soggetti esclusi. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 12 espressamente prevedono l’applicazione della predetta disciplina anche all'armatore e al proprietario-armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita. Pertanto, sebbene la legge n. 413/1984 si applichi, in linea di principio, come previsto dall’articolo 5, lettera b), a tutti i marittimi componenti di equipaggio di imbarcazioni iscritte nel Registro delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1287 del Codice della navigazione, fra le quali sono comprese anche le imbarcazioni con stazza lorda inferiore a 10 tonnellate, ma con apparato motore superiore alle potenze indicate nel citato articolo del Codice della navigazione, l’inclusione opera solo per i lavoratori marittimi inquadrati come dipendenti. Infatti, l’articolo 6, lettera d), della legge n. 413/1984, esclude espressamente i “marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore”, specificando che “nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni”. Sulla base del vigente assetto normativo sopra descritto, pertanto, l'armatore e il proprietario- armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all’iscrizione previdenziale secondo il regime disciplinato dalla legge n. 250/1958, anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo. Viceversa, gli eventuali altri marittimi componenti l’equipaggio, che non siano anche soci della società di pesca, debbono essere assicurati ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 413/1984, in quanto dipendenti dell’armatore. Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa previdenziale del settore della piccola pesca e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, con particolare riferimento agli armatori, come sopra individuati, che utilizzano imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale dei soci di società di persone nel regime previdenziale della legge n. 250/1958, effettuati d’ufficio dall’Istituto, avranno effetto con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente circolare, ove si tratti di rapporti già instaurati nell’ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la qualifica di armatori. 3. Istruzioni operative Con riferimento alle modalità per l’iscrizione da parte del lavoratore autonomo, si segnala che dovrà essere presentata alla Struttura Inps territorialmente competente domanda di iscrizione allegando la seguente documentazione: - se pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958 addetto alla pesca marittima costiera: generalità del richiedente; autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’articolo 115 del Codice della navigazione tenute dalla Capitaneria di Porto; denominazione e matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca; estremi della licenza di pesca; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e prevalente con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda; - se pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958 addetto alla pesca nelle acque interne: generalità del richiedente; estremi della licenza di pesca professionale; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e prevalente; dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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La legge 250/1958 disciplina il regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, applicabile a soggetti autonomi, cooperativisti e soci di società di persone, purché esercitino l'attività senza subordinazione su natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda. Commercialisti e consulenti del lavoro devono distinguere tra l'iscrizione al regime della legge 250/1958 e quello della legge 413/1984 (previdenza marinara), considerando la qualifica di armatore, la forma giuridica della società di pesca e il carattere autonomo versus dipendente del rapporto lavorativo.

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