Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo “FAST” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo.
Come devono versare i contributi per il finanziamento del Fondo FAST i datori di lavoro del settore turismo, e quali sono le modalità operative previste dalla convenzione INPS-FAST?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 190/2017 disciplina il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo FAST (Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo), affidato dall'INPS sulla base di una convenzione sottoscritta il 24 ottobre 2017. I datori di lavoro del settore turismo che aderiscono al CCNL sottoscritto da FEDERALBERGHI, FAITA e CONFCOMMERCIO (per la parte datoriale) e dalle sigle sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS devono versare i contributi esclusivamente tramite il modello F24, utilizzando il codice causale "FAST" attribuito dall'Agenzia delle Entrate. Nel modulo F24, nella sezione INPS, occorre indicare distintamente dalla contribuzione previdenziale obbligatoria: il codice della sede INPS competente, la matricola INPS aziendale, il periodo di riferimento in formato MM/AAAA e l'importo nel campo "importi a debito versati". L'Agenzia delle Entrate accredita direttamente gli importi versati sul conto corrente di FAST, senza intermediazione dell'INPS. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, FAST comunicherà ai datori di lavoro le modalità concrete di versamento e informerà del trattamento dei dati secondo il decreto legislativo 196/2003. L'INPS è escluso da qualsiasi obbligo di esazione coattiva e da responsabilità derivanti dall'applicazione della convenzione; i rapporti relativi a eventuali restituzioni di somme versate rimangono direttamente tra FAST e le aziende. Per il servizio, FAST deve corrispondere all'INPS un costo di euro 0,22 per ogni modello F24 (di cui euro 0,05 IVA per SISPI ed euro 0,17 IVA esente per l'Istituto) e rimborsare il costo delle righe F24 utilizzate, con pagamento tramite bonifico bancario.
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Riferimento normativo
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo “FAST” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 28/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 190
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e il Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo
“FAST” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare
al finanziamento del Fondo.
SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento di FAST tramite il modello F24
In data 24 ottobre 2017 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e il Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo “FAST”, per la
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo (allegato 1).
S’illustrano, di seguito, i punti salienti della convenzione.
1. FAST affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento
del Fondo di cui al CCNL per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo, sottoscritto in data
18 gennaio 2014 tra, per la parte datoriale, FEDERALBERGHI, la FAITA con la partecipazione di
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e, per la parte sindacale, FILCAMS CGIL, FISASCAT
CISL e UILTUCS. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il
codice causale “FAST” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata
dall’INPS per conto di FAST.
2. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo
indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, distintamente dai dati
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “FAST”
esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza,
esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS
dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e
l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere
valorizzata.
3. FAST provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta
attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno
trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste
dalla convenzione per adesione.
4. Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24,
saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di FAST.
5. E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e
l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in
parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità derivante dall’applicazione della
convenzione nei confronti dei datori di lavoro, di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 della
convenzione, verso i terzi e verso chicchessia. I rapporti conseguenti all’attuazione della
convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme
versate) dovranno instaurarsi direttamente tra FAST e i datori di lavoro interessati.
6. FAST dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della
convenzione.
Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento del Fondo e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato, a
partire dal 1° gennaio 2017, con la Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017
ed è pari, per la gestione di ogni singolo modello F24, a euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto
ad IVA per l’attività svolta da SISPI, ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell’articolo 10, comma
1, n.1, del D.P.R. n. 633/72, per l’attività effettuata dall’Istituto.
E’, altresì, dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1,
del D.P.R. n. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in
argomento.
7. Il pagamento delle somme dovute da FAST avverrà tramite bonifico bancario sul conto
corrente dell’Istituto indicato in convenzione.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla
società SISPI per la quota soggetta ad IVA.
La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione
centrale Bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle Strutture territoriali alcun
adempimento.
8. La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta
di rinnovo da parte di FAST dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno
90 giorni prima della scadenza.
9. La sede legale del Fondo è in Via Toscana, 1 – 00187 Roma (RM)
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento
<ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore
“FAST” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del
versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il
mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 190/2017 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi FAST tramite modello F24, interessando datori di lavoro del settore turismo, versamenti convenzionali e procedure di rendicontazione UniEmens. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per compilazione corretta del modulo F24 con causale FAST, gestione della contribuzione bilaterale, tracciamento in UniEmens mediante l'elemento ConvBilat e coordinamento con gli obblighi dichiarativi verso l'INPS.
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