Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 26/2022

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022

Pubblicato: 15/02/2022 In vigore dal: 15/02/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2022?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 26/2022 aggiorna annualmente gli importi massimi di vari ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione) che per i disoccupati. A partire dal 1° gennaio 2022, è stato introdotto un unico massimale per la cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e per l'assegno di integrazione salariale del FIS, pari a 1.222,51 euro lordi (1.151,12 netti), che prescinde dalla retribuzione mensile del lavoratore e viene rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, il massimale è aumentato del 20% a 1.467,01 euro lordi.

Per i fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo, rimangono in vigore massimali differenziati per fasce retributive. Le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ALAS) hanno un massimale mensile di 1.360,77 euro per il 2022, calcolato su una retribuzione di riferimento di 1.250,87 euro. L'ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) varia tra un minimo di 254,75 euro e un massimo di 815,20 euro mensili.

Questi importi riguardano direttamente aziende, professionisti del settore creditizio e lavoratori autonomi dello spettacolo, nonché i beneficiari delle prestazioni di disoccupazione. La circolare è vincolante per gli uffici INPS nel liquidare le prestazioni e rappresenta il riferimento normativo per il calcolo corretto dei trattamenti durante l'anno 2022.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Coordinamento Generale Statistico Attuariale Roma, 16/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 26 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022 SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. INDICE 1. Premessa 2. Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del FIS 3. Fondo Credito a) Assegno di integrazione salariale b) Assegno emergenziale 4. Fondo Credito Cooperativo a) Assegno emergenziale 5. Indennità di disoccupazione NASpI 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL 7. Indennità di disoccupazione agricola 8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) 9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) 10. Assegno per attività socialmente utili 1. Premessa L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, del decreto citato, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, sono state illustrate, tra l’altro, le linee di indirizzo e le prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tra le principali modifiche, si segnala l’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 234/2021 che, dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, introduce il comma 5-bis che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabilisce il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Pertanto, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 2. Cassa integrazione ordinaria (CIGO),cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del FIS Nella tabella che segue, si riporta l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2022, che, come già evidenziato, prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento. L’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%. Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.222,51 1.151,12 Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue. Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) Importo lordo (euro) Importo netto (euro) 1.467,01 1.381,34 La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Fondo Credito a) Assegno di integrazione salariale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. Massimali assegno di integrazione salariale Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.225,74 1.208,83 Compresa tra 2.225,74 – 3.518,34 1.393,33 Superiore a 3.518,34 1.760,23 b) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del citato D.I., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale Retribuzione Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione tabellare annua del 5,84% (art. 26, L. del 5,84% (art. 26, L. lorda (euro) n.41/1986) (euro) n.41/1986) (euro) Inferiore a 2.489,77 2.344,37 42.624,09 Compresa tra 2.804,71 42.624,09 – 56.083,49 Superiore a 3.925,53 56.083,49 4. Fondo Credito Cooperativo a) Assegno emergenziale Si riportano i massimali mensili previsti all’articolo 12, comma 3, del D.I. n. 82761/2014 per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2022, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi. L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens. Massimali assegno emergenziale Fascia retributiva Importo al lordo della riduzione Importo al netto della riduzione (euro) del 5,84% (art. 26, L. n. del 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) 41/1986) (euro) Fino a 2.387,97 2.248,51 40.294,43 Superiore a 3.211,88 40.294,43 e fino a 56.200,13 Superiore 3.735,72 a 56.200,13 5. Indennità di disoccupazione NASpI Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 a 1.250,87 euro per il 2022. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro. 6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.250,87 euro per il 2022. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro. 7. Indennità di disoccupazione agricola Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2021, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 7 del 21 gennaio 2021 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a 1.199,72 euro (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a 998,18 euro (quanto al massimale più basso). 8. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.250,87 euro per il 2022. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro. 9. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell’anno 2022 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.299,76 euro. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020 l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2022 non può essere di importo inferiore a 254,75 euro e non può superare l’importo di 815,20 euro. 10. Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2022, a 607,25 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La Circolare INPS 26/2022 è il riferimento principale per commercialisti e consulenti del lavoro che devono gestire cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS), assegni di integrazione salariale, indennità NASpI, DIS-COLL e ALAS, nonché ISCRO e prestazioni per attività socialmente utili. Gli importi massimi sono rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e si applicano indistintamente a tutti i lavoratori, prescindendo dalla retribuzione mensile di riferimento per i trattamenti in costanza di rapporto. Le aziende del settore edile, lapideo e creditizio devono prestare attenzione alle specifiche maggiorazioni previste dalla normativa.

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