Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Integrativa per i Lavoratori del Settore Metalmeccanico e dell’Installazione d’Impianti “METASALUTE”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo.
Come devono versare i contributi i datori di lavoro aderenti a METASALUTE e quali sono le modalità operative previste dalla convenzione INPS?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 189/2017 disciplina il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento di METASALUTE, il fondo di assistenza integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico. I datori di lavoro aderenti devono versare i contributi tramite il modello F24, utilizzando il codice causale "MET1" (per il piano base) e i codici "META", "METB", "METC", "METD", "METE", "METF" (per i piani integrativi), a partire da aprile 2018. Nel modello F24, nella sezione INPS, devono indicare distintamente la causale del contributo nel campo "importi a debito versati", il codice sede INPS competente, la matricola aziendale e il periodo di riferimento in formato MM/AAAA. Gli importi versati sono direttamente destinati dall'Agenzia delle Entrate al conto corrente di METASALUTE, senza passare per l'INPS. La convenzione prevede che METASALUTE rimborsi all'INPS i costi del servizio (euro 0,22 per ogni modello F24) e le spese relative alle righe utilizzate, con fatturazione differenziata tra quota IVA esente e soggetta. L'INPS è escluso da qualsiasi obbligo di esazione coattiva e da responsabilità derivanti dall'applicazione della convenzione; i rapporti relativi a eventuali restituzioni rimangono direttamente tra METASALUTE e i datori di lavoro.
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Riferimento normativo
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Integrativa per i Lavoratori del Settore Metalmeccanico e dell’Installazione d’Impianti “METASALUTE”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 28/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 189
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e il Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Integrativa
per i Lavoratori del Settore Metalmeccanico e dell’Installazione
d’Impianti “METASALUTE”, avente ad oggetto la riscossione dei
contributi da destinare al finanziamento del Fondo.
SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento di METASALUTE tramite il modello F24
In data 22 giugno 2017 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e il Fondo Nazionale di Categoria di Assistenza Integrativa per i Lavoratori
del Settore Metalmeccanico e dell’Installazione d’Impianti “METASALUTE”, per la riscossione
dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo (allegato 1).
S’illustrano, di seguito, i punti salienti della convenzione.
1. METASALUTE affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il
finanziamento del Fondo di cui al CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di
Impianti, sottoscritto in data 26 novembre 2016 tra FEDERMECCANICA e ASSISTAL, per la
parte datoriale, e da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, per la parte sindacale. Il versamento
di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “MET1” attribuito
dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di
METASALUTE.
2. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo
indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, distintamente dai dati
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “MET1”
esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza,
esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS
dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e
l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere
valorizzata.
3. METASALUTE provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la
concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi
che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione
saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle
previste dalla convenzione per adesione.
4. Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24,
saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di METASALUTE.
5. E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e
l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in
parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità derivante dall’applicazione della
convenzione nei confronti dei datori di lavoro, di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 della
convenzione, verso i terzi e verso chicchessia. I rapporti conseguenti all’attuazione della
convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme
versate) dovranno instaurarsi direttamente tra METASALUTE e i datori di lavoro interessati.
6. METASALUTE dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio
oggetto della convenzione.
Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento del Fondo e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato, a
partire dal 1° gennaio 2017, con la Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017
ed è pari, per la gestione di ogni singolo modello F24, ad euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto
ad IVA per l’attività svolta da SISPI, ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell’articolo 10, comma
1, n.1, del D.P.R. n. 633/72, per l’attività effettuata dall’Istituto.
E’, altresì, dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1,
del D.P.R. n. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in
argomento.
7. Il pagamento delle somme dovute da METASALUTE avverrà tramite bonifico bancario sul
conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla
società SISPI per la quota soggetta ad IVA.
La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione
centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle Strutture
territoriali alcun adempimento.
8. La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta
di rinnovo da parte di METASALUTE dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata,
almeno 90 giorni prima della scadenza.
9. La sede legale del Fondo è in viale Europa, 55 – 00144 Roma (RM).
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
Dal 2018 METASALUTE prevede per i lavoratori la possibilità di scegliere tra sette diverse
tipologie di piani sanitari: un piano Base, a cui aderiscono tutti gli iscritti, e altri sei piani scelti
dai lavoratori in aggiunta al piano base (Integrativo A, Integrativo B, Integrativo C, Integrativo
D, Integrativo E ed Integrativo F) il cui importo di contribuzione è diversificato.
METASALUTE ha stabilito che il pagamento della contribuzione al fondo mediante modello F24
decorre da aprile 2018.
Pertanto, i datori di lavoro interessati compileranno dal mese di competenza aprile 2018 il
flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in
corrispondenza di <CodConv> i nuovi codici
“MET1” per il piano Base
“META” per il piano integrativo A
“METB” per il piano integrativo B
“METC” per il piano integrativo C
“METD” per il piano integrativo D
“METE” per il piano integrativo E
“METF” per il piano integrativo F
e in corrispondenza dell’elemento <Importo> va evidenziata la quota parte del contributo,
relativo al singolo lavoratore, per il corrispondente piano sanitario.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il
mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Il versamento dei contributi rimane unificato in F24 in capo al già predetto codice tributo
“MET1”.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Damato
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La normativa riguarda il versamento dei contributi tramite modello F24 con codici causali specifici (MET1, META, METB, METC, METD, METE, METF), la riscossione di tributi e contributi previdenziali integrativi, e il trattamento contabile delle operazioni secondo il D.P.R. 633/72 per quanto riguarda l'IVA. Commercialisti e responsabili amministrativi devono compilare correttamente il flusso UniEmens indicando l'elemento ConvBilat con i codici di convenzione e gli importi per singolo lavoratore, rispettando le scadenze e le modalità di versamento previste dalla convenzione tra INPS e METASALUTE.
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