Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e i costi che l'INPS applica per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti tramite la convenzione con CONFSAL F.I.S.A.L.S.?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 31/2017 disciplina la convenzione stipulata tra l'INPS e la CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti iscritti all'associazione sindacale. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori, ma mantiene natura volontaria: l'INPS non è tenuto all'esazione coattiva del contributo associativo. L'associazione trasmette all'INPS i dati degli associati tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali" e contemporaneamente invia le deleghe cartacee sottoscritte alle strutture territoriali competenti, che procedono alla validazione mediante riscontro. I costi applicati sono: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per gestione revoca deleghe, € 0,17 per gestione singolo modello F24. L'INPS corrisponde all'associazione gli importi riscossi al netto delle spese secondo un calendario trimestrale (31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre), previa verifica della regolarità contributiva dell'associazione stessa.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 21/02/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 31
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei
coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968,
n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento
alla Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e
dei coltivatori diretti.
In data 11 gennaio 2017 tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) è stata stipulata una convenzione (all. n. 1), ai
sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, approvata con
determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi
obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai
contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria
della stessa.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Direzione centrale sistemi
informativi e tecnologici via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione
deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute,
chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno
revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a
loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le
corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del
documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe
acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe
cartacee ricevute.
Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di
Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta
all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente
pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di
revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione
della revoca stessa.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati, con Determinazione
presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014 .
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line
(una tantum annuale) € 2,20
Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
Gestione singolo modello F24 € 0,17
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Clausola di salvaguardia
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso
terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione
stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione,
che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice
presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a
danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei
mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione
cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la
necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di
rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale
documentazione a supporto.
Si comunica che la sede della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) è in Roma – Piazza di Villa Carpegna n. 58.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi,
effettuate per conto della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.), si istituisce il seguente conto:
GPN25180 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per
conto della la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL
F.I.S.A.L.S.).
In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale
per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati:
GPN35180 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, riscossi per conto della la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.).
GPN11180 – Debito v/Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confsal
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) saranno
curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e
Servizi Fiscali.
Nell’allegato n.2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
i"
CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) È LA CONFSAL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI
LAVORATORI STANIERI (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) PER LA RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI
COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12
MARZO 1968, n. 334.
i
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni .effetto di legge,
TRA
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma,
via Ciro i! grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del
Direttore centrale Organizzazione, Dr.ssa Cristina Deidda, giusta determinazione
presidenziale n. 181/2015;
- la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stanieri (CONFSAL
F.I.S.A.L.S.) con sede in Roma (RM), Piazza di Villa Carpegna n. 58, codice fiscale
97383450588, rappresentato dalla Sig.ra Ester Spalenza nato a ~ - > i"-, il
' "\ codice fiscale $~ . giusta procura speciale in data
30/11/2016, che in copia si allega al prèseTite atto sotto la lettera "A"
(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");
PREMESSO
- che, ai sensi dell'art.-11 comma 1 della legge 12 marzo 1968 n. 334, il Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale può autorizzare il Servizio per i Contributi Agricoli
Unificati (SCAU) - oggi l'INPS in forza dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n.
724 - alla riscossione, per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, dei contributi associativi alle stesse
dovuti dagli iscritti;
• che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge 12 marzo 1968 n. 334, i rapporti tra
l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre
all'approvazione del Ministero del .Lavoro e della Previdenza Sociale;
VISTI
la determinazione presidenziale dell'INPS n. 181 in data 22 dicembre 2015;
il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione presidenziale
delKINPS n. 1590 in data 8 febbraio 2016;
; J'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334;
il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi
e contributi;
il decreto interministeriale 30 gennaio 2015J emanato in attuazione dell'ari.
4, rubricato «Semplificazioni in materia dì Documento Unico di Regolarità
Contributiva», del D.L 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n: 78;
il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei
dati personali;
la nota prot. 22499 in data 09 dicembre 2015.con la quale il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione
sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
la nota prot. 962 in data 25 gennaio 2016 con la quale il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di
esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;
CONSIDERATO
che il servizio dì esazione di cui sopra non interferisce con le attività
istituzionali dell'Istituto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi dell'ari. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida
all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli imprenditori agricoli e i
coltivatori diretti iscritti all'Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta
esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle
assicurazioni I.V.S..
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà
effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.
A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile
ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota
associativa-e l'Associazione destinataria della stessa.
i dati saranno consumabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale
i Agricoli.
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo
associativo stesso.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La quota del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente
convenzione è stabilito dall'Associazione in misura fissa o percentuale e
differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica all'Istituto.
Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno
efficacia, previa notifica aH'Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di
ricezione della stessa.
ARTICOLO 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
i
L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente
convenzione, avverrà con le seguenti modalità.
L'Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS via Internet,
tramite il portale "Servizi per l'Agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati
identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote.
Questi dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente
per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:
indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
codice fiscale e partita I.V.A;
denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.
L'Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri
associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura
INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla
riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d'identità,
sottoscritte dagli associati secondo un fac-simile concordato con l'INPS.
Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione
delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddettojioctale, mediant
riscqntro con le deleghe cartacee ricevute.
Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso
^;.. 50ggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di
;
"""effetti la. prima delega pervenuta all'ufficio dell'INPS territorialmente
competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la
revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le "deleghe
telematiche", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati
dei propri archivi.
Le delega produrrà effetti per riNPS dalla prima tariffazione utile dalla data di
ricezione delia stessa.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente
tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale
comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata
all'Associazione competente.
L'Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4, dovrà
notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione
della quota associativa.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato
della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota
associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa e
contestualmente ne darà comunicazione all'Associazione interessata a mezzo
posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalla prima tariffaztófje-x.
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utile, in assenza di nuova delega.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L'INPS" Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare
quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove
dovute all'Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30
settembre.
I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità
contributiva, sull'IBAN relativo al conto corrente intestato all'Associazione. In
caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall'Istituto gli
importi a debito.
Contestualmente, l'INPS fornirà all'associazione, su supporto telematico,
l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.
%v
i occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un
apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:
l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione
contributiva di riferimento;
l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al
successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula
della presente convenzione;
l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio precedente.
Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvedere a
trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e
cancellazioni.
ARTICOLO 7
Costi
r
L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per
l'espletamento dei servizio di riscossione.
Per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli
e dei coltivatori diretti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati
stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23
dicembre 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per
l'esercizio 2014.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line
(una tantum annuale) € 2,20
Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99
Gestione singolo modello F24 € 0,17
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta,
a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla
stessa comunicazione.
L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni i ai
precedenti commi del presente articolo.
&/
1°
ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia ^
L'INPS è esonerato - e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e
qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della
presente convenzione e in particolare verso gli imprenditori agricoli e i \
coltivatori diretti aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione^\^y_
?/^pelia loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4. In specie,
x^S/l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
5^ pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante,
sulle sómme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a
pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui
all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie
conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della
delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare
all'interessato la ritenuta operata.
L'A$sociazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota
specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto
o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui
all'ARTICOLO 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui
sopra saranno determinate quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa sui compensi professionali.
L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio
giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione,
deli'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei.
corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte
dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla
stipula della presente convenzione.
L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla
presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregojarità^
o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione. ^r^^Lj;^
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ARTICOLO 9 ( R.v/- .-—I*• •* >
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Disposizioni in materia di protezione dei dati persona
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrup
osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli
adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e
dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della
presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa
previsti e si impegnano affinchè le informazioni non vengano divulgate,
a i-a I fino
impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che,
'•operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo
quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
ARTICOLO 10
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione entrerà in vigore al 'termine degli adempimenti
amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni
dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero dei lavoro e
delle politiche sociali.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un
ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.
L' Associazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno
sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)
ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza
di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di
scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o
comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti,
da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta
elettronica certificata.
Il recesso avrà efficacia da! primo gennaio dell'anno successivo a quello nel
corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere
inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l'invio venga effettuato oltre
tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno
successivo a quello dell'invio.
L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità
telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generajitè^—--.
di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella pregate—7^^
v
convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto/s?/ ftSs£&ò\&\
/3s/ StvfL/lNLt^i i -*
fu-/ tofcr È-yti M
ARTICOLO 11
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata
esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso
fv.
/•£*
sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari
y in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano
opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 12
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad
essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del
Foro di Roma. , ,
ARTICOLO 13
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la
normativa vigente.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.
(INPS) (CONFSAL F.I.S.A.LS.)
II Direttore Centrale Il Rappresentante legale
Organizzazione
Dif.ssp Cristina Deìdda CONFSAL F.I.S.A.LS,
Sede Legale:
Piazza di Villa Carpegna, 58
00165 ROMA (RM)
Sede Operativa:
^RLSJLLS.
ViaBtg.VaILeogra.38
36100 VIGENZA (VI)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1343: e- 1342 del codice civile,
l'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le
disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1
(Oggetto), ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota
associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota
associativa) ARTICOLO 7 (Costi), ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia),
f
ARTICOLO 9 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali),
ARTICOLO 10 (Entrata in vigore, durata e recesso), ARTICOLO ll(Revisioni e
integrazioni) ARTICOLO 12 (Foro competente).
(CONFSAL F.I.S.A.LS.)
Il Rappresentante legale
CONFSAL F.I.S.A.L.S.
Sede Legale:
Piazza di Villa Carpegna, 58
00165 ROMA (RM) .
VRLSJLLS.
Sede Operativa:
VaBtg.ValLeogra.38
36100 VIGENZA (VI)
II sottoscritto PALMERI FILIPPO, nato a \^ '.-'"t-o •""••} i! 2-, _, . -~ , codice
fiscale rL Vr'-f^VAc. ^ " \ in qualità di Legale Rappresentante, delegato alla
sottoscrizione di convenzioni con l'INPS di GONFSAL FISALS, codice fiscale
97383450588
CONFERISCE A
Spajenza _Ester,^ nata a ' . ;- - o codice fiscale
PROCURA SPECIALE
a sottoscrivere in nome, per conto e nell'interesse della predetta associazione
la seguente convenzione: convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e CONFSAL FISALS per la riscossione dei contributi L. 334-68 colt.dir.
Vicenza, lì 30 Novembre 2016 (firma)
CONF3ALF.I.SJU.S.
Sede Legato:
VIaBtfl.yaJL90flra,38
36100 VIGENZA (VI)
Documenti da allegare:
1) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale che
conferisce la procura;
2) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso dì validità del soggetto a cui viene
conferita la procura.
Il Sottoscritto PALMERI FILIPPO, nato a - — , 'r-} i{ ~.., _, -„ , codice
fiscale ru Y?-"^v,- , u , in qualità di Legale Rappresentante, delegato alla
sottoscrizione di convenzioni con l'INPS di GONFSAL FISALS, codice fiscale
97383450588
CONFERISCE A
Spajenza Ester, nata a ' , r. - =. -o, codice fiscale
PROCURA SPECIALE
a sottoscrivere in npffie, per conto e nell'interesse della predetta associazione
ia seguente convenzione: convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e CONFSAL FISALS per la riscossione dei contributi L. 334-68 colt.dir.
Vicenza, lì 30 Novembre 2016 (firma)
COWFSJU.F.I.SJLLS.
Sede Legate
ViaBto.ValUoora,38
36100 VIGENZA (V!)
Pocumpnti da allegare:
1) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento In corso di' validità del rappresentante legale che
[ conferisce la procura;
2) fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di
conferita I» n^o.-—
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La convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. riguarda la riscossione unificata di contributi associativi per agricoltori, disciplinata dall'art. 11 della legge 334/1968 e dal D.Lgs. 241/1997 sulla riscossione unificata di tributi e contributi. Commercialisti e consulenti agricoli devono conoscere le modalità di gestione delle deleghe sindacali, i costi di riscossione, le procedure di revoca e i termini di versamento per garantire la corretta contabilizzazione nei bilanci aziendali e la regolarità contributiva presso l'INPS.
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