Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017.
Quali sono i requisiti e gli adempimenti che le aziende agricole devono rispettare per ottenere il beneficio di riconoscimento di giornate lavorative aggiuntive ai fini previdenziali in caso di calamità naturale per?
Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 2/2018 disciplina le modalità per l'iscrizione dei braccianti agricoli negli elenchi anagrafici annuali, riconoscendo loro un beneficio previdenziale e assistenziale in caso di calamità. Il beneficio consiste nell'aggiunta di giornate lavorative fittizie necessarie a raggiungere il numero di giorni effettivamente lavorati presso lo stesso datore di lavoro nell'anno precedente, a condizione che il lavoratore abbia prestato almeno cinque giornate presso un'impresa agricola. Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente una dichiarazione di calamità entro il 23 febbraio 2018, oppure presentare istanza cartacea per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Requisito essenziale è che l'azienda abbia usufruito degli interventi previsti dal D.Lgs. 102/2004 e che ricada in un'area ufficialmente delimitata come calamitata mediante decreti o delibere regionali, con avversità atmosferiche comprese nel Piano assicurativo agricolo. Le strutture territoriali INPS devono validare le domande entro il 2 marzo 2018 utilizzando la procedura informatica "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità), verificando la conformità ai decreti regionali di delimitazione delle aree colpite.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 17/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 2
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito
dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n.247.
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei
braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017.
SOMMARIO: Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti
agricoli valevoli per l’anno 2017.
Indice
1. Premessa.
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi
anagrafici valevoli per l’anno 2017.
3. Adempimenti delle aziende.
4. Adempimenti delle Strutture territoriali.
1. Premessa
Come è noto, le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, alle quali si
rimanda per ogni utile approfondimento, hanno illustrato sia le novità normative introdotte
dall’articolo 1, comma 65, della legge n. 247/2007 sia i relativi adempimenti per la
compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Si rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata,
devono aver usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n.102 e ricadere in area dichiarata calamitata e che presenti i seguenti requisiti:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso
proprie delibere/decreti);
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n.
111 (cfr. circolare n. 104 del 05/08/2011), la notifica dei suddetti elenchi avverrà mediante
pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento; pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno
2017 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2018.
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli
per l’anno 2017
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle
giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle
lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno
precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3, del
D.Lgs. n.102/04; si precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2017 del citato beneficio, il
lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola
di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
3. Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità
direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di
calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio
telematico del Dmag-Unico.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1,
comma 1079, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti
devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 1).
La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio p.v., per
dar modo alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 2 marzo
p.v.. Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57
del 14 aprile 2009.
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
In INTRANET – “Servizi per l’Agricoltura” – “SUBORDINATI” – è aperta la procedura “DDC”
(Dichiarazioni Di Calamità) che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.
Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, cliccando sul campo ‘Info’,
l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del
decreto/delibera di Giunta Regionale di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, delle
legge 27 dicembre 2006, n. 296, già inserito in procedura a cura delle Direzioni Regionali).
Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le sedi dovranno fare
riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del
già citato articolo 1, comma 1079, della Legge n.
296/06.
L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’ approvazione o reiezione della stessa
cliccando sul pulsante ‘Salva e continua’.
Nel caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare
l’esito dell’operazione.
Le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di
calamità” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.
Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare
dovranno essere acquisite manualmente.
Le operazioni descritte devono essere completate entro il 2 marzo 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 2/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La circolare INPS 2/2018 riguarda il riconoscimento di benefici previdenziali e assistenziali per braccianti agricoli in aree calamitate, con riferimento all'articolo 21 della legge 223/1991 e all'articolo 1, comma 65, della legge 247/2007. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti di accesso (area delimitata regionalmente, avversità nel Piano assicurativo agricolo, almeno 5 giornate lavorate), le scadenze procedurali (dichiarazione entro 23 febbraio, validazione entro 2 marzo, pubblicazione entro 31 marzo) e le modalità di trasmissione telematica o cartacea, nonché l'applicazione del beneficio anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.