Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 18/2020

Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Pubblicato: 06/02/2020 In vigore dal: 06/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere alla pensione anticipata "opzione donna" secondo la Circolare INPS 18/2020?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 18/2020 disciplina l'accesso alla pensione anticipata riservata alle donne, denominata "opzione donna", prorogando i termini per la maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2019. Possono accedere a questo trattamento le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni di età e le lavoratrici autonome che abbiano compiuto 59 anni, a condizione che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019. La pensione viene liquidata secondo il sistema contributivo, con calcoli più sfavorevoli rispetto al sistema retributivo, ma consente un accesso anticipato rispetto ai requisiti ordinari.

La decorrenza del trattamento pensionistico non è immediata: per le lavoratrici dipendenti decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, mentre per le autonome dopo 18 mesi. Per le insegnanti della scuola e dell'AFAM si applicano regole speciali con decorrenza rispettivamente dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020. In ogni caso, la pensione non può decorrere prima del 2 gennaio 2020, data successiva all'entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

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Riferimento normativo

Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 18 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 SOMMARIO: La presente circolare fornisce indicazioni in merito all’esercizio del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, già disciplinato con decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per il quale la legge di bilancio 2020 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari entro il 31 dicembre 2019. 1.Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. L’articolo 1, comma 476, della legge in argomento prevede che “all'articolo 16 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020»” (Allegato n. 1). La disposizione riguarda l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), estendendo la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019,in luogo del 31 dicembre 2018. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. 2. Ambito di applicazione La norma in argomento modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019. Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto dall’articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010; pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi: a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020. Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento. Il trattamento in argomento è liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11 del 2019. Il Direttore Generale vicario Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 L. 27-12-2019 n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. Art. 1 - Comma 476 476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020».

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L'opzione donna è uno strumento di flessibilità pensionistica che riguarda lavoratrici dipendenti e autonome iscritte all'INPS, disciplinato dal decreto-legge n. 4/2019 e prorogato dalla legge di bilancio 2020. I commercialisti e i consulenti del lavoro devono considerare il calcolo contributivo, i periodi di attesa per la decorrenza, e le specifiche disposizioni per il comparto scuola e AFAM quando assistono clienti che richiedono questa prestazione anticipata.

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