Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 37/2019

Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2019

Pubblicato: 06/03/2019 In vigore dal: 06/03/2019 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai nel 2019 e come variano in base al tipo di azienda?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 37/2019 stabilisce le aliquote contributive dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dalle aziende agricole che impiegano operai a tempo determinato e indeterminato. Per le aziende agricole generiche, l'aliquota complessiva è fissata al 29,10% (di cui 8,84% a carico del lavoratore), mentre per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale (trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli e alimentari) l'aliquota sale al 32,30% (sempre con 8,84% a carico del lavoratore).

La normativa si applica secondo le disposizioni del D.lgs 16 aprile 1997, n. 146, che prevede aumenti annuali di 0,20 punti percentuali fino al raggiungimento di una soglia massima del 32%, a cui si aggiunge un incremento dello 0,30% stabilito dalla legge 296/2006. Per quanto riguarda i contributi INAIL, rimangono invariati al 10,1250% per l'assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l'addizionale.

La circolare prevede inoltre agevolazioni per zone tariffarie: i territori non svantaggiati beneficiano di una riduzione del 100%, le zone montane del 75% (applicando il 25% dell'aliquota), e i territori svantaggiati del 68% (applicando il 32% dell'aliquota). Queste agevolazioni non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978.

Per i commercialisti e le aziende agricole, è fondamentale verificare la corretta classificazione aziendale (generica o con processi industriali) e l'eventuale appartenenza a zone tariffarie agevolate, poiché ciò incide direttamente sul calcolo dei versamenti contributivi mensili e annuali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 07/03/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 37 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2019 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati. INDICE: 1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole 2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale 3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2019 per gli operai agricoli dipendenti 4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2019 1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole Nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs 16 aprile 1997, n. 146. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena. Per l’anno 2019, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge. 2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006. Conseguentemente, anche per l’anno 2019, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. 3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2019 per gli operai agricoli dipendenti Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure: Contribuzione Misura Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250% Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185% 4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2019 Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2019,non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate: Territori Misura agevolazione Aliquota applicata Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) - 100% Montani 75% 25% Svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 37/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 37/2019 è il riferimento normativo per le aliquote contributive FPLD applicate al settore agricolo, disciplinando la contribuzione per operai dipendenti secondo il D.lgs 146/1997 e la legge 296/2006. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare correttamente i contributi dovuti, le agevolazioni territoriali, i minimali e massimali di legge, nonché la distinzione tra aziende agricole generiche e quelle con processi produttivi industriali, con particolare attenzione ai versamenti INAIL e alle zone tariffarie montane e svantaggiate.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →