Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 18/2018

Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l’anno 2018.

Pubblicato: 30/01/2018 In vigore dal: 30/01/2018 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive alla Gestione Separata INPS per l'anno 2018 e come si differenziano tra collaboratori e professionisti?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 18/2018 stabilisce le aliquote contributive per tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2018, differenziando tra collaboratori e figure assimilate da un lato e liberi professionisti dall'altro. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota è del 34,23% (33% base + 0,72% tutele + 0,51% DIS-COLL) se hanno diritto alla contribuzione aggiuntiva, oppure del 33,72% se non vi hanno diritto; per i liberi professionisti l'aliquota è del 25,72% (25% IVS + 0,72% tutele). Per chi è già pensionato o assicurato presso altre forme obbligatorie, l'aliquota è ridotta al 24% per entrambe le categorie.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è fissata in 1/3 e 2/3 rispettivamente, con obbligo di versamento in capo all'azienda committente entro il 16 del mese successivo. Per i liberi professionisti, invece, l'intero onere contributivo è a loro carico e deve essere versato alle scadenze fiscali ordinarie tramite modello F24.

Il massimale di reddito per il 2018 è fissato a € 101.427,00, mentre il minimale è di € 15.710,00. Quest'ultimo determina l'accredito contributivo minimo annuo, che varia a seconda dell'aliquota applicata: € 3.770,40 per chi applica il 24%, € 4.040,61 per i professionisti al 25,72%, € 5.297,41 per i collaboratori al 33,72% e € 5.377,53 per i collaboratori al 34,23%.

Un aspetto rilevante riguarda i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2018: questi si considerano percepiti nell'anno precedente secondo il principio di cassa allargato, quindi devono essere assoggettati alle aliquote 2017 e non a quelle 2018.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l’anno 2018.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 31/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 18 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Gestione separata - articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive reddito per l’anno 2018. SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Indice 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure assimilate 1.2 Professionisti 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 1.4 Tabelle 2. Ripartizione dell’onere contributivo 2.1 Aziende committenti 2.2 Liberi professionisti 3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 4. Massimale e Minimale 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure assimilate L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33 per cento. La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento (circolare n. 122/2017 – nota 2). Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a: - 0,50 per cento, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006); - 0,22 per cento, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006. 1.2 Professionisti L’articolo 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nota 3), ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 - legge 27 dicembre 2006, n. 296 (messaggio n. 27090/2007). 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già stabilito in base al combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l’aliquota per il 2018, è confermata al 24 per cento per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti). 1.4 Tabelle Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2018 sono complessivamente fissate come segue: Collaboratori e figure assimilate Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per 34,23% i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per 33,72% i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24% obbligatoria Liberi professionisti Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24% obbligatoria In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007. 2. Ripartizione dell’onere contributivo 2.1 Aziende committenti Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e nel messaggio n. 8460/2013. 2.2 Liberi professionisti Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018). 3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente - è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2017 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 32,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1 luglio 2017, 33,23 per cento per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL). Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002. 4. Massimale e Minimale Massimale Per l’anno 2018 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 101.427,00. Pertanto, le aliquote per il 2018 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale. Minimale – Accredito contributivo Per l’anno 2018 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.710,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a: - € 4.040,61 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72 per cento; - € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento; - € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23 per cento. Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo € 15.710,00 24% € 3.770,40 € 15.710,00 25,72 % € 4.040,612 (IVS 3.927,50) € 15.710,00 33,72 % € 5.297,412 (IVS 5.184,30) € 15.710,00 34,23 % € 5.377,533 (IVS 5.184,30) Normativa di riferimento Nota 1 Art. 2, comma 57, Legge 92/2012 “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»” Nota 2 Art. 7 Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS- COLL “All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”. Nota 3 Art. 1, comma 165, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 18/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Gestione Separata INPS è il regime previdenziale per collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti senza cassa di categoria e lavoratori autonomi. Le aliquote contributive 2018 variano in base alla categoria di iscritto, alla presenza di altre forme pensionistiche obbligatorie e al diritto alla DIS-COLL (indennità di disoccupazione). Commercialisti e aziende devono applicare correttamente la ripartizione 1/3-2/3 dell'onere contributivo e rispettare i termini di versamento tramite F24 telematico, considerando anche il massimale e il minimale di reddito per il calcolo dei contributi.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 296845 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →