Quale inquadramento previdenziale deve essere attribuito alle casse edili, alle scuole di formazione professionale edili e ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 193/2017 stabilisce che casse edili, scuole di formazione professionale edili e comitati paritetici territoriali per la sicurezza devono essere inquadrati nelle attività ausiliarie dell'edilizia con codice statistico contributivo (c.s.c.) 11305 e codice Ateco2017 94.11.00. Questa classificazione si applica a tutti gli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie per le aziende edili, indipendentemente da precedenti inquadramenti difformi. La normativa riguarda direttamente le strutture INPS territorialmente competenti, che devono operare il reinquadramento di questi enti, nonché gli stessi organismi bilaterali e le aziende edili che con essi collaborano. In pratica, questi organismi devono essere trattati dal punto di vista previdenziale come attività ausiliaria dell'edilizia perché svolgono funzioni (formazione, sicurezza, prestazioni integrative) che altrimenti le aziende edili dovrebbero gestire direttamente con proprio personale. L'inquadramento è efficace ex nunc (da ora in avanti) e si basa sulla sussistenza contemporanea di quattro condizioni: svolgimento di funzioni ausiliarie dell'edilizia, destinazione esclusiva dei servizi verso aziende edili, applicazione del contratto collettivo dell'edilizia al personale, e struttura bilaterale con partecipazione di datori e lavoratori.
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Riferimento normativo
Casse edili, scuole di Formazione professionale edili e comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia. Inquadramento previdenziale.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 29/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 193
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Casse edili, scuole di Formazione professionale edili e comitati
paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia. Inquadramento
previdenziale.
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni finalizzate a favorire il
corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni
ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili. Ci si riferisce, nello
specifico, alle casse edili, alle scuole di formazione professionali in edilizia ed
ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.
Le Casse Edili sono enti paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro del settore dell’edilizia; esse svolgono un ruolo di rilievo nell’assicurare ai
lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro,
nonché significative prestazioni integrative sul piano previdenziale ed assistenziale.
Dette prestazioni sono finanziate tramite il versamento dei contributi, che sono in parte a
carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore stesso.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, le
Casse Edili erano state classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia, con il c.s.c. (codice
statistico contributivo) 11305, sempre che non fossero già state inquadrate in tale settore (si
veda il msg. n. 5850 del 12 gennaio 1990).
Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014 (si veda, in particolare, il punto 5.1), in seguito ad
approfondimenti circa la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, era stata stabilita la
variazione dell’inquadramento dal settore Industria – attività ausiliaria dell’edilizia - al settore
Terziario, tenuto conto che l’attività esercitata dai suddetti organismi non poteva essere più
considerata una vera e propria attività ausiliaria in senso tecnico delle imprese edili. Tuttavia,
con il messaggio n. 6099 del 17 luglio 2014 era stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti di
reinquadramento già notificati alle Casse Edili e le Strutture territoriali erano state invitate a
ripristinare la situazione quo ante, in attesa di successive istruzioni.
Gli approfondimenti sviluppati per la definizione del corretto inquadramento previdenziale delle
Casse Edili, hanno messo in evidenza come altri organismi di natura bilaterale insistano nel
settore dell’edilizia con compiti di addestramento e formazione professionale, nonché di tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci si riferisce rispettivamente alle scuole edili di
formazione professionale e ai comitati paritetici per la sicurezza, anch’esse tipicamente
inquadrate fra le attività ausiliarie dell’edilizia, con il c.s.c. 11305.
Entrambe le tipologie di enti rientrano nella nozione di ente bilaterale fissata dall’art. 2,
comma 1, lett. h, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: “organismi costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
[…] la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda; […] la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l’integrazione del reddito; […] lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalle legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
In particolare, le scuole edili di formazione professionale curano, in circoscrizioni territoriali
definite, la formazione professionale del personale edile, anche attraverso specifici interventi
coordinati con le aziende del settore, sulla base delle esigenze rivenienti dalle specifiche realtà
aziendali. In altri termini, le aziende del settore edile, allo scopo di favorire lo sviluppo di
condizioni di efficacia e di efficienza degli interventi formativi – in un settore nel quale il
possesso, in capo ai lavoratori, di adeguati requisiti di professionalità costituisce condizione
imprescindibile per il corretto svolgimento delle funzioni imprenditoriali – affidano ai predetti
organismi bilaterali attività che altrimenti dovrebbero svolgere direttamente attraverso proprie
funzioni aziendali. Si tratta di una forma di esternalizzazione di compiti ausiliari allo
svolgimento delle attività principali che, nel settore, costituisce storicamente la prassi tipizzata.
I comitati paritetici territoriali per la sicurezza rientrano nel novero degli organismi paritetici
previsti dall’art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la
disciplina della tutela delle salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: “organismi costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza
alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Alla luce della rilevanza delle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri edili e, in
particolare, in quelli adibiti per la costruzione di infrastrutture ed opere di ingegneria civile,
anche in questo caso le realtà aziendali del settore hanno storicamente trasferito in capo ad
organismi terzi lo svolgimento di attività che altrimenti avrebbero necessariamente costituito
vere e proprie funzioni aziendali, ancorché con valenza accessoria rispetto all’attività
principale.
Peraltro, in un settore caratterizzato da fasi lavorative che presentano profili di complessità e
per questo espongono le maestranze ad un livello di rischio oggettivamente maggiore rispetto
alla media dei comparti industriali, la partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei
lavoratori nella governance dei predetti organismi conferisce ulteriori elementi di garanzia per
lo sviluppo e il consolidamento di modelli avanzati ed efficaci di programmazione e gestione
degli interventi di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sulla base degli approfondimenti effettuati, ulteriore tratto che accomuna gli organismi in
discorso (casse edili, scuole di formazione professionale per l’edilizia e comitati paritetici
territoriali per la sicurezza) è l’applicazione al relativo personale del contratto collettivo di
lavoro dell’edilizia.
Pertanto, i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:
a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte
direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l’inquadramento
previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione
professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia
rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo
11305 e codice Ateco2007 94.11.00.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell’Istituto
territorialmente competenti provvederanno ad operare l’inquadramento dei predetti organismi
sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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La Circolare INPS 193/2017 è il riferimento normativo per l'inquadramento previdenziale di organismi bilaterali nel settore edile, affrontando questioni di classificazione Ateco, codice statistico contributivo e gestione contributiva. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per chiarire la posizione previdenziale di casse edili, scuole di formazione professionale e comitati paritetici, nonché per verificare la corretta applicazione dei contributi e l'esternalizzazione di funzioni ausiliarie aziendali.
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