Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Quali periodi contributivi sono considerati utili per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva secondo l'articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201/2011 per i dipendenti del settore privato?
Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 180/2017 chiarisce le regole per l'accesso anticipato alla pensione dei dipendenti del settore privato che compiono 64 anni di età. La norma consente di raggiungere i 35 anni di anzianità contributiva (per la pensione anticipata) o i 20 anni (per la pensione di vecchiaia delle donne) utilizzando non solo i periodi di effettiva contribuzione da lavoro dipendente privato, ma anche periodi di contribuzione volontaria, figurativa per eventi esterni al rapporto di lavoro dipendente e periodi di riscatto non correlati ad attività lavorativa. Tuttavia, esiste un vincolo importante: questi periodi aggiuntivi sono valorizzabili solo se, insieme ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente privato, permettono di raggiungere il requisito minimo richiesto. In pratica, non è possibile conteggiare esclusivamente periodi volontari o figurativi; deve sempre esserci una base minima di contribuzione effettiva da lavoro dipendente nel settore privato. Per la gestione pratica delle domande di pensione e dei ricorsi si applicano le istruzioni già fornite dalla circolare INPS n. 196 del 2016.
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Riferimento normativo
Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 07/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 180
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori
chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della
norma.
Come è noto l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del
settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età, possono conseguire:
a) la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità
contributiva; b) la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20
anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.
In applicazione della predetta norma, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6 e con
il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 9, sono state fornite le prime istruzioni
operative.
Con la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 sono state recepite le indicazioni ministeriali
contenute nella nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 e con i messaggi n. 2054 e n. 2218 del
2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti.
Con la successiva nota n. 7190 del 6.12.2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di
lavoro dipendente nel settore privato (circ. n. 196 del 2016, punto 2.2) ha espresso l’avviso
che, in considerazione della formulazione della norma e dei principi generali in materia
previdenziale, si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di
contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e
di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando, congiuntamente ai soli
periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato, consentano
di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell’articolo 24
del D.l. n. 201 del 2011.
Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica
delle istruzioni già diramate, si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di
anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201
del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i
periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di
lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando
quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal
menzionato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva
accreditata come dipendente lavoratore privato.
Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le
istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare n. 196 del 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La circolare INPS 180/2017 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti previdenziali che gestiscono pensioni anticipate e di vecchiaia secondo l'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011. I professionisti devono considerare l'interazione tra contribuzione effettiva, contribuzione volontaria, figurativa e riscatti nel calcolo dell'anzianità contributiva, verificando sempre che la base di contribuzione da lavoro dipendente privato sia presente e determinante per il raggiungimento dei requisiti.
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