Articolo 2 del decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017 relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al p
Quali sono le modalità operative per l'esercizio del riscatto e della ricongiunzione di periodi assicurativi da parte dei datori di lavoro del credito ordinario e cooperativo secondo la Circolare INPS 188/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 188/2017 disciplina l'esercizio della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà, riservata eccezionalmente ai datori di lavoro del credito ordinario e del credito cooperativo nel triennio 2017-2019. Questa facoltà, normalmente spettante al lavoratore, viene estesa alle aziende al fine di facilitare i processi di esodo agevolato e consentire ai dipendenti di raggiungere i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. Gli oneri correlati al riscatto e alla ricongiunzione sono versati direttamente dalle aziende ai Fondi di solidarietà e costituiscono fonte di finanziamento dedicata. Le domande devono essere presentate presso la Struttura territoriale INPS competente per la residenza del lavoratore utilizzando il modulo allegato, con allegata dichiarazione di consenso sottoscritta dal dipendente, entro il termine massimo del 30 novembre 2019. È fondamentale che le aziende presentino le domande con congruo anticipo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima) e che l'operazione sia subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di esodo e alla risoluzione del rapporto entro il mese successivo al pagamento degli oneri. In caso di mancato perfezionamento delle condizioni previste o qualora il lavoratore non raggiunga i requisiti pensionistici entro sette anni dalla cessazione, l'operazione sarà annullata e gli importi restituiti senza interessi.
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Riferimento normativo
Articolo 2 del decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017 relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 22/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 188
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Articolo 2 del decreto interministeriale n. 98998 del 3 aprile
2017 relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e
del reddito del personale del credito e al Fondo di solidarietà per
il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del
personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 1, commi
234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Modalità
applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: 1. Premessa
2. Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e
ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione
anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà
2.1 Modalità di presentazione della domanda di riscatto e ricongiunzione
3. Istruzioni operative per le sedi
4. Modalità di pagamento
5. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 1, commi 234 e 237, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019”, detta disposizioni in materia di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al
reddito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito ordinario e del credito
cooperativo, ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Al fine di rendere operative le disposizioni di cui ai citati commi, è stato emanato il D.M. 3
aprile 2017, n. 98998, con oggetto “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo
di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del
credito cooperativo”, pubblicato nella G.U. 14 giugno 2017, n. 136 (allegato 1).
Nel richiamare quanto già precisato con messaggio n.3267 del 9 agosto 2017, con la presente
circolare si forniscono le istruzioni di attuazione dell’articolo 2 del citato decreto ministeriale
relativo all’esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di
periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti
all’accesso ai Fondi di solidarietà.
2. Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di
periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia,
precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà
L’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno
dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli
oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai
datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle
finalità di cui all’articolo 2 del D.M. citato.
L’esercizio della facoltà in esame da parte dei datori di lavoro è previsto limitatamente al
triennio 2017 – 2019. Tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese
nel triennio indicato (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del
rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), le domande di riscatto e/o ricongiunzione di cui alla
disposizione in esame potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019.
I datori di lavoro avranno comunque cura di presentare le domande con un congruo anticipo
rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima), in modo
che l’istanza possa essere definita con tempestività dalle Strutture territoriali di competenza.
Considerata la ratio della disposizione che si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione
all’esodo, destinatari dell’intervento sono sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per
fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o
ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità
assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di
permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla
predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o
la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato
alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno
straordinario.
L’esercizio da parte delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo della facoltà di
riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato
all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione
dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla
risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento,
in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il
termine del 30 novembre 2019.
In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia
esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni dalla cessazione del rapporto di lavoro,
l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro;
in tale ipotesi, apposita comunicazione dovrà essere inviata anche al lavoratore.
Si fa riserva di successive istruzioni operative per la restituzione degli importi divenuti indebiti
a seguito dell’annullamento delle operazioni in argomento.
2.1 Modalità di presentazione della domanda di riscatto e ricongiunzione
Stante la formulazione generica della norma in esame, le aziende del credito potranno attivare
tutte le possibili tipologie di riscatto e ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto
a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore; a tal
fine l‘azienda esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, acquisisce
le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Le domande
saranno poi definite secondo le consuete modalità, previa verifica della sussistenza di i tutti
requisiti previsti dalla disciplina normativa di riferimento.
Le Strutture territoriali avranno cura di controllare che all’azienda richiedente il riscatto e/o la
ricongiunzione per i propri lavoratori dipendenti sia stato attribuito il previsto codice di
autorizzazione “3D” (per le imprese del credito) o “3F” (per quelle del credito cooperativo).
Sono invece esclusi, poiché non richiamati dalla disposizione, i riscatti utili ai soli fini della
misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo
orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).
In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono
presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps competente in base alla
residenza del lavoratore beneficiario, utilizzando il modulo allegato (allegato 2). Il modulo è
comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: www.inps.it > ”Prestazioni e
Servizi” > “Tutti i moduli” > ”Assicurato / Pensionato”.
Ai fini della tempestiva definizione delle domande è importante che già in questa fase sia
allegata l’eventuale documentazione a supporto, richiesta dalla normativa di riferimento,
evitando in tal modo successive attività di integrazione istruttoria.
Il datore di lavoro dichiara di aver acquisito il consenso del lavoratore interessato, previamente
edotto delle condizioni cui è subordinata l’operazione, e di presentare la domanda di
riscatto/ricongiunzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 237,
della legge 232/2016 e dell’articolo 2 del D.M. n. 98998/2017 di attuazione. Alla domanda è
allegata la dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta.
3. Istruzioni operative per le sedi
Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei
dipendenti privati, gli operatori acquisiscono la domanda in procedura NPIGPA inserendo i dati
anagrafici del lavoratore beneficiario e, attivando la funzionalità “Associa Azienda”, la matricola
dell’azienda del credito che presenta la domanda. Si richiama l’attenzione sull’importanza di
tale adempimento affinché le tipologie di domande di cui alla presente circolare siano gestite
correttamente. Le ulteriori fasi del procedimento seguono le modalità già in uso.
Nel caso di domande di riscatto e/o ricongiunzione esercitate in una delle gestioni dei
dipendenti pubblici, gli operatori acquisiscono in SIN, tramite la funzione di protocollo web, la
domanda cartacea inserendo, in fase di acquisizione della stessa, nel campo “mittente”,
l’azienda di credito e, nel campo “titolare”, i dati relativi al lavoratore interessato. La pratica è
poi definita secondo le consuete modalità fino alla determinazione dell’onere da versare. Con
successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi
del procedimento.
4. Modalità di pagamento
I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro
in unica soluzione.
Nel caso in cui la facoltà di riscatto o ricongiunzione sia esercitata in una delle gestioni dei
dipendenti privati, il versamento è effettuato tramite le seguenti modalità:
bollettino MAV; è possibile ottenere la stampa on line del MAV nella sezione “Bollettini”
del portale dei pagamenti, seguendo il percorso di navigazione: www.inps.it >
“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti
Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede utilizzando il codice
fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica;
online sul sito www.inps.it con il sistema PagoPA utilizzando la modalità “Pagamento
immediato” tramite carta di Credito o debito o prepagata oppure addebito in conto,
seguendo il percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale
dei pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si
accede utilizzando il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica.
Al momento è inibita la modalità di pagamento tramite gli Enti convenzionati “Reti Amiche”.
Effettuato il pagamento, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento intestata
all’azienda nella sezione “pagamenti effettuati” del portale dei pagamenti, seguendo il
percorso di navigazione: www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei
pagamenti” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio”. Al servizio si accede
utilizzando il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica.
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli eventi amministrativi, illustrati nei paragrafi precedenti, con
espresso riferimento alla riscossione degli oneri correlati al riscatto o alla ricongiunzione di
periodi precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà, versati dai datori di lavoro privati ai fondi
in questione tramite il modello interbancario MAV e con il Sistema PagoPa, si comunica
l’istituzione di nuovi conti per la ripartizione delle riscossioni a cura della procedura gestionale
“Riscatti e Ricongiunzione” che per l’occasione verrà adeguata.
Le riscossioni saranno rilevate ed inviate alla procedura gestionale attraverso la generazione
automatizzata di SC724 del conto di servizio GPA54061, al quale confluiranno i versamenti
intervenuti tramite i conti di interferenza GPA55175 per “MAV” e GPA55176 per “PAGOPA”.
La ripartizione contabile delle riscossioni attribuite al conto GPA54061 avverrà con imputazione
ai nuovi conti:
FBR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 1, commi 234
e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017;
FBR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 1, commi 234 e 237
della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017;
FCR22169 Valori capitali di ricongiunzione versati dai datori di lavoro - art. 1, commi 234
e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017;
FCR22179 Valori capitali di riscatto versati dai datori di lavoro - art. 1, commi 234 e 237
della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
La procedura gestionale “RR”, provvederà ad attribuire, nello stesso biglietto dedicato alla
ripartizione delle riscossioni, i trasferimenti economici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
movimentando i nuovi conti:
sezione “DARE”
FBR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M.
98998/2017.
FBR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M.
98998/2017.
FCR32148 Valori di ricongiunzione trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M.
98998/2017.
FCR32149 Valori di riscatto trasferiti per la copertura di periodi assicurativi ad altre
gestioni dell’Istituto - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M.
98998/2017.
in sezione “AVERE”
FPR22148 Valori di ricongiunzione trasferiti dai Fondi di solidarietà del Credito e del Credito
cooperativo - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
FPR22149 Valori di riscatto trasferiti dai Fondi di solidarietà del Credito e del Credito
cooperativo - art. 1, commi 234 e 237 della Legge n. 232/2016 e art. 2 D.M. 98998/2017.
Le istruzioni contabili per l’attribuzione delle riscossioni degli oneri di riscatto e di
ricongiunzione a favore di iscritti alla Gestione pubblica, saranno rese note con successiva
comunicazione.
Si fa riserva, inoltre, di fornire specifiche istruzioni contabili per la restituzione degli importi
versati, in caso di mancato perfezionamento delle condizioni illustrate nel paragrafo 2,
contestualmente all’emanazione delle istruzioni operative.
Si riportano nell’allegato 3 le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 2
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La Circolare INPS 188/2017 rappresenta il riferimento normativo per commercialisti e responsabili risorse umane che operano nel settore del credito ordinario e cooperativo in materia di riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi, facoltà di esodo agevolato e Fondi di solidarietà. I professionisti consultano questa circolare per comprendere le modalità di versamento degli oneri previdenziali, i termini di presentazione delle domande, i requisiti di accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia, nonché le implicazioni contabili relative ai nuovi conti di ripartizione delle riscossioni (FBR22169, FBR22179, FCR22169, FCR22179) e ai trasferimenti economici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
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