Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 192/2017

Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 27/12/2017 In vigore dal: 27/12/2017 Documento ufficiale

Come funziona la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti attraverso l'INPS?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 192/2017 disciplina la convenzione tra l'INPS e l'Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione congiunta dei contributi associativi insieme ai contributi obbligatori. La riscossione avviene tramite gli avvisi di pagamento ordinari dell'INPS, che indicano sia l'importo dei contributi obbligatori che la quota associativa destinata all'Associazione. Nonostante l'esazione congiunta, il contributo associativo mantiene natura volontaria e l'INPS non è obbligato a procedere con azioni coattive per il suo recupero.

La gestione operativa prevede che l'Associazione trasmetta all'INPS, tramite portale telematico e con allegata documentazione cartacea, i dati degli associati per i quali ha ricevuto delega alla riscossione. L'INPS valida le deleghe mediante riscontro tra i dati digitali e la documentazione cartacea. Nel caso di deleghe multiple dello stesso soggetto verso associazioni diverse, è efficace la prima delega pervenuta, salvo revoca espressa nella delega successiva.

I costi del servizio sono stati determinati con Determinazione presidenziale n. 55/2017 e includono: € 2,54 per gestione nuove deleghe annuali, € 2,32 per revoca deleghe, € 0,21 per singolo modello F24. L'Associazione può recedere entro 60 giorni da comunicazione di variazione dei costi.

La convenzione ha durata triennale e richiede richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. L'INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall'applicazione della convenzione e si riserva facoltà di sospensione o recesso unilaterale in caso di irregolarità, conflitti di interessi o perdita dei requisiti da parte dell'Associazione.

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Riferimento normativo

Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 28/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 192 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA)per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Indice 1. Premessa. 2. Modalità di riscossione. 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa. 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa. 5. Costi. 6. Clausola di salvaguardia. 8. Durata e recesso. 9. Istruzioni contabili. Premessa In data 28 novembre 2017 tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, approvata con Determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti (allegato 1). S’illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione. 2. Modalità di riscossione La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa L’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, via Internet, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa. L’Associazione, contemporaneamente all'inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l'INPS. Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute. Qualora pervengano all'INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all’ufficio dell'INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita. 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione della revoca stessa. 5. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi: Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,54 Gestione revoca deleghe sindacali € 2,32 Gestione singolo modello F24 € 0,21 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. 6. Clausola di salvaguardia L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione sindacale stipulante, inoltre, è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione. 7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 8. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza suindicata, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) è in Roma – Via Adolfo Ravà n. 124. 9. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA), si istituisce il seguente conto: GPN25191 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) In questa occasione si istituiscono anche i conti che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per completare le operazioni contabili, come di seguito indicati: GPN35191 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA). GPN11191 – Debito v/Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 192/2017 regola la riscossione dei contributi associativi per imprenditori agricoli e coltivatori diretti secondo l'art. 11 della legge 334/1968, disciplinando deleghe sindacali, gestione telematica delle adesioni e trasferimento delle somme all'UIPA. Commercialisti e consulenti agricoli devono conoscere le modalità di validazione delle deleghe, i costi di gestione, le clausole di salvaguardia e le responsabilità dell'INPS per gestire correttamente i rapporti tra associati, associazioni sindacali e istituto previdenziale.

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