Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 2/2018

Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017.

Pubblicato: 16/01/2018 In vigore dal: 16/01/2018 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e gli adempimenti che le aziende agricole devono rispettare per ottenere il beneficio di riconoscimento di giornate lavorative aggiuntive ai fini previdenziali in caso di calamità naturale per?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 2/2018 disciplina le modalità per l'iscrizione dei braccianti agricoli negli elenchi anagrafici annuali, riconoscendo loro un beneficio previdenziale e assistenziale in caso di calamità. Il beneficio consiste nell'aggiunta di giornate lavorative fittizie necessarie a raggiungere il numero di giorni effettivamente lavorati presso lo stesso datore di lavoro nell'anno precedente, a condizione che il lavoratore abbia prestato almeno cinque giornate presso un'impresa agricola. Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente una dichiarazione di calamità entro il 23 febbraio 2018, oppure presentare istanza cartacea per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Requisito essenziale è che l'azienda abbia usufruito degli interventi previsti dal D.Lgs. 102/2004 e che ricada in un'area ufficialmente delimitata come calamitata mediante decreti o delibere regionali, con avversità atmosferiche comprese nel Piano assicurativo agricolo. Le strutture territoriali INPS devono validare le domande entro il 2 marzo 2018 utilizzando la procedura informatica "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità), verificando la conformità ai decreti regionali di delimitazione delle aree colpite.

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Riferimento normativo

Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 17/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 2 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017. SOMMARIO: Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017. Indice 1. Premessa. 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2017. 3. Adempimenti delle aziende. 4. Adempimenti delle Strutture territoriali. 1. Premessa Come è noto, le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento, hanno illustrato sia le novità normative introdotte dall’articolo 1, comma 65, della legge n. 247/2007 sia i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Si rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata, devono aver usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e ricadere in area dichiarata calamitata e che presenti i seguenti requisiti: - l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso proprie delibere/decreti); - le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (cfr. circolare n. 104 del 05/08/2011), la notifica dei suddetti elenchi avverrà mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2017 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2018. 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2017 Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.102/04; si precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2017 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. 3. Adempimenti delle aziende Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati. L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali. Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 1). La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio p.v., per dar modo alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 2 marzo p.v.. Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009. 4. Adempimenti delle Strutture territoriali In INTRANET – “Servizi per l’Agricoltura” – “SUBORDINATI” – è aperta la procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità) che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate. Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, cliccando sul campo ‘Info’, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di Giunta Regionale di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, già inserito in procedura a cura delle Direzioni Regionali). Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le sedi dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079, della Legge n. 296/06. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’ approvazione o reiezione della stessa cliccando sul pulsante ‘Salva e continua’. Nel caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare l’esito dell’operazione. Le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di calamità” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione. Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente. Le operazioni descritte devono essere completate entro il 2 marzo 2018. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La circolare INPS 2/2018 riguarda il riconoscimento di benefici previdenziali e assistenziali per braccianti agricoli in aree calamitate, con riferimento all'articolo 21 della legge 223/1991 e all'articolo 1, comma 65, della legge 247/2007. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti di accesso (area delimitata regionalmente, avversità nel Piano assicurativo agricolo, almeno 5 giornate lavorate), le scadenze procedurali (dichiarazione entro 23 febbraio, validazione entro 2 marzo, pubblicazione entro 31 marzo) e le modalità di trasmissione telematica o cartacea, nonché l'applicazione del beneficio anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

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