Quali sono i termini di versamento prorogati per la contribuzione volontaria INPS relativa al periodo 2020 a causa dell'emergenza COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 34/2021 introduce una proroga eccezionale per i versamenti della contribuzione volontaria dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Normalmente, secondo il decreto legislativo 184/1997, i contributi volontari devono essere versati entro il trimestre successivo a quello di riferimento, con termini perentori e senza possibilità di dilazione. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, questa circolare deroga a tale regola permettendo il versamento tardivo dei contributi volontari, purché effettuato entro due mesi dalla scadenza naturale e comunque entro il 28 febbraio 2021. La proroga riguarda tutti i contributi volontari riferiti al periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, inclusi quelli relativi al mese di gennaio (un solo giorno), ai mesi di febbraio e marzo, e al secondo e terzo trimestre dell'anno 2020. Le strutture territoriali INPS sono tenute a validare i versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini ordinari, purché rientrino nella finestra temporale della proroga, senza applicare maggiorazioni di interessi.
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Riferimento normativo
Proroga della scadenza dei versamenti della contribuzione volontaria dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 34
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Proroga della scadenza dei versamenti della contribuzione volontaria
dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla proroga della
scadenza dei versamenti della contribuzione volontaria, dovuti per il periodo
dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, disposta dall’articolo 13-undecies
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La legge 18 dicembre 2020, n. 176 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” - ha introdotto, nel citato decreto-legge, l’articolo 13-undecies,
che, in materia di contribuzione volontaria, dispone quanto segue: “In via eccezionale, in
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti
dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre
2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e
comunque entro il 28 febbraio 2021.”
La norma in parola prevede, dunque, in via del tutto eccezionale, che i contributi volontari,
dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, possano essere versati entro i
due mesi successivi alla scadenza naturale - e comunque entro il 28 febbraio 2021 – ed
introduce, pertanto, una deroga all’articolo 8, comma 3, del decreto-legislativo 30 aprile 1997,
n. 184.
Tale ultimo articolo, tuttora in vigore, stabilisce i seguenti principi:
- il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la
contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato;
- la contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio
dell’autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il
trimestre successivo a tale data;
- i termini di cui sopra sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza
maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al trimestre
immediatamente precedente la data del pagamento.
Da ciò consegue che, eccezionalmente e in considerazione dell’emergenza epidemiologica in
atto, in caso di pagamento tardivo – rispetto ai termini decadenziali di cui al citato articolo 8,
come sopra richiamati - della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo
dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le Strutture territoriali dovranno provvedere a
validare il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza
naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.
Sono ricompresi nella proroga in analisi i contributi volontari riferiti:
- al 31 gennaio dell’anno 2020 (solo 1 giorno- con riferimento alle gestioni la cui contribuzione
è espressa in giorni);
- ai mesi di febbraio e marzo dell’anno 2020;
- al secondo e al terzo trimestre dell’anno 2020.
Restano ferme tutte le altre indicazioni di carattere generale fornite con precedenti circolari e
messaggi.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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La Circolare INPS 34/2021 è il riferimento normativo per chi deve gestire contributi volontari, versamenti tardivi e scadenze fiscali relative al periodo COVID-19. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per comprendere le deroghe ai termini perentori di versamento, la validazione dei pagamenti in ritardo e le modalità di regolarizzazione della contribuzione volontaria secondo il decreto legislativo 184/1997.
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