Quali sono le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai nel 2019 e come variano in base al tipo di azienda?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 37/2019 stabilisce le aliquote contributive dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dalle aziende agricole che impiegano operai a tempo determinato e indeterminato. Per le aziende agricole generiche, l'aliquota complessiva è fissata al 29,10% (di cui 8,84% a carico del lavoratore), mentre per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale (trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli e alimentari) l'aliquota sale al 32,30% (sempre con 8,84% a carico del lavoratore).
La normativa si applica secondo le disposizioni del D.lgs 16 aprile 1997, n. 146, che prevede aumenti annuali di 0,20 punti percentuali fino al raggiungimento di una soglia massima del 32%, a cui si aggiunge un incremento dello 0,30% stabilito dalla legge 296/2006. Per quanto riguarda i contributi INAIL, rimangono invariati al 10,1250% per l'assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l'addizionale.
La circolare prevede inoltre agevolazioni per zone tariffarie: i territori non svantaggiati beneficiano di una riduzione del 100%, le zone montane del 75% (applicando il 25% dell'aliquota), e i territori svantaggiati del 68% (applicando il 32% dell'aliquota). Queste agevolazioni non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978.
Per i commercialisti e le aziende agricole, è fondamentale verificare la corretta classificazione aziendale (generica o con processi industriali) e l'eventuale appartenenza a zone tariffarie agevolate, poiché ciò incide direttamente sul calcolo dei versamenti contributivi mensili e annuali.
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Riferimento normativo
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 07/03/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 37
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a
tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate,
per l’anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che
impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed
assimilati.
INDICE:
1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di
tipo industriale
3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2019 per gli operai agricoli
dipendenti
4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2019
1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore
dell’agricoltura si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs
16 aprile 1997, n. 146. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede che, a decorrere dal
1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a
carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si
deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in
quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2019, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura
complessiva del 29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e
massimali di legge.
2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi
produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali
previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2019, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata
nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2019 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo
28, comma 3, del D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi
per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2019
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2019,non hanno
subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere
fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori Misura agevolazione Aliquota applicata
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) - 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 37/2019 è il riferimento normativo per le aliquote contributive FPLD applicate al settore agricolo, disciplinando la contribuzione per operai dipendenti secondo il D.lgs 146/1997 e la legge 296/2006. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare correttamente i contributi dovuti, le agevolazioni territoriali, i minimali e massimali di legge, nonché la distinzione tra aziende agricole generiche e quelle con processi produttivi industriali, con particolare attenzione ai versamenti INAIL e alle zone tariffarie montane e svantaggiate.
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