Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 19/2019

Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019

Pubblicato: 05/02/2019 In vigore dal: 05/02/2019 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive per i collaboratori e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS nel 2019?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 19/2019 stabilisce le aliquote contributive per tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Per i collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota è del 33% base, a cui si aggiungono aliquote supplementari (0,72% per tutele sociali e 0,51% per Dis-Coll), per un totale del 34,23% o 33,72% a seconda della situazione. Per i liberi professionisti titolari di partita IVA non pensionati, l'aliquota è del 25% IVS più 0,72% di aliquota aggiuntiva, per un totale del 25,72%.

Per chi è già pensionato o assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie, indipendentemente dalla categoria (collaboratore o professionista), l'aliquota è ridotta al 24%. L'onere contributivo per i collaboratori è ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3), mentre per i professionisti grava interamente sul professionista stesso. Il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo per i collaboratori (tramite F24) e alle scadenze fiscali ordinarie per i professionisti.

Per l'anno 2019, il massimale di reddito è fissato a € 102.543,00 e il minimale a € 15.878,00. Quest'ultimo determina il contributo minimo annuo da versare: € 3.810,72 per chi applica l'aliquota del 24%, € 4.083,82 per i professionisti al 25,72%, € 5.354,06 per i collaboratori al 33,72% e € 5.435,04 per i collaboratori al 34,23%.

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Riferimento normativo

Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 06/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 19 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019 SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. INDICE 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure assimilate 1.2 Professionisti 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 1.4 Tabelle 2. Ripartizione dell’onere contributivo 2.1 Aziende committenti 2.2 Liberi professionisti 3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 4. Massimale e Minimale 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure assimilate L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1], ha disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%. Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a: 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007); 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006; 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrata nella circolare n. 122/2017[2]. 1.2 Professionisti L’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[3], ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. messaggio n. 27090/2007). 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti). 1.4 Tabelle Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue: Collaboratori e figure assimilate Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 34,23% quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 33,72% quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24% obbligatoria Liberi professionisti Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24% obbligatoria In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007. 2. Ripartizione dell’onere contributivo 2.1 Aziende committenti La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013. 2.2 Liberi professionisti Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019). 3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll). Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002. 4. Massimale e Minimale Massimale Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Minimale – Accredito contributivo Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: - € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%; - € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%; - € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%. Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo € 15.878,00 24% € 3.810,72 € 15.878,00 25,72% € 4.083,82 (IVS € 3.969,5) € 15.878,00 33,72% € 5.354,06 (IVS € 5.239,74) € 15.878,00 34,23% € 5.435,04 (IVS € 5.239,74) Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»” [2] Legge 22 maggio 2017, n. 81, articolo 7 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS- COLL: “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”. [3] “A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”.

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La Gestione separata INPS è il regime previdenziale per collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti senza cassa di categoria e lavoratori autonomi. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare correttamente le aliquote IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), le aliquote aggiuntive per maternità e malattia, e la Dis-Coll per la disoccupazione. Il minimale e massimale di reddito sono parametri essenziali per il calcolo dei contributi e l'accredito figurativo.

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