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Circolare INPS 26/2021

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021

Pubblicato: 15/02/2021 In vigore dal: 15/02/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti nel 2021 e come si calcola la rata mensile?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 26/2021 disciplina le modalità di pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS, secondo quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. Questa normativa consente ai professionisti di dilazionare il pagamento dell'onere di ricongiunzione in più rate mensili, anziché versarlo in un'unica soluzione.

Per l'anno 2021, a causa della variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo nel 2020 (-0,3%), gli oneri di ricongiunzione possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi. Normalmente, il pagamento rateale prevede una maggiorazione di interessi annui composti calcolati sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT; tuttavia, poiché tale variazione è negativa, non viene applicata alcuna maggiorazione.

Il calcolo della rata mensile è semplice: si moltiplica l'importo totale dell'onere di ricongiunzione per il coefficiente corrispondente al numero di rate desiderate, reperibile nella Tabella I/2021 allegata. Ad esempio, per 12 rate il coefficiente è 0,083333333, quindi la rata mensile sarà pari all'onere totale moltiplicato per questo valore.

Nel caso in cui il professionista interrompa il versamento delle rate prima di estinguere completamente il debito, può determinare l'importo residuo da versare in unica soluzione utilizzando la Tabella II/2021, moltiplicando la rata mensile per il coefficiente corrispondente al numero di rate ancora dovute.

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Riferimento normativo

Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Statistico Attuariale Roma, 16/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 26 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.3 OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021 SOMMARIO: Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, e tenuto conto della variazione negativa dell’indice dei prezzi al consumo per il 2020, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione. In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (cfr., per le domande presentate nel corso dell’anno 2020, la circolare n. 30 del 21 febbraio 2020). Ciò premesso, il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2020 è negativo ed è pari a -0,3%. Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021. Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 45/1990, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2021, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (Allegato n. 3). Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 ISTRUZIONI ED ESEMPI a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione. L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2021 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento. b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito. Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2021 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato. ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Tab. I/2021 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità Numero Importo mensile Numero Importo mensile Numero Importo mensile rate della rata rate della rata rate della rata 1 41 0,024390244 81 0,012345679 2 0,500000000 42 0,023809524 82 0,012195122 3 0,333333333 43 0,023255814 83 0,012048193 4 0,250000000 44 0,022727273 84 0,011904762 5 0,200000000 45 0,022222222 85 0,011764706 6 0,166666667 46 0,021739130 86 0,011627907 7 0,142857143 47 0,021276596 87 0,011494253 8 0,125000000 48 0,020833333 88 0,011363636 9 0,111111111 49 0,020408163 89 0,011235955 10 0,100000000 50 0,020000000 90 0,011111111 11 0,090909091 51 0,019607843 91 0,010989011 12 0,083333333 52 0,019230769 92 0,010869565 13 0,076923077 53 0,018867925 93 0,010752688 14 0,071428571 54 0,018518519 94 0,010638298 15 0,066666667 55 0,018181818 95 0,010526316 16 0,062500000 56 0,017857143 96 0,010416667 17 0,058823529 57 0,017543860 97 0,010309278 18 0,055555556 58 0,017241379 98 0,010204082 19 0,052631579 59 0,016949153 99 0,010101010 20 0,050000000 60 0,016666667 100 0,010000000 21 0,047619048 61 0,016393443 101 0,009900990 22 0,045454545 62 0,016129032 102 0,009803922 23 0,043478261 63 0,015873016 103 0,009708738 24 0,041666667 64 0,015625000 104 0,009615385 25 0,040000000 65 0,015384615 105 0,009523810 26 0,038461538 66 0,015151515 106 0,009433962 27 0,037037037 67 0,014925373 107 0,009345794 28 0,035714286 68 0,014705882 108 0,009259259 29 0,034482759 69 0,014492754 109 0,009174312 30 0,033333333 70 0,014285714 110 0,009090909 31 0,032258065 71 0,014084507 111 0,009009009 32 0,031250000 72 0,013888889 112 0,008928571 33 0,030303030 73 0,013698630 113 0,008849558 34 0,029411765 74 0,013513514 114 0,008771930 35 0,028571429 75 0,013333333 115 0,008695652 36 0,027777778 76 0,013157895 116 0,008620690 37 0,027027027 77 0,012987013 117 0,008547009 38 0,026315789 78 0,012820513 118 0,008474576 39 0,025641026 79 0,012658228 119 0,008403361 40 0,025000000 80 0,012500000 120 0,008333333 ALLEGATO 3 Allegato n. 3 Tab. II/2021 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% Rate Rate Rate Coefficiente Coefficiente Coefficiente residue residue residue 1 1,000000000 41 41,000000000 81 81,000000000 2 2,000000000 42 42,000000000 82 82,000000000 3 3,000000000 43 43,000000000 83 83,000000000 4 4,000000000 44 44,000000000 84 84,000000000 5 5,000000000 45 45,000000000 85 85,000000000 6 6,000000000 46 46,000000000 86 86,000000000 7 7,000000000 47 47,000000000 87 87,000000000 8 8,000000000 48 48,000000000 88 88,000000000 9 9,000000000 49 49,000000000 89 89,000000000 10 10,000000000 50 50,000000000 90 90,000000000 11 11,000000000 51 51,000000000 91 91,000000000 12 12,000000000 52 52,000000000 92 92,000000000 13 13,000000000 53 53,000000000 93 93,000000000 14 14,000000000 54 54,000000000 94 94,000000000 15 15,000000000 55 55,000000000 95 95,000000000 16 16,000000000 56 56,000000000 96 96,000000000 17 17,000000000 57 57,000000000 97 97,000000000 18 18,000000000 58 58,000000000 98 98,000000000 19 19,000000000 59 59,000000000 99 99,000000000 20 20,000000000 60 60,000000000 100 100,000000000 21 21,000000000 61 61,000000000 101 101,000000000 22 22,000000000 62 62,000000000 102 102,000000000 23 23,000000000 63 63,000000000 103 103,000000000 24 24,000000000 64 64,000000000 104 104,000000000 25 25,000000000 65 65,000000000 105 105,000000000 26 26,000000000 66 66,000000000 106 106,000000000 27 27,000000000 67 67,000000000 107 107,000000000 28 28,000000000 68 68,000000000 108 108,000000000 29 29,000000000 69 69,000000000 109 109,000000000 30 30,000000000 70 70,000000000 110 110,000000000 31 31,000000000 71 71,000000000 111 111,000000000 32 32,000000000 72 72,000000000 112 112,000000000 33 33,000000000 73 73,000000000 113 113,000000000 34 34,000000000 74 74,000000000 114 114,000000000 35 35,000000000 75 75,000000000 115 115,000000000 36 36,000000000 76 76,000000000 116 116,000000000 37 37,000000000 77 77,000000000 117 117,000000000 38 38,000000000 78 78,000000000 118 118,000000000 39 39,000000000 79 79,000000000 119 119,000000000 40 40,000000000 80 80,000000000 120 120,000000000

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La ricongiunzione dei periodi assicurativi è disciplinata dalla legge 45/1990 e riguarda i liberi professionisti iscritti alle gestioni separate INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro utilizzano questa circolare per calcolare le rate di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, applicando i coefficienti ISTAT e gestendo la rateizzazione senza interessi nel 2021. La normativa è rilevante per professionisti che desiderano ricongiungersi a gestioni previdenziali diverse o recuperare periodi assicurativi mancanti.

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