Quali sono l'aliquota contributiva e il contributo mensile dovuti dai pescatori autonomi nel 2024?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 29/2024 disciplina gli obblighi contributivi dei pescatori autonomi iscritti al Fondo di Previdenza Lavoratori Dipendenti (FPLD) secondo la legge 250/1958. L'aliquota contributiva rimane ferma al 14,90% per l'anno 2024, invariata dal 2014, e viene applicata sulla retribuzione convenzionale giornaliera di 31,60 euro (mensile: 790,00 euro su 25 giorni). Il contributo mensile lordo risultante è di 117,71 euro, suddiviso in 0,87 euro di base e 116,84 euro di adeguamento.
Per le imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, è previsto uno sgravio contributivo del 44,32% (ridotto dal precedente 45,07%), che riduce il contributo mensile netto a 65,54 euro. Questo beneficio, introdotto dalla legge 388/2000 e successivamente modificato dalle leggi di bilancio 2018 e 2020, rappresenta un'agevolazione significativa per il settore della piccola pesca.
Inoltre, i pescatori autonomi versano un contributo aggiuntivo di maternità pari a 0,62 euro mensili, riscosso congiuntamente al contributo IVS. La retribuzione convenzionale è stata adeguata del 5,4% rispetto all'anno precedente, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra i periodi gennaio 2022-dicembre 2022 e gennaio 2023-dicembre 2023.
Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il 16 di ogni mese. L'INPS comunicherà direttamente agli assicurati i dati necessari per il pagamento, e non invierà modelli F24 ai pescatori titolari di partita IVA, in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 223/2006.
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Riferimento normativo
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 06/02/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 29
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2024
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2024, le
aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e
illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
INDICE
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
4. Riscossione del contributo di maternità
5. Modalità di versamento
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non sono associati in
cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare
all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura
del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
associati in cooperativa.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +5,4%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio
2022 - dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023.
Pertanto, per l’anno 2024, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori
soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:
Anno 2024 Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera € 31,60
Misura mensile (25gg) € 790,00
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per l’anno 2024, i contributi dovuti dai
pescatori autonomi.
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, emanato in
attuazione dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 27,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti
percentuali; tale incremento è stato applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni
a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2024 nei confronti dei
pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Tale aliquota risulta determinata come segue:
Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione
Base 0,11 0,007383
Adeguamento 14,79 0,992617
Totale 14,90 1
Il contributo mensile per l'anno 2024, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla
retribuzione convenzionale, è pari a 117,71 euro così suddiviso:
F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,87
Adeguamento € 116,84
Totale € 117,71
3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione, in favore delle
imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del
70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), aveva
disposto che: “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano
la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo
11 della legge n. 388/2000 con le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Successivamente l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
Bilancio 2020), ha stabilito che: “A decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
A decorrere dal mese di gennaio 2024, quindi, le imprese in questione possono fruire del
beneficio spettante nella seguente misura percentuale del:
44,32%.
Conseguentemente, nell’anno 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione,
deve essere corrisposto in misura pari a 65,54 euro così suddiviso:
F.P.L.D. Contributo mensile
Base € 0,48
Adeguamento € 65,06
Totale € 65,54
4. Riscossione del contributo di maternità
Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto
all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di
cui alla legge n. 250/1958, e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il
versamento di un contributo, la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo
12, terzo comma, della legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto
all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro.
Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
5. Modalità di versamento
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere
effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’Istituto provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il
versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2024.
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei
modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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La Circolare INPS 29/2024 è il riferimento normativo per aliquote contributive, retribuzione convenzionale e versamenti mensili dei pescatori autonomi iscritti al FPLD secondo la legge 250/1958. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per calcolare contributi IVS, agevolazioni fiscali sulla pesca costiera, sgravi contributivi del 44,32% e obblighi di versamento entro il 16 di ogni mese, nonché per gestire il contributo di maternità e gli adeguamenti ISTAT annuali.
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