Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 25/2021

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020

Pubblicato: 10/02/2021 In vigore dal: 10/02/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli adempimenti che le aziende agricole devono seguire per ottenere il beneficio del "trascinamento di giornate" per i braccianti nel 2020?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 25/2021 disciplina un beneficio previdenziale e assistenziale riservato ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati nel 2020. Il beneficio, chiamato "trascinamento di giornate", consente di riconoscere giornate di lavoro aggiuntive oltre a quelle effettivamente prestate, al fine di raggiungere il numero di giornate lavorate presso lo stesso datore di lavoro nell'anno precedente, ma solo se l'azienda ha subito calamità naturali o eventi eccezionali in aree dichiarate calamitate dalle Regioni. Il beneficio si applica ai lavoratori che hanno prestato almeno cinque giornate presso un'impresa agricola in zone colpite da calamità e riguarda anche piccoli coloni e compartecipanti familiari. Le aziende devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità attraverso il servizio dedicato sul sito INPS, mentre per i piccoli coloni e compartecipanti familiari è necessario inviare il modulo SC95 entro il 25 febbraio 2021 alle strutture territoriali competenti. Le strutture INPS validano le domande entro il 4 marzo 2021 verificando la corrispondenza con i decreti regionali che delimitano le aree calamitate.

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Riferimento normativo

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 11/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 25 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020. 1. Premessa L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2020, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi. 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2020 Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2020, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti. Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro. 3. Adempimenti delle aziende Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali. Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it). Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2021 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2020. Per la corretta compilazione dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009. 4. Adempimenti delle Strutture territoriali Nella Intranet, al percorso “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate. Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo “Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda. Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa selezionando l’opzione “Salva e continua”. In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto”. Le istanze sono consultabili dall’opzione del menu principale, “Consultazione dichiarazione di calamità”, da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione. Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2021. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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Il beneficio del "trascinamento di giornate" è disciplinato dall'articolo 21, comma 6, della legge 223/1991 e riguarda la previdenza agricola, l'assistenza ai braccianti e il riconoscimento contributivo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti di accesso legati alle aree calamitate, i termini di presentazione delle dichiarazioni di calamità e la validazione delle istanze per garantire la corretta iscrizione negli elenchi anagrafici INPS.

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