Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 180/2017

Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Pubblicato: 06/12/2017 In vigore dal: 06/12/2017 Documento ufficiale

Quali periodi contributivi sono considerati utili per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva secondo l'articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201/2011 per i dipendenti del settore privato?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 180/2017 chiarisce le regole per l'accesso anticipato alla pensione dei dipendenti del settore privato che compiono 64 anni di età. La norma consente di raggiungere i 35 anni di anzianità contributiva (per la pensione anticipata) o i 20 anni (per la pensione di vecchiaia delle donne) utilizzando non solo i periodi di effettiva contribuzione da lavoro dipendente privato, ma anche periodi di contribuzione volontaria, figurativa per eventi esterni al rapporto di lavoro dipendente e periodi di riscatto non correlati ad attività lavorativa. Tuttavia, esiste un vincolo importante: questi periodi aggiuntivi sono valorizzabili solo se, insieme ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente privato, permettono di raggiungere il requisito minimo richiesto. In pratica, non è possibile conteggiare esclusivamente periodi volontari o figurativi; deve sempre esserci una base minima di contribuzione effettiva da lavoro dipendente nel settore privato. Per la gestione pratica delle domande di pensione e dei ricorsi si applicano le istruzioni già fornite dalla circolare INPS n. 196 del 2016.

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Riferimento normativo

Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 07/12/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 180 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma. Come è noto l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età, possono conseguire: a) la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva; b) la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età. In applicazione della predetta norma, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6 e con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 9, sono state fornite le prime istruzioni operative. Con la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 sono state recepite le indicazioni ministeriali contenute nella nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 e con i messaggi n. 2054 e n. 2218 del 2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti. Con la successiva nota n. 7190 del 6.12.2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato (circ. n. 196 del 2016, punto 2.2) ha espresso l’avviso che, in considerazione della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell’articolo 24 del D.l. n. 201 del 2011. Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa. Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal menzionato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato. Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare n. 196 del 2016. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La circolare INPS 180/2017 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti previdenziali che gestiscono pensioni anticipate e di vecchiaia secondo l'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011. I professionisti devono considerare l'interazione tra contribuzione effettiva, contribuzione volontaria, figurativa e riscatti nel calcolo dell'anzianità contributiva, verificando sempre che la base di contribuzione da lavoro dipendente privato sia presente e determinante per il raggiungimento dei requisiti.

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