Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 27/2018

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2018

Pubblicato: 11/02/2018 In vigore dal: 11/02/2018 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive IVS per artigiani e commercianti nel 2018 e come si calcola il contributo sul minimale di reddito?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 27/2018 stabilisce che per l'anno 2018 le aliquote contributive IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) per artigiani e commercianti sono pari al 24% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti/coadiutori over 21, mentre scendono al 21% per i collaboratori fino ai 21 anni. Per i commercianti si aggiunge lo 0,09% di aliquota aggiuntiva per l'indennizzo di cessazione attività. Il minimale di reddito annuo su cui calcolare il contributo è stato fissato a €15.710,00, determinato applicando l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (1,1%) rispetto all'anno precedente.

Il contributo sul minimale rappresenta l'importo minimo dovuto indipendentemente dal reddito effettivo prodotto. Per i titolari e coadiuvanti over 21, il contributo annuale sul minimale è di €3.777,84 per gli artigiani e €3.791,98 per i commercianti (comprensivo della contribuzione maternità di €7,44). Questi importi sono suddivisi in quattro rate mensili da versare entro scadenze specifiche (maggio, agosto, novembre e febbraio).

Il contributo è calcolato individualmente per ogni soggetto operante nell'impresa, non globalmente sull'azienda. Inoltre, il contributo sul minimale rappresenta solo un acconto: se il reddito effettivo supera il minimale, è dovuto un ulteriore contributo a conguaglio fino al raggiungimento del massimale imponibile (€77.717,00 per chi aveva anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

La normativa prevede agevolazioni specifiche: riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 già pensionati, esenzione dal minimale per affittacamere e produttori di assicurazione, e regime agevolato con riduzione del 35% per i soggetti che rispettano i requisiti della legge 190/2014.

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Riferimento normativo

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2018

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 12/02/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 27 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2018 SOMMARIO: 1. Premessa 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale 4. Massimale imponibile di reddito annuo 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo 8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 9. Termini e modalità di versamento 1. Premessa L’articolo 24, comma 22, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento, per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2018, sono pari alla misura del 24 %. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2018, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017. Conseguentemente, per l'anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.710,00. Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2018 (€48,20) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue: Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 24 % 24,09 % 21 anni coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21 % 21,09 % La riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso: Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / 3.777,84 (3.770,40 IVS 3.791,98 (3.784,54 IVS coadiutori di età superiore ai 21 anni + 7,44 maternità) + 7,44 maternità) coadiuvanti / coadiutori di età non 3.306,54 (3.299,10 IVS 3.320,68 (3.313,24 IVS superiore ai 21 anni + 7,44 maternità) + 7,44 maternità) Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a: Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / 314,82 (314,20 IVS + 316,00 (315,38 IVS coadiutori di età superiore ai 21 anni 0,62 maternità) +0,62 maternità) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore 275,55 (274,93 IVS + 276,72 (276,10 IVS + ai 21 anni 0,62 maternità) 0,62 maternità) Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale Il contributo per l’anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2018 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.710,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.630,00. Per i redditi superiori a € 46.630,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue: scaglione di Artigiani Commercianti reddito titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di fino a 24 % 24,09 % età superiore ai 21 anni 46.630,00 da 46.630,00 25 % 25,09 % coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 fino a 21 % 21,09 % anni 46.630,00 da 46.630,00 22 % 22,09 % Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018 (si veda in proposito il seguente punto 5). 4. Massimale imponibile di reddito annuo. Come è noto, il comma 4 dell’articolo 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2018 pari a € 46.630,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l'anno 2018, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 77.717,00 (€46.630,00 più € 31.087,00). Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa. Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2018, a € 101.427,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue: lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / 18.962,95 19.032,90 coadiutori di età superiore ai 21 anni (46.630,00*24% (46.630,00*24,09 % +31.087,00*25%) +31.087,00*25,09%) 16.631,44 16.701,39 coadiuvanti / coadiutori di età non (46.630,00*21% (46.630,00*21,09% superiore ai 21 anni +31.087,00*22%) +31.087,00 *22,09%) Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / 24.890,45 24.981,73 coadiutori di età superiore ai 21 anni (46.630,00*24% (46.630,00*24,09 % +54.797,00*25%) +54.797,00*25,09%) coadiuvanti / coadiutori di età non 21.847,64 21.946,36 superiore ai 21 anni (46.630,00*21% (46.630,00*21,09% +54.797,00*22%) +54.797,00*22,09%) 5. Contribuzione a saldo Ai sensi della legge n. 438/92 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019). In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2 del d.l. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo la circolare n. 104/2017), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi. Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente. Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003. 6. Imprese con collaboratori Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità: a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233). 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili. 8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2018, con la medesima portata già illustrata con la circolare n. 35/2016 per l’anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio. Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/2015 e la circolare n. 35/2016 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue. Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare n. 35/2016), si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. 9. Termini e modalità di versamento I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018. Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità “Dati del mod. F24” contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Per ulteriori informazioni si rinvia ai messaggi n. 5769/12 e n. 11762/13. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La Circolare INPS 27/2018 disciplina le aliquote contributive IVS, il minimale di reddito e il massimale imponibile per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare correttamente i contributi previdenziali, le scadenze di versamento tramite modello F24, e le agevolazioni contributive previste per specifiche categorie di lavoratori autonomi. La normativa si coordina con le disposizioni sulla contribuzione a saldo, il reddito d'impresa e le imprese familiari.

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