Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 196/2021

Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad oggetto: “Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”

Pubblicato: 22/12/2021 In vigore dal: 22/12/2021 Documento ufficiale

Quali sono i chiarimenti forniti dall'INPS sulla NASpI per i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro mediante accordi collettivi aziendali durante il blocco dei licenziamenti?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 196/2021 rettifica e chiarisce la precedente circolare 180/2021 in merito all'accesso alla NASpI (indennità di disoccupazione) per i lavoratori che aderiscono ad accordi collettivi aziendali durante il periodo di blocco dei licenziamenti. Il chiarimento principale riguarda il termine entro il quale deve avvenire l'adesione del lavoratore all'accordo: per i datori di lavoro senza proroga oltre il 30 giugno 2021, l'adesione deve essere sottoscritta entro tale data, anche se la risoluzione del rapporto può produrre effetti successivamente. La stessa logica si applica ai datori di lavoro con proroga al 31 ottobre 2021 o al 31 dicembre 2021: le date limite (31 ottobre e 31 dicembre) rappresentano il termine per stipulare l'accordo e l'adesione del lavoratore, non per l'effettiva risoluzione del rapporto. Inoltre, la circolare precisa che il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario, integrazione salariale in deroga o cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) con causale COVID-19, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente presentato domanda.

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Riferimento normativo

Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad oggetto: “Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 23/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 196 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad oggetto: “Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo” SOMMARIO: Con la presente circolare, su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono dei chiarimenti e si apportano delle rettifiche alla circolare n. 180 del 2021. Con specifico avviso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato l’esigenza di rettificare alcuni passaggi di cui al paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021, intitolato: “Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI per risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. Al paragrafo 1 della citata circolare sono state elencate le casistiche per le quali il legislatore ha disposto la proroga delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo oltre la data del 30 giugno 2021. Con particolare riferimento alla proroga di cui all’articolo 8, comma 10, del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si chiarisce che la richiamata disposizione prevede per i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 del medesimo articolo 8 – ossia per coloro che possono presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale operai agricoli con causale COVID-19 – un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Al riguardo, ad avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la volontà del legislatore è stata quella di prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che abbiano la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’articolo 8, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 41 del 2021, e cioè per i datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti citati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda. In ragione di quanto sopra, a rettifica di quanto indicato nella richiamata circolare n. 180 del 2021, il primo punto dell’elenco del sesto capoverso del paragrafo 1 della circolare in argomento, si riformula come di seguito riportato: “Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata: fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni”. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l’accordo collettivo aziendale e avvenuta l’adesione all’accordo da parte del singolo lavoratore, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021. Alla luce del chiarimento di cui sopra, al settimo capoverso del paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021 devono quindi ritenere superato l’inciso “data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve avere prodotto i suoi effetti”. Pertanto, la nuova formulazione del settimo capoverso è la seguente: “In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021”. Si chiarisce infine, sempre su avviso ministeriale, che la medesima impostazione trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi relative ai datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi al 31 dicembre 2021. Analogamente, in questi casi le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l’accordo aziendale e avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date. Fatte salve le modifiche e integrazioni di cui sopra, restano ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 180 del 2021. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La circolare INPS 196/2021 è essenziale per chi gestisce risorse umane e aspetti previdenziali, in quanto disciplina l'accesso alla NASpI, i blocchi dei licenziamenti, gli accordi collettivi aziendali e i trattamenti di integrazione salariale in deroga durante l'emergenza COVID-19. Consulenti del lavoro e responsabili HR devono conoscere i termini perentori per l'adesione agli accordi, la distinzione tra data di adesione e data di effetto della risoluzione, e i requisiti dei datori di lavoro per accedere alle proroghe del blocco licenziamenti.

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