Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 22/2025

Pensione in Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con la valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996

Pubblicato: 22/01/2025 In vigore dal: 22/01/2025 Documento ufficiale

Come vengono valorizzati i periodi di lavoro estero anteriori al 1° gennaio 1996 per chi è iscritto solo alla Gestione separata INPS?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 22/2025 chiarisce che i periodi lavorativi svolti all'estero prima del 1996 possono essere conteggiati per ottenere la pensione in regime internazionale, anche per chi in Italia è iscritto esclusivamente alla Gestione separata. Questo vale se il lavoratore ha maturato almeno il minimale richiesto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. La valorizzazione avviene applicando i requisiti previsti per chi aveva anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, secondo le regole del sistema contributivo. In pratica, per questi lavoratori non è necessario verificare il requisito dell'importo soglia e non si applicano i criteri più stringenti del regime contributivo puro (come i 71 anni di età con 5 anni di contributi). Se il lavoratore risulta iscritto anche ad altre forme assicurative obbligatorie in Italia, i periodi esteri possono essere utilizzati attraverso gli istituti di cumulo previsti dall'ordinamento italiano (computo, cumulo, totalizzazione).

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Pensione in Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con la valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 23/01/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 22 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Pensione in Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con la valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata. INDICE 1. Premessa 2. Chiarimenti relativi alla valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 1. Premessa Con riferimento alla valorizzazione dei periodi esteri ai fini del riconoscimento della pensione in regime internazionale nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono state fornite indicazioni con il messaggio n. 4156 del 19 febbraio 2008 e con la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, paragrafo 4, lettera d), nei quali è stato chiarito che la contribuzione estera non sovrapposta può essere utilmente presa in considerazione, se necessario, per il conseguimento del diritto alla pensione nella gestione medesima in regime internazionale. A integrazione delle suddette istruzioni, con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui i periodi esteri si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996 e, in Italia, il soggetto sia iscritto alla sola Gestione separata. 2. Chiarimenti relativi alla valorizzazione dei periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 Come evidenziato al paragrafo 9 della circolare n. 82 del 1° luglio 2010, l’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 dispone che, qualora la legislazione di uno Stato membro UE preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto a pensione, l’Istituzione competente deve considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica. Al riguardo, si ritiene utile richiamare il principio generale, indicato al considerando (4) del Regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale “è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento”. La Gestione separata è stata istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con la finalità di estendere l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alcune fondamentali tutele previdenziali non pensionistiche ai lavoratori autonomi o parasubordinati non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie. Tenuto conto che le disposizioni normative UE in materia di sicurezza sociale non si sostituiscono alle normative previdenziali nazionali, in quanto stabiliscono soltanto le regole e i principi comuni di coordinamento delle stesse, si richiama la Decisione n. H6 del 16 dicembre 2010. In particolare, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,in merito all’applicazione del principio di totalizzazione dei periodi, a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004, ha precisato che: "gli Stati membri restano tuttavia competenti […] per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale […]". In tale contesto, si precisa che i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo. Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se in Italia risulti perfezionato in Gestione separata il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali. Inoltre, trovando applicazione i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non deve essere accertata la sussistenza del requisito dell’importo soglia ed è preclusa la possibilità di conseguire sia la pensione di vecchiaia con 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, requisiti entrambi da adeguare agli incrementi della speranza di vita. Resta inteso che, ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo. Resta fermo altresì che nel caso in cui l’assicurato alla Gestione separata risulti iscritto, in Italia, anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale avvalendosi di uno degli istituti di cumulo previsti dall’ordinamento italiano, secondo la relativa disciplina (cfr. il computo di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, 2 maggio 1996, n. 282; il cumulo di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; la totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42; il cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228). Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 22/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 rappresenta il regime previdenziale per lavoratori autonomi e parasubordinati. La totalizzazione internazionale secondo il Regolamento (CE) 883/2004 consente di coordinare i periodi contributivi tra Stati membri UE e Paesi con convenzioni bilaterali. Commercialisti e consulenti previdenziali devono considerare il principio di coordinamento della sicurezza sociale, il minimale contributivo richiesto, e gli istituti di cumulo (computo, totalizzazione, cumulo) per professionisti con iscrizioni multiple.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →